LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 370 DEL 12 giugno 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Luigi CORINO – Calciatore Soc. Messina: violazione art. 1, comma 1 C.G.S.; Soc. MESSINA: violazione art. 2, comma 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva (gara Messina- Cittadella del 12/5/02).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002
COMUNICATO UFFICIALE N. 370 DEL 12 giugno 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico:
Sig. Luigi CORINO – Calciatore Soc. Messina: violazione art. 1, comma 1 C.G.S.;
Soc. MESSINA: violazione art. 2, comma 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva (gara Messina-
Cittadella del 12/5/02).
Il procedimento
Con provvedimento del 25/5/2002, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione
Luigi Corino, calciatore tesserato per la Soc. Messina, per violazione dell'art. 1, comma 1, del
C.G.S., nonché la Soc. Messina per violazione dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., per
responsabilità oggettiva.
Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione di 4 giornate di
squalifica per Luigi Corino e a quella dell’ammenda di € 2.500,00 per la Soc. Messina.
È comparso altresì il rappresentante della società il quale, sottolineando come il gesto del deferito
fosse diretta conseguenza del comportamento provocatorio tenuto dal calciatore avversario in
campo e successivamente all’espulsione di quest’ultimo, ha chiesto il proscioglimento dagli
addebiti contestati e, in subordine, l’applicazione della sanzione minima.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il comportamento degli incolpati
debba essere sanzionato.
Dalla relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini risulta, in primo luogo, che, mentre stava
per imboccare il sottopassaggio per recarsi negli spogliatoi dopo essere stato espulso
dall’arbitro, un calciatore della squadra avversaria veniva colpito con un pugno alla testa sferrato
da una persona che indossava la tuta della Soc. Messina; e, in secondo luogo, che, su richiesta
dello stesso collaboratore, tale persona veniva identificata dalle Forze dell’Ordine, risultando
essere Luigi Corino.
Tale comportamento integra gli estremi della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S, secondo
il quale i tesserati sono tenuti ad una condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della
probità e della rettitudine, nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto riferibile
all’attività sportiva.
Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità dell’incolpato, alla quale segue quella
oggettiva della Società di appartenenza.
Sanzioni eque appaiono quelle di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione di 3 giornate di squalifica a Luigi
Corino e quella dell’ammenda di € 2.500,00 alla Soc. Messina.
Share the post "LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 370 DEL 12 giugno 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Luigi CORINO – Calciatore Soc. Messina: violazione art. 1, comma 1 C.G.S.; Soc. MESSINA: violazione art. 2, comma 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva (gara Messina- Cittadella del 12/5/02)."