LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 287 DELL’8 marzo 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo, con procedura d’urgenza, della Soc. BOLOGNA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Lamberto ZAULI (gara Juventus-Bologna del 3/3/02 – C.U. n. 282 del 5/3/02).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002
COMUNICATO UFFICIALE N. 287 DELL’8 marzo 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo, con procedura d’urgenza, della Soc. BOLOGNA avverso la squalifica per due
giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Lamberto ZAULI (gara
Juventus-Bologna del 3/3/02 – C.U. n. 282 del 5/3/02).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto a Zauli Lamberto,
tesseramento per la Soc. Bologna, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara,
per il comportamento tenuto durante la gara Juventus-Bologna del 03/02/2002 (“perchè al 40°
del secondo tempo, a giuoco fermo, colpiva un avversario con una ginocchiata sui glutei”) ha
proposto reclamo, con procedura d’urgenza, la Soc. Bologna, chiedendo in via principale la
riduzione della squalifica da due ad una giornata e, in via subordinata, la riduzione ad una giornata
di gara con ammenda.
A sostegno del gravame, si rileva che la condotta dello Zauli, pur sicuramente scorretta, “non è
stata né grave né ha causato conseguenze dannose per l’avversario”.
Ad avviso della Società ricorrente il proprio tesserato, nello sviluppo di un’azione di giuoco,
nell’intento di raggiungere il pallone, spingeva leggermente l’avversario – in anticipo – colpendolo
con il ginocchio ai glutei: tale condotta scorretta avrebbe soltanto sbilanciato l’avversario senza
provocarne la caduta.
Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale ha insistito per
l’accoglimento del ricorso, ribadendo le conclusioni formulate nell’atto di reclamo.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, e gli ulteriori chiarimenti forniti dal
direttore di gara all’uopo interpellato dalla Commissione, rileva che il gravame è fondato.
Dalla lettura del referto arbitrale emerge chiaramente che il gesto scorretto e certamente
sanzionabile “non era particolarmente violento da causare danni fisici”.
Interpellato telefonicamente l’arbitro, questi ha confermato infatti la non violenza del gesto ed ha
altresì precisato che detto gesto è stato compiuto non a giuoco fermo, ma nel contesto
dell’azione di giuoco.
In considerazione di ciò, la Commissione ritiene che – pur essendo la condotta del calciatore
Zauli sanzionabile – il reclamo merita accoglimento.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la
sanzione ad una giornata di gara; dispone la restituzione della tassa.
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