LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 370 DEL 12 giugno 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Luigi CORINO – Calciatore Soc. Messina: violazione art. 1, comma 1 C.G.S.; Soc. MESSINA: violazione art. 2, comma 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva (gara Messina- Cittadella del 12/5/02).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 370 DEL 12 giugno 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Luigi CORINO – Calciatore Soc. Messina: violazione art. 1, comma 1 C.G.S.; Soc. MESSINA: violazione art. 2, comma 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva (gara Messina- Cittadella del 12/5/02). Il procedimento Con provvedimento del 25/5/2002, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Luigi Corino, calciatore tesserato per la Soc. Messina, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., nonché la Soc. Messina per violazione dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva. Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione di 4 giornate di squalifica per Luigi Corino e a quella dell’ammenda di € 2.500,00 per la Soc. Messina. È comparso altresì il rappresentante della società il quale, sottolineando come il gesto del deferito fosse diretta conseguenza del comportamento provocatorio tenuto dal calciatore avversario in campo e successivamente all’espulsione di quest’ultimo, ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l’applicazione della sanzione minima. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il comportamento degli incolpati debba essere sanzionato. Dalla relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini risulta, in primo luogo, che, mentre stava per imboccare il sottopassaggio per recarsi negli spogliatoi dopo essere stato espulso dall’arbitro, un calciatore della squadra avversaria veniva colpito con un pugno alla testa sferrato da una persona che indossava la tuta della Soc. Messina; e, in secondo luogo, che, su richiesta dello stesso collaboratore, tale persona veniva identificata dalle Forze dell’Ordine, risultando essere Luigi Corino. Tale comportamento integra gli estremi della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S, secondo il quale i tesserati sono tenuti ad una condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine, nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto riferibile all’attività sportiva. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità dell’incolpato, alla quale segue quella oggettiva della Società di appartenenza. Sanzioni eque appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione di 3 giornate di squalifica a Luigi Corino e quella dell’ammenda di € 2.500,00 alla Soc. Messina.
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