LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 296 DEL 14 marzo 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Cristiano DONI – Calciatore Soc. Atalanta: violazione artt. 1 comma 1 e 3 comma 1 C.G.S.; Soc. ATALANTA: violazione art. 3 comma 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva (gara Verona-Atalanta del 3/2/02).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002
COMUNICATO UFFICIALE N. 296 DEL 14 marzo 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico:
Sig. Cristiano DONI – Calciatore Soc. Atalanta: violazione artt. 1 comma 1 e 3 comma 1
C.G.S.;
Soc. ATALANTA: violazione art. 3 comma 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva (gara
Verona-Atalanta del 3/2/02).
Il procedimento
Con provvedimento del 12/2/2002, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione
Cristiano Doni, calciatore tesserato per la Soc. Atalanta, per violazione degli articoli 1, comma 1,
e 3, comma 1, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di
informazione, giudizi lesivi della reputazione dell'arbitro, nonché la Soc. Atalanta per violazione
dell’art. 3, comma 2, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio
tesserato.
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire
una memoria difensiva, nella quale si rileva, in primo luogo, che le dichiarazioni rese dal Doni agli
organi di stampa non avrebbero contenuto lesivo, in quanto esprimerebbero soltanto una
valutazione tecnica dell’operato dell’arbitro, senza incidere sulla sua reputazione; in secondo
luogo, che il richiamo all’art. 1, comma 1, sarebbe improprio. In conseguenza, si chiede il
proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l’applicazione della sanzione minima.
Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione
della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 per il
Doni e di € 5.000,00 per la Soc. Atalanta.
È comparso altresì il rappresentante degli incolpati il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i
motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del Doni riportate
nell’articolo pubblicato dal quotidiano “La Gazzetta dello Sport” del 3/2/2002 sono censurabili.
Osserva preliminarmente la Commissione che il diritto di critica si concretizza nella espressione di
un giudizio o di una opinione la quale, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, in
quanto la valutazione di un fatto, per sua natura, non può che essere fondata su una
interpretazione necessariamente soggettiva e, dunque, “di parte”. Tuttavia, tale diritto non è
assoluto, perché trova un limite invalicabile nel corrispondente diritto alla dignità e al prestigio
delle persone, con la conseguenza che non risultano ammissibili né gli attacchi gratuiti e immotivati
che mettono in evidenza profili della personalità morale non collegati al fatto cui ci si riferisce, né
le contumelie, le ingiurie e le volgarità in generale.
Nel caso in questione, una delle espressioni utilizzate dal Doni (“la squadra avversaria ha avuto
privilegi”) travalica il lecito diritto di critica, perché si risolve in una accusa di parzialità.
Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Doni ai sensi dell’art. 3, comma 1, alla
quale segue quella oggettiva della Società di appartenenza ai sensi dell’art. 3 comma 2 C.G.S.
Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni, dal contesto nel quale sono state
rilasciate le dichiarazioni e della mancanza di precedenti specifici per l’incolpato, appaiono quelle
di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 a
Cristiano Doni e di € 3.000,00 alla Soc. Atalanta.
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