LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 360 DEL 24 maggio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. TORINO avverso l’ammenda di € 35.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Venezia-Torino del 28/4/02 – C.U. n. 343 del 30/4/02).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002
COMUNICATO UFFICIALE N. 360 DEL 24 maggio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. TORINO avverso l’ammenda di € 35.000,00 con diffida inflitta dal
Giudice Sportivo (gara Venezia-Torino del 28/4/02 – C.U. n. 343 del 30/4/02).
Il procedimento
Avverso il provvedimento datato 23 aprile 2002 (c.u. n. 335 di pari data) del Giudice
Sportivo con il quale, con riferimento alla gara Venezia - Torino del 24 aprile 2002,
veniva inflitta alla Soc. Torino l'ammenda di € 35.000,00 con diffida "per avere i suoi
sostenitori, al termine della gara, tagliato la rete di recinzione ed aver fatto indebito
ingresso sul terreno; per avere conseguentemente ingaggiato una colluttazione con
sostenitori avversari, anch'essi presenti sul terreno di giuoco, per avere lanciato contro
gli appartenenti alle Forze dell'ordine, intervenuti per sedare gli scontri, bottiglie,
accendini, monete ed altri oggetti, così cagionando anche contusioni al personale della
polizia; per essersi impossessati, in tali circostanze, di un estintore collocato all'interno
del recinto di giuoco, ed averlo utilizzato così costringendo le Forze di polizia ad
allontanarsi seppur momentaneamente dal luogo degli incidenti", la Società interessata ha
proposto reclamo.
Nel gravame si sostiene l'eccessiva afflittività dell'ammenda stante "l'assenza di un danno
grave all'incolumità fisica di una o più persone"; la non corretta valutazione delle
attenuanti rappresentata dalla "assenza di recidiva e delle documentate iniziative della
Società volte a prevenire simili episodi"; nonché la mancata considerazione di un'altra
attenuante rappresentata dalla "maggiore difficoltà per la società di poter controllare il
comportamento dei propri sostenitori nelle gare in trasferta".
Pertanto, considerato che l'unica fonte di prova del comportamento ascritto sarebbe
rappresentata dalla relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini (che però non avrebbe
avuto una percezione diretta, dal momento che sarebbe stato visto all'interno dei locali
spogliatoi da cui non avrebbe potuto avere accesso al recinto di gioco in quanto
"immediatamente sprangato"), ed evidenziata la richiesta di una interpretazione letterale
e/o logica della difformità tra la novella regolamentare di cui all'art. 11, n. 3, primo
paragrafo dell'attuale C.G.S., rispetto alla norma di cui all'art. 6 ter, n. 3 dello stesso codice
in vigore sino al 9 agosto 2002, si chiede una riduzione dell'ammenda nella misura ritenuta
più equa, nonché la revoca della diffida. Pertanto, considerati i precedenti specifici, i
precedenti decisionali, nonché gli effetti e le conseguenze generate, si chiede una congrua
e sensibile riduzione sino al minimo edittale dell'ammenda inflitta.
I motivi della decisione
La Commissione, letti gli atti, esaminato il reclamo, ritiene che il gravame sia
parzialmente fondato.
Dagli atti ufficiali (tra cui in primis la relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini al
cui contenuto non è da parte di questa Commissione possibile muovere alcun tipo di
censura), risulta, infatti, che la Soc. Torino è stata sanzionata per avere i suoi sostenitori
posto in essere una pluralità di comportamenti connotati da pericolosità e violenza, diretti
sia contro sostenitori avversari, sia contro appartenenti alle Forze dell'ordine, e che debba
pertanto essere adeguatamente sanzionata.
Tuttavia, la Commissione ritiene che, considerata la limitata possibilità di controllo in
occasione delle gare disputate in trasferta, nonché l'assenza di recidiva, la sanzione da
applicare in concreto risulti essere quella dell'ammenda di € 30.000,00 con la revoca della
diffida.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere il reclamo e di ridurre la sanzione
dell'ammenda a € 30.000,00, revocando la diffida; dispone la restituzione della tassa.
Share the post "LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 360 DEL 24 maggio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. TORINO avverso l’ammenda di € 35.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Venezia-Torino del 28/4/02 – C.U. n. 343 del 30/4/02)."