LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 296 DEL 14 marzo 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Francesco CIMMINELLI – V. Presidente Soc. Torino: violazione art. 3 comma 1 C.G.S.; Soc. TORINO: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva (gara Torino-Juventus del 24/2/02).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 296 DEL 14 marzo 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Francesco CIMMINELLI – V. Presidente Soc. Torino: violazione art. 3 comma 1 C.G.S.; Soc. TORINO: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva (gara Torino-Juventus del 24/2/02). Il procedimento Con provvedimento del 26/2/2002, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Francesco Cimminelli, Presidente della Soc. Torino, per violazione dell’art. 3, comma 1, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione dell'arbitro, nonché la Soc. Torino per violazione dell’art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità diretta ed oggettiva nella violazione ascritta al proprio Presidente. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire memorie difensive, nelle quali si rileva che le dichiarazioni rese dal Cimminelli agli organi di stampa non avrebbero contenuto lesivo, in quanto esprimerebbero soltanto una valutazione tecnica dell’operato dell’arbitro; che, comunque, non vi sarebbe stata l’intenzione di offendere il direttore di gara; che non vi sono precedenti a carico dell’incolpato. Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’inibizione per giorni 15 e dell’ammenda di € 50.000,00 per il Cimminelli e dell’ammenda di € 50.000,00 per la Soc. Torino. È comparso altresì il difensore degli incolpati il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l’applicazione della sanzione minima. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del Cimminelli riportate nell’articolo pubblicato dal quotidiano “Il Corriere dello Sport - Stadio” del 25/2/2002 sono censurabili. Osserva preliminarmente la Commissione che il diritto di critica si concretizza nella espressione di un giudizio o di una opinione la quale, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, in quanto la valutazione di un fatto, per sua natura, non può che essere fondata su una interpretazione necessariamente soggettiva e, dunque, “di parte”. Tuttavia, tale diritto non è assoluto, perché trova un limite invalicabile nel corrispondente diritto alla dignità e al prestigio delle persone, con la conseguenza che non risultano ammissibili né gli attacchi gratuiti e immotivati che mettono in evidenza profili della personalità morale non collegati al fatto cui ci si riferisce, né le contumelie, le ingiurie e le volgarità in generale. Nel caso in questione, alcune delle espressioni utilizzate dal Cimminelli (il direttore di gara è stato “schifosamente schifoso” e “incapace”, “è una vergogna”) travalicano abbondantemente il lecito diritto di critica, perché, considerate unitariamente, si risolvono in una grave forma di denigrazione della persona. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Cimminelli. Sanzione equa, tenuto conto della portata delle espressioni e della mancanza di precedenti specifici per l’incolpato, appare quella di cui al dispositivo, considerato che, secondo l’art. 4 del C.G.S., la sanzione dell’inibizione è prevista soltanto quando le dichiarazioni siano idonee a denigrare il prestigio e la credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso o in una sua specifica struttura. Per quanto riguarda il deferimento della Società per responsabilità oggettiva, la Commissione osserva che, essendo stato operato ai sensi dell’art. 2, comma 4, del C.G.S., e non dell’art. 3, comma 2, del C.G.S., esso deve essere dichiarato inammissibile. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di € 25.000,00 a Francesco Cimminelli; dichiara inammissibile il deferimento della Soc. Torino.
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