LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 370 DEL 12 giugno 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Luciano GAUCCI – Presidente Soc. Perugia: violazione art. 3, comma 1, e art. 4, comma 2 e 3 C.G.S.; Soc. PERUGIA: violazione art. 3, comma 2, e art. 2, comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva (dichiarazioni alla stampa del 5/5/02).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002
COMUNICATO UFFICIALE N. 370 DEL 12 giugno 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico:
Sig. Luciano GAUCCI – Presidente Soc. Perugia: violazione art. 3, comma 1, e art. 4,
comma 2 e 3 C.G.S.;
Soc. PERUGIA: violazione art. 3, comma 2, e art. 2, comma 4 C.G.S. per responsabilità
diretta e oggettiva (dichiarazioni alla stampa del 5/5/02).
Il procedimento
Con provvedimento del 6/5/2002, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione
Luciano Gaucci, Presidente della Soc. Perugia, per violazione dell'art. 3, comma 1, e 4, comma
2 e 3, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione,
giudizi lesivi della reputazione di altro tesserato, nonché la Soc. Perugia per violazione dell'art. 2,
comma 4, e 3, comma 2, del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio
Presidente.
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire
una memoria difensiva, nella quale si rileva come le dichiarazioni attribuite al Gaucci dal
quotidiano “Il Messaggero” il 5 maggio 2002 non siano mai state in realtà dallo stesso
pronunciate. Si tratterebbe infatti di una attribuzione effettuata surrettiziamente dall’autore
dell’articolo, il quale – utilizzando la tecnica di esposizione giornalistica del virgolettato – avrebbe
in tal modo ammantato di veridicità quanto mai narrato dal deferito.
Per tali motivi, i deferiti chiedevano il proscioglimento degli addebiti contestati
Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione di € 7.000,00 per il
Gaucci e di € 7.000,00 per la Soc. Perugia.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del Gaucci riportate
nell’articolo pubblicato dal quotidiano “Il Messaggero” del 5/5/2002, siano censurabili.
Affermare che un altro Presidente si “è comportato da traditore … rubando un giocatore ad una
squadra amica”, travalica il lecito diritto di critica, risolvendosi in una forma di denigrazione.
L’assunto difensivo secondo cui le dichiarazioni in questione non sarebbero mai state pronunciate
dal deferito, non può trovare accoglimento, concretandosi in un mero diniego dell’addebito, non
suffragato da alcun riscontro obiettivo e in assenza, come ritenuto da un costante orientamento
giurisprudenziale, della formale smentita prevista dall’art. 8 della legge n. 47/48 (“Legge
stampa”).
Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Gaucci, alla quale segue quella diretta
della Società di appartenenza.
Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni e della esistenza di precedenti specifici
per l’incolpato, appaiono quelle di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione di € 5.000,00 a Luciano Gaucci
e quella dell’ammenda di € 5.000,00 alla Soc. Perugia.
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