LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 220 DEL 17 gennaio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Serse COSMI – Allenatore Soc.Perugia: violazione art. 1 commi 1 e 3 C.G.S., vigente all’epoca; Soc. PERUGIA: violazione art. 6 comma 2 C.G.S., vigente all’epoca, per responsabilità oggettiva.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002
COMUNICATO UFFICIALE N. 220 DEL 17 gennaio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico:
Sig. Serse COSMI – Allenatore Soc.Perugia: violazione art. 1 commi 1 e 3 C.G.S.,
vigente all’epoca;
Soc. PERUGIA: violazione art. 6 comma 2 C.G.S., vigente all’epoca, per responsabilità
oggettiva.
Il deferimento
Con provvedimento del 26/11/2001, il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione Serse Cosmi, allenatore tesserato per la Soc. Perugia, per violazione dell'art.
1, comma 1, e 3, comma 1, del C.G.S. previgente, per avere espresso, nel corso di
dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di altre persone
e società operanti nell’ambito federale, nonché la Soc. Perugia per violazione dell'art. 6,
comma 2, del C.G.S. previgente, per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al
proprio tesserato.
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la Soc. Perugia e il Cosmi
hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva che le dichiarazioni del
Cosmi, da una parte, non sarebbero state rese pubblicamente e, dall’altra, non avrebbero
alcun contenuto di specifica lesività della reputazione di tesserati a causa della loro
indeterminatezza e genericità. In conclusione, si chiede il proscioglimento dagli addebiti
contestati.
Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della squalifica
per 4 giornate effettive di gara e dell'ammenda di € 10.000,00 per il Cosmi e a quella
dell’ammenda di € 10.000,00 per la Soc. Perugia.
È comparso altresì il Cosmi con il suo difensore, il quale, dopo aver illustrato
ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha insistito nelle conclusioni già formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentito l’interessato, rileva che le dichiarazioni del
Cosmi fatte il giorno 14/3/2001 in uno studio televisivo e diffuse dalla trasmissione
televisiva “Striscia la notizia” il giorno 15/3/2001 sono censurabili.
Le frasi pronunciate, infatti, contengono rilievi lesivi della reputazione di altri tesserati e di
una Società, in quanto, nella sostanza, fanno riferimento ad illeciti e irregolarità che non
hanno trovato alcun riscontro in sede di accertamento da parte dell’Ufficio Indagini e che lo
stesso incolpato ha riconosciuto prive di fondamento: esse dunque, travalicando il lecito
diritto di critica, si risolvono in una forma di denigrazione e in una accusa generalizzata di
parzialità.
Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Cosmi, alla quale segue quella
oggettiva della Società di appartenenza.
Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni, della assenza di precedenti
specifici per il Cosmi, e del suo comportamento di fattiva collaborazione nel corso
dell’intero procedimento, nonché della circostanza che le dichiarazioni sono state rese in un
contesto privato e non pubblico e che, comunque, non vi è la prova che esse siano state
rese alla presenza di più persone, appaiono quelle di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Serse Cosmi e alla Soc. Perugia la
sanzione dell'ammenda di € 8.000,00 ciascuno.
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