LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 210 DEL 10 gennaio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. CHIEVO VERONA avverso l’ammenda di L. 3.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Chievo Verona-Lecce del 9/12/01 – C.U. n. 173 dell’11/12/01).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002
COMUNICATO UFFICIALE N. 210 DEL 10 gennaio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. CHIEVO VERONA avverso l’ammenda di L. 3.000.000 inflitta dal
Giudice Sportivo (gara Chievo Verona-Lecce del 9/12/01 – C.U. n. 173 dell’11/12/01).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Società Chievo
Verona un’ammenda di Lit. 3.000.000 per avere i suoi sostenitori esposto, per tutta la
durata dell’incontro, uno striscione offensivo nei confronti dell’Associazione Italiana
Arbitri (“A.I.A.: un vero nome da polli”), ha proposto reclamo la stessa società chiedendo
l’annullamento della sanzione.
A sostegno del gravame la società reclamante adduce l’erronea interpretazione dello
striscione (da riferire non già all’Associazione Italiana Arbitri, ma all’Azienda Italiana
Alimentari) e, in ogni caso, la necessaria tutela della libertà di critica da parte dei tifosi,
peraltro esercitata, nel caso di specie, con la forma della «civile ironia».
Alla riunione odierna, è comparso rappresentante ed il difensore della reclamante, il quale
ha ulteriormente illustrato le argomentazioni difensive.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e udito il difensore della società,
rileva che il gravame è fondato.
Nessun rilievo può essere riconosciuto al diverso significato prospettato per le espressioni
contenute nello striscione: il contesto, di tempo e di spazio, in cui esso è stato esposto non
lascia dubbi sul riferimento del medesimo all’Associazione Italiana Arbitri. Altra è,
piuttosto, la considerazione che si impone. Premesso che la tutela della libera
manifestazione del pensiero e, quindi, anche della libertà di critica, rientra nei principi
fondamentali dell’ordinamento, ed è pertanto propria anche dell’ordinamento sportivo, nel
valutare il caso in esame occorre considerare l’idoneità delle espressioni utilizzate a
eventualmente ledere il prestigio della categoria arbitrale. In questa prospettiva, nessun
contenuto di particolare lesività può essere rinvenuto nello striscione: la locuzione
impiegata si mantiene nei limiti della critica civile e continente, senza degenerare nell’offesa
gratuita. In particolare: se, da un lato, la critica alla categoria arbitrale si esprime in modo
indiretto, mediante l’accostamento ironico di due acronimi normalmente non correlati, per
altro verso, l’espressione impiegata appare sprovvista di intrinseca valenza offensiva,
essendo notorio che essa si limita ad indicare in modo figurato un individuo inesperto e
credulone.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere il reclamo e dispone la restituzione
della tassa.
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