LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 296 DEL 14 marzo 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Sergio CRAGNOTTI – Presidente Soc. Lazio: violazione art. 3 comma 1 C.G.S.; Soc. LAZIO: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva (gara Lazio-Chievo Verona del 17/2/02).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 296 DEL 14 marzo 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Sergio CRAGNOTTI – Presidente Soc. Lazio: violazione art. 3 comma 1 C.G.S.; Soc. LAZIO: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva (gara Lazio-Chievo Verona del 17/2/02). Il procedimento Con provvedimento del 18/2/2002, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Sergio Cragnotti, Presidente della Soc. Lazio, per violazione dell’art. 3, comma 1, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione dell'arbitro, nonché la Soc. Lazio per violazione dell’art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità diretta ed oggettiva nella violazione ascritta al proprio Presidente. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva che le dichiarazioni rese dal Cragnotti agli organi di stampa sarebbero espressione del lecito diritto di critica, in quanto esprimerebbero soltanto una valutazione tecnica dell’operato dell’arbitro; che esse non avrebbero contenuto lesivo perché non sarebbero state rivolte al direttore di gara al fine di cagionare discredito alla sua reputazione; che, infine, esse sarebbero state rilasciate in un contesto particolare, al momento di salire sulla propria auto e non in sala stampa. In conseguenza, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l’applicazione della sanzione dell’ammonizione con diffida per l’incolpato. Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 per il Cragnotti e di € 20.000,00 per la Soc. Lazio. È comparso altresì il difensore degli incolpati il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del Cragnotti riportate negli articoli pubblicati dai quotidiani “La Gazzetta dello Sport” e “Corriere dello Sport - Stadio” del 18/2/2002 non sono censurabili. Osserva preliminarmente la Commissione che il diritto di critica si concretizza nella espressione di un giudizio o di una opinione la quale, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, in quanto la valutazione di un fatto, per sua natura, non può che essere fondata su una interpretazione necessariamente soggettiva e, dunque, “di parte”. Tuttavia, tale diritto non è assoluto, perché trova un limite invalicabile nel corrispondente diritto alla dignità e al prestigio delle persone, con la conseguenza che non risultano ammissibili né gli attacchi gratuiti e immotivati che mettono in evidenza profili della personalità morale non collegati al fatto cui ci si riferisce, né le contumelie, le ingiurie e le volgarità in generale. Nel caso in questione, le espressioni utilizzate dal Cragnotti non travalicano il lecito diritto di critica, in quanto, unitariamente interpretate, non si risolvono in una forma di denigrazione e in una accusa di parzialità, ma in un giudizio – pur espresso in termini non certo pacati – sull’attività dell’arbitro e non sulla sua persona. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di prosciogliere Sergio Cragnotti e la Soc. Lazio.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it