LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 296 DEL 14 marzo 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Carlo MAZZONE – Allenatore Soc. Brescia: violazione art. 3 comma 1 C.G.S.; Soc. BRESCIA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva (gara Brescia- Roma del 17/2/02).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 296 DEL 14 marzo 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Carlo MAZZONE – Allenatore Soc. Brescia: violazione art. 3 comma 1 C.G.S.; Soc. BRESCIA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva (gara Brescia- Roma del 17/2/02). Il procedimento Con provvedimento del 18/2/2002, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Carlo Mazzone, allenatore tesserato per la Soc. Brescia, per violazione dell’art. 3, comma 1, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione dell'arbitro, nonché la Soc. Brescia per violazione dell’art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva, in primo luogo, che le dichiarazioni rese dal Mazzone agli organi di stampa sarebbero espressione del diritto di critica e non avrebbero contenuto lesivo; in secondo luogo, che il deferimento della Società sarebbe illegittimo, in quanto operato ai sensi dell’art. 2, comma 4, del C.G.S., e non dell’art. 3, comma 2, del C.G.S. In conseguenza, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati. Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Federale, il quale, dopo aver precisato che l’art. 2, comma 4, del C.G.S. deve essere considerata una norma di carattere generale, concernente la responsabilità delle società, ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 per il Mazzone e di € 10.000,00 per la Soc. Brescia. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentito il Procuratore Federale, rileva che le dichiarazioni del Mazzone riportate negli articoli pubblicati dai quotidiani “La Gazzetta dello Sport” e “Corriere dello Sport - Stadio” del 3/2/2002 sono censurabili. Osserva preliminarmente la Commissione che il diritto di critica si concretizza nella espressione di un giudizio o di una opinione la quale, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, in quanto la valutazione di un fatto, per sua natura, non può che essere fondata su una interpretazione necessariamente soggettiva e, dunque, “di parte”. Tuttavia, tale diritto non è assoluto, perché trova un limite invalicabile nel corrispondente diritto alla dignità e al prestigio delle persone, con la conseguenza che non risultano ammissibili né gli attacchi gratuiti e immotivati che mettono in evidenza profili della personalità morale non collegati al fatto cui ci si riferisce, né le contumelie, le ingiurie e le volgarità in generale. Nel caso in questione, alcune delle espressioni utilizzate dal Mazzone (“se rinasco voglio fare l’allenatore di una squadra che a livello politico conta di più”, “quando smetto di allenare, seguirò con molta attenzione la carriera” del direttore di gara), travalicano il lecito diritto di critica, perché si risolvono in una forma di denigrazione e in una accusa di parzialità. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Mazzone ai sensi dell’art. 3 comma 1. Sanzione equa, tenuto conto della portata delle espressioni e della mancanza di precedenti specifici per l’incolpato, appare quella di cui al dispositivo. Per quanto riguarda il deferimento della Società per responsabilità oggettiva, la Commissione osserva che, essendo stato operato ai sensi dell’art. 2, comma 4, del C.G.S., - e non dell’art. 3, comma 2, del C.G.S., esso deve essere dichiarato inammissibile. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 a Carlo Mazzone; dichiara inammissibile il deferimento della Soc. Brescia.
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