LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 296 DEL 14 marzo 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Ivan RUGGERI – Presidente Soc. Atalanta: violazione artt. 1 comma 1 e 3 comma 1 C.G.S.; Soc. ATALANTA: violazione artt. 2 comma 3 e 3 comma 2 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva. (gara Verona-Atalanta del 3/2/02).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002
COMUNICATO UFFICIALE N. 296 DEL 14 marzo 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico:
Sig. Ivan RUGGERI – Presidente Soc. Atalanta: violazione artt. 1 comma 1 e 3 comma 1
C.G.S.;
Soc. ATALANTA: violazione artt. 2 comma 3 e 3 comma 2 C.G.S. per responsabilità diretta e
oggettiva. (gara Verona-Atalanta del 3/2/02).
Il procedimento
Con provvedimento del 12/2/2002, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione
Ivan Ruggeri, Presidente della Soc. Atalanta, per violazione degli articoli 1, comma 1, e 3,
comma 1, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di
informazione, giudizi lesivi della reputazione dell'arbitro, nonché la Soc. Atalanta per violazione
degli articoli 2, comma 3, e 3, comma 2, del C.G.S., per responsabilità diretta ed oggettiva nella
violazione ascritta al proprio Presidente.
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire
una memoria difensiva, nella quale si rileva, in primo luogo, che le dichiarazioni rese dal Ruggeri
agli organi di stampa non avrebbero contenuto lesivo, in quanto esprimerebbero soltanto una
valutazione tecnica dell’operato dell’arbitro, senza alcun intento denigratorio nei confronti di
quest’ultimo; in secondo luogo, che il richiamo all’art. 1 del C.G.S. non sarebbe puntuale. In
conseguenza, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l’applicazione
della sanzione minima.
Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione
della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’ammonizione con diffida e
dell’ammenda di € 30.000,00 per il Ruggeri e a quella dell’ammenda di € 30.000,00 per la Soc.
Atalanta.
È comparso altresì il rappresentante degli incolpati il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i
motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del Ruggeri
riportate nell’articolo pubblicato dal quotidiano “La Gazzetta dello Sport” del 3/2/2002 non sono
censurabili.
Osserva preliminarmente la Commissione che il diritto di critica si concretizza nella espressione di
un giudizio o di una opinione la quale, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, in
quanto la valutazione di un fatto, per sua natura, non può che essere fondata su una
interpretazione necessariamente soggettiva e, dunque, “di parte”. Tuttavia, tale diritto non è
assoluto, perché trova un limite invalicabile nel corrispondente diritto alla dignità e al prestigio
delle persone, con la conseguenza che non risultano ammissibili né gli attacchi gratuiti e immotivati
che mettono in evidenza profili della personalità morale non collegati al fatto cui ci si riferisce, né
le contumelie, le ingiurie e le volgarità in generale.
Nel caso in questione, le espressioni utilizzate dal Ruggeri (tra le altre, “il primo rigore è stato
regalato” e “inventato”, “l’arbitraggio è stato scandaloso”, il direttore di gara “ci ha sempre
fischiato contro” e “non poteva fare peggio”) non travalicano il lecito diritto di critica, in quanto,
interpretate unitariamente, non si risolvono in una forma di denigrazione e in una accusa di
parzialità, ma in un giudizio – pur espresso in termini non certo pacati – sull’attività dell’arbitro e
non sulla sua persona.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di prosciogliere Ivan Ruggeri e la Soc. Atalanta.
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