LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 220 DEL 17 gennaio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Claudio PUGLISI – Assistente C.A.N. A/B: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002
COMUNICATO UFFICIALE N. 220 DEL 17 gennaio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico:
Sig. Claudio PUGLISI – Assistente C.A.N. A/B: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.
Il deferimento
Con provvedimento del 3/1/2002, il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione Claudio Puglisi, Assistente arbitrale della Sezione AIA di Voghera, per
violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., per avere proferito, nel corso della gara
Atalanta-Parma del 16/12/2001, una frase irriguardosa espressiva di discriminazione
razziale nei confronti del calciatore Stephen Appiah, tesserato per la Soc. Parma.
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l’incolpato ha fatto pervenire
una memoria difensiva, nella quale si rileva, in primo luogo, che in realtà sarebbero state
pronunciate due frasi diverse e distinte da quella imputatagli e che, di conseguenza, si
sarebbe trattato di un malinteso; in secondo luogo che, comunque, sarebbero stato fatto
tutto il possibile per chiarire la vicenda. In conclusione, si chiede il proscioglimento dagli
addebiti contestati.
Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione della responsabilità dell’incolpato e la sua condanna alla sanzione
dell’inibizione per 4 mesi.
È comparso altresì il Puglisi insieme al proprio difensore, il quale, dopo aver illustrato
ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha insistito nelle conclusioni già formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti, rileva dalle dichiarazioni rese all’Ufficio Indagini dai
calciatori Sartor, Nakata e Appiah, nonché dal direttore di gara Cesari e dal quarto ufficiale
di gara Calcagno, risulta che, durante la gara, mentre stava correndo lungo la linea laterale
e seguendo con lo sguardo l’azione, l’incolpato è inciampato sulla gamba del calciatore
Appiah che stava svolgendo esercizi di riscaldamento e di allungamento dei muscoli a terra.
Dalle dichiarazioni rese dal calciatore Sartor, inoltre, risulta che il Puglisi, dopo essersi
rialzato da terra, si è rivolto a Cesari pronunziando nei confronti dell’Appiah l’espressione
“nero bastardo”. Tale circostanza, però, non viene confermata dalle dichiarazioni del
Cesari, il quale ha riferito che l’incolpato ha utilizzato il termine “nero” per identificare il
calciatore in cui era inciampato, escludendo di aver sentito, nel corso di tale conversazione,
il termine “bastardo”.
Tutti gli altri tesserati sentiti dall’Ufficio Indagini non hanno fornito indicazioni
sull’episodio.
Ne deriva che la contraddittorietà delle dichiarazioni degli unici soggetti che hanno assistito
al fatto è tale da non fare emergere la prova certa sull’accadimento del fatto stesso.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di prosciogliere Claudio Puglisi dall’addebito
contestato.
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