LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 200 DEL 3 gennaio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo, con procedura d’urgenza, della Soc. VERONA avverso l’inibizione a tutto il 14 gennaio 2002 inflitta dal Giudice Sportivo al Presidente Giambattista PASTORELLO; avverso la squalifica a tutto il 14 gennaio 2002 inflitta dal Giudice Sportivo al Medico Roberto FILIPPINI; avverso l’ammenda di L. 5.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo alla Società (gara Milan–Verona del 23/12/01 – C.U. n. 198 del 28/12/01).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 200 DEL 3 gennaio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo, con procedura d’urgenza, della Soc. VERONA avverso l’inibizione a tutto il 14 gennaio 2002 inflitta dal Giudice Sportivo al Presidente Giambattista PASTORELLO; avverso la squalifica a tutto il 14 gennaio 2002 inflitta dal Giudice Sportivo al Medico Roberto FILIPPINI; avverso l’ammenda di L. 5.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo alla Società (gara Milan–Verona del 23/12/01 – C.U. n. 198 del 28/12/01). Il procedimento Avverso i provvedimento con i quali il Giudice Sportivo ha inflitto a Giambattista Pastorello, Presidente della Soc. Verona, la sanzione dell'inibizione a tutto il 14 gennaio 2002, a Roberto Filippini, Medico della Soc. Verona, la squalifica a tutto il 14 gennaio 2002 ed alla Soc. Verona la sanzione dell’ammenda di lire 5.000.000, per i comportamenti tenuti in occasione della gara Milan-Verona del 23/12/2001, ha proposto reclamo, con procedura di urgenza, la stessa Società, chiedendo, per entrambi i tesserati, in via istruttoria, un supplemento di rapporto e, nel merito, in via principale, la revoca delle sanzioni comminate e, in via subordinata, la riduzione delle medesime. Assume la società ricorrente, per quanto attiene al Presidente Pastorello, che le espressioni refertate sarebbero riconducibili ad un legittimo esercizio del diritto di critica dell’operato arbitrale, senza alcun contenuto offensivo o intimidatorio; per quanto attiene al medico sociale, dott. Filippini, che lo stesso non avrebbe mai usato le espressioni ingiuriose riportate nel referto, frutto di un travisamento delle parole effettivamente pronunciate. All’odierna riunione è comparso il difensore dei ricorrenti che ha ulteriormente illustrato i motivi del reclamo, ribadendo le conclusioni in esso contenute. 200/632 I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, sentito il difensore, interpellato telefonicamente il direttore di gara (in accoglimento dell’istanza istruttoria) rileva che il gravame non è fondato. Dagli atti ufficiali risulta che, al termine della gara, il Presidente della Soc. Verona rivolgeva al direttore di gara la seguente frase disciplinarmente rilevante: “Non ci sarà una prossima volta. Te lo garantisco”. Tale espressione (che non appare nemmeno contestata nel suo tenore letterale), deve ritenersi inequivocabilmente di contenuto intimidatorio e, pertanto, esulante dai limiti di qualsivoglia scriminante. Per quanto riguarda il dott. Filippini, il direttore di gara, telefonicamente interpellato ha integralmente confermato il contenuto del referto, ribadendo di aver udito, tra l’altro, l’epiteto “maiale”, ed escludendo di aver potuto confondere tale espressione con altre foneticamente similari. Pertanto, le sanzioni irrogati dal primo Giudice appaiono congrue in relazione alla natura degli addebiti. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere i reclami e dispone l'incameramento della tassa.
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