LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 316 DEL 4 aprile 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. INTERNAZIONALE avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Emre BELOZOGLU (gara Internazionale-Roma del 24/3/02 – C.U. n. 308 del 26/3/02).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 316 DEL 4 aprile 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. INTERNAZIONALE avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Emre BELOZOGLU (gara Internazionale-Roma del 24/3/02 – C.U. n. 308 del 26/3/02). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto al calciatore Emre Belozoglu, tesserato per la Soc. Internazionale, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara, per il comportamento tenuto durante la gara Internazionale-Roma del 24/3/2002, ha proposto reclamo la Soc. Internazionale, chiedendo la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, si rileva, innanzitutto, che la condotta del calciatore non sarebbe stata svincolata dall’azione di gioco; in secondo luogo, che il gesto non avrebbe avuto il carattere della violenza; in terzo luogo, che esso non sarebbe inquadrabile come reazione; infine, che non sarebbe stata adeguatamente considerata la mancanza di recidiva specifica. Alla riunione odierna, è comparso il difensore della reclamante il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato. Dagli atti ufficiali risulta che, mentre l'azione si stava svolgendo in altra zona del campo, il calciatore Belozoglu ha colpito un avversario con un calcio su una coscia. Il fatto che il pallone potesse anche essere calciato nella zona del campo in cui si trovava Belozoglu non vale certo a rendere meno grave il comportamento del calciatore che ha posto in essere un gesto violento del tutto gratuito, in nessun modo paragonabile alle spinte ed alle trattenute che avvengono in area di rigore nell’imminenza della ripresa del giuoco da calcio d’angolo. Tale comportamento, descritto in modo espresso e chiaro nel referto, è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con l’orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi. Poiché le circostanze addotte dalla difesa della reclamante non trovano riscontro negli atti ufficiali, ne deriva che la sanzione irrogata appare equa. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.
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