LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 316 DEL 4 aprile 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. LAZIO avverso l’ammenda di € 18.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Lazio-Udinese del 24/3/02 – C.U. n. 308 del 26/3/02).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 316 DEL 4 aprile 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. LAZIO avverso l’ammenda di € 18.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Lazio-Udinese del 24/3/02 – C.U. n. 308 del 26/3/02). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Lazio la sanzione della ammenda di € 18.000,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Lazio-Udinese del 24/3/2002, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, si rileva che, in primo luogo, i fatti contestati sono stati riportati esclusivamente nella relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini e non anche nei referti degli altri ufficiali di gara; in secondo luogo, che il comportamento contestato sarebbe stato rilevato in modo generico; in terzo luogo, che la forma e l’intensità dei cori sarebbero state molto limitate; infine, che si sarebbe trattato di una manifestazione di contestazione nei confronti della propria squadra, tanto è vero che i cori sono stati rivolti anche a giocatori laziali. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente fondato. Premesso che l’art. 31 lett. b/1 C.G.S. non richiede affatto che le condotte antiregolamentari dei sostenitori delle squadre trovino “duplice” riscontro negli atti ufficiali essendo sufficiente la refertazione anche di uno solo dei soggetti investiti dei compiti di controllo disciplinare (ufficiali di gara, collaboratore dell’Ufficio Indagini, commissari speciali o di campo), rileva la Commissione come dal rapporto del rappresentante dell’Ufficio Indagini risulti con chiarezza che i sostenitori della reclamante, in primo luogo, più volte durante la gara, hanno intonato cori, di breve durata, caratterizzati da inequivoco significato di discriminazione razziale nei confronti di calciatori avversari, e, in secondo luogo, nel primo e nel secondo tempo, hanno fatto esplodere petardi all'interno del recinto di gioco. Non v'è dubbio che tali comportamenti siano sanzionabili. Tuttavia, non si può negare che, a differenza di altre fattispecie più gravi, nel caso in esame, avendo riferimento ai cori caratterizzati da inequivoco significato di discriminazione razziale, la sanzione possa essere diminuita da € 15.000,00 a € 12.000,00, in considerazione del fatto che tale comportamento antiregolamentare è stato posto in essere dai sostenitori laziali nel contesto di una più ampia contestazione verso la squadra, come dimostra la circostanza che i cori denigratori sono stati indirizzati anche ad un calciatore laziale. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la sanzione complessiva a € 15.000,00; dispone la restituzione della tassa.
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