LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 220 DEL 17 gennaio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Claudio PUGLISI – Assistente C.A.N. A/B: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 220 DEL 17 gennaio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Claudio PUGLISI – Assistente C.A.N. A/B: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. Il deferimento Con provvedimento del 3/1/2002, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Claudio Puglisi, Assistente arbitrale della Sezione AIA di Voghera, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., per avere proferito, nel corso della gara Atalanta-Parma del 16/12/2001, una frase irriguardosa espressiva di discriminazione razziale nei confronti del calciatore Stephen Appiah, tesserato per la Soc. Parma. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l’incolpato ha fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva, in primo luogo, che in realtà sarebbero state pronunciate due frasi diverse e distinte da quella imputatagli e che, di conseguenza, si sarebbe trattato di un malinteso; in secondo luogo che, comunque, sarebbero stato fatto tutto il possibile per chiarire la vicenda. In conclusione, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati. Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell’incolpato e la sua condanna alla sanzione dell’inibizione per 4 mesi. È comparso altresì il Puglisi insieme al proprio difensore, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha insistito nelle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva dalle dichiarazioni rese all’Ufficio Indagini dai calciatori Sartor, Nakata e Appiah, nonché dal direttore di gara Cesari e dal quarto ufficiale di gara Calcagno, risulta che, durante la gara, mentre stava correndo lungo la linea laterale e seguendo con lo sguardo l’azione, l’incolpato è inciampato sulla gamba del calciatore Appiah che stava svolgendo esercizi di riscaldamento e di allungamento dei muscoli a terra. Dalle dichiarazioni rese dal calciatore Sartor, inoltre, risulta che il Puglisi, dopo essersi rialzato da terra, si è rivolto a Cesari pronunziando nei confronti dell’Appiah l’espressione “nero bastardo”. Tale circostanza, però, non viene confermata dalle dichiarazioni del Cesari, il quale ha riferito che l’incolpato ha utilizzato il termine “nero” per identificare il calciatore in cui era inciampato, escludendo di aver sentito, nel corso di tale conversazione, il termine “bastardo”. Tutti gli altri tesserati sentiti dall’Ufficio Indagini non hanno fornito indicazioni sull’episodio. Ne deriva che la contraddittorietà delle dichiarazioni degli unici soggetti che hanno assistito al fatto è tale da non fare emergere la prova certa sull’accadimento del fatto stesso. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di prosciogliere Claudio Puglisi dall’addebito contestato.
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