LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 260 DEL 14 febbraio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Ivan RUGGERI – Presidente Soc. Atalanta: violazione art. 3 comma 1 C.G.S.; Soc. ATALANTA: violazione artt. 2 comma 4 e 3 comma 2 C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva (gara Atalanta-Internazionale del 2/12/01).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002
COMUNICATO UFFICIALE N. 260 DEL 14 febbraio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico:
Sig. Ivan RUGGERI – Presidente Soc. Atalanta: violazione art. 3 comma 1 C.G.S.;
Soc. ATALANTA: violazione artt. 2 comma 4 e 3 comma 2 C.G.S. per responsabilità diretta
ed oggettiva (gara Atalanta-Internazionale del 2/12/01).
Il procedimento
Con provvedimento del 31/1/2002, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione
Ivan Ruggeri, Presidente della Soc. Atalanta, per violazione dell'art. 3, comma 1, del C.G.S., per
avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della
reputazione dell'arbitro, nonché la Soc. Atalanta per violazione dell'art. 2, comma 4, e 3, comma
2, del C.G.S., per responsabilità diretta e oggettiva nella violazione ascritta al proprio Presidente.
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire
una memoria difensiva, nella quale si rileva che le dichiarazioni rese agli organi di stampa non
avrebbero contenuto lesivo della reputazione di alcuno, in quanto esprimerebbero soltanto una
valutazione tecnica dell’operato dell’arbitro, rientrante in un legittimo diritto di critica.
Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’ammonizione con
diffida ed ammenda di € 15.000,00 per il Ruggeri e di € 15.000,00 per la Soc. Atalanta.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti, rileva che le dichiarazioni del Ruggeri riportate negli articoli
pubblicati dai quotidiani “La Gazzetta dello Sport”, “Il Corriere dello Sport-Stadio” e “la
Repubblica” del 3/12/2001, sono censurabili.
Affermare, tra l’altro, che “la gara è stata capovolta dalla terna arbitrale”, che la direzione di gara
è stata “scandalosa”, che la partita “è stata cambiata per l’incapacità di qualcuno”, che la
squadra avversaria “non ha bisogno di favori” ed augurarsi che il direttore di gara “vada in
pensione”, travalica il lecito diritto di critica, risolvendosi in una accusa di parzialità con
conseguente lesione dell’immagine professionale del destinatario.
A nulla rileva che il comportamento in questione sia stato causato da decisioni ritenute ingiuste,
posto che, in ogni caso, i tesserati sono tenuti ad una condotta conforme ai principi sportivi della
lealtà, della probità e della rettitudine, nonché della correttezza morale e materiale in ogni
rapporto riferibile all’attività sportiva.
Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Ruggeri, alla quale segue quella diretta
della Società di appartenenza.
Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni e della assenza di precedenti specifici
per l’incolpato, appaiono quelle di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Ivan Ruggeri la sanzione dell’ammenda di
€ 10.000,00 e alla Soc. Atalanta quella dell’ammenda di € 10.000,00.
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