LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 338 DEL 23 aprile 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo del sig. Roberto MUZZI, calciatore, della Soc. UDINESE avverso la squalifica per due giornate effettive di gara ed ammenda di € 3.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Verona-Udinese del 14/4/02 – C.U. n. 326 del 16/4/02).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002
COMUNICATO UFFICIALE N. 338 DEL 23 aprile 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo del sig. Roberto MUZZI, calciatore, della Soc. UDINESE avverso la squalifica
per due giornate effettive di gara ed ammenda di € 3.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara
Verona-Udinese del 14/4/02 – C.U. n. 326 del 16/4/02).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Roberto Muzzi,
tesserato per la Soc. Udinese, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara e
l’ammenda di € 3.000,00 per il comportamento tenuto durante la gara Verona-Udinese del
14/4/2002 (“perché, al 24° del secondo tempo, dopo aver subito una scorrettezza di giuoco da
un avversario, a giuoco già interrotto dall'Arbitro, afferrava l'avversario medesimo con forza per
il colletto della maglia, scuotendolo più volte; mentre usciva dal terreno, a seguito dell'espulsione
decretata, rincorreva l'avversario, anch'egli espulso, raggiungendolo nei pressi del tunnel di uscita
dal campo con finalità aggressive, fortunatamente frustrate dal pronto intervento di alcuni
dirigenti; infrazione quest'ultima rilevata dal Quarto Ufficiale”), ha proposto reclamo la Soc.
Udinese, chiedendo – in via principale - la riduzione della sanzione ad una sola giornata di
squalifica e l’annullamento dell’ammenda; in via subordinata, la riduzione della sanzione ad una
sola giornata di squalifica, ferma restando l’ammenda di € 3.000,00; in via di ulteriore subordine,
la riduzione della squalifica ad una giornata, con determinazione dell’ammenda da commisurarsi
secondo giustizia.
La Società reclamante, per quanto attiene il contatto fra i due giocatori, afferma che si è trattato
di un semplice strattonamento conseguente ad un diverbio fra gli stessi, privo di connotati violenti
e conseguenze dannose. A tale proposito, il reclamante rileva come tale comportamento –
motivato unicamente dall’esigenza, allontanandosi dal campo, di scaricare la tensione – sia
conseguenza diretta del fallo di giuoco “grave” subito ad opera del giocatore avversario, e vada
quindi considerato come posto in essere in un unico contesto. Anche questo secondo episodio
sarebbe stato privo di connotati violenti e di conseguenze dannose.
Alla luce di tali considerazioni, ad avviso del reclamante, la sanzione comminata appare quindi
sproporzionata ed eccessiva in ragione dell’effettiva portata dei fatti.
All’odierna riunione sono comparsi il calciatore assistito dal proprio difensore, i quali illustravano
i motivi del ricorso, ribadendo le conclusioni in precedenza formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato.
Infatti, da una attenta e complessiva lettura del rapporto dell’arbitro e di quello del Quarto
Ufficiale, si deduce inequivocabilmente che il comportamento posto in essere dal Muzzi è stato
minaccioso e violento, avendo afferrato “con forza” il colletto della maglia dell’avversario,
“scuotendolo per due o tre volte”, e in un secondo momento - in prossimità dell’imboccatura
dello spogliatoio - avendo rincorso lo stesso avversario con fare minaccioso (solo la prontezza di
alcuni dirigenti evitava il contatto fra i due giocatori).
Tale comportamento è stato correttamente valutato dal Giudice sportivo in conformità agli
orientamenti degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi. Conseguentemente, la sanzione
comminata risulta congrua.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo del calciatore Roberto Muzzi,
tesserato per la Soc. Udinese; dispone l’incameramento della tassa.
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