LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002COMUNICATO UFFICIALE N. 67 DEL 18 settembre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gare del 15-16 settembre 2001 – Terza giornata andata Gara Soc. Udinese – Soc. Milan del 16 settembre 2001
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002COMUNICATO UFFICIALE N. 67 DEL 18 settembre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gare del 15-16 settembre 2001 – Terza giornata andata
Gara Soc. Udinese – Soc. Milan del 16 settembre 2001
Il Giudice Sportivo
vista la relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini dalla quale risulta che, verso la
metà del secondo tempo, sostenitori della Soc. Milan, sistemati in curva sud, accendevano
alcuni fumogeni e lanciavano alcuni petardi all’interno del recinto di giuoco. Uno dei
petardi, esplodeva in mano ad un Vigile del Fuoco, che lo aveva raccolto per rimuoverlo, e
gli cagionava la frattura di due falangi ed un trauma timpanico, giudicato con prognosi di
21 giorni s.c.;
osserva:
il fatto rientra certamente nella previsione dell’art. 11, 1° comma C.G.S., essendosi trattato
di episodio che ha determinato un danno grave all’incolumità fisica di una persona. Di tale
comportamento è oggettivamente responsabile la Soc. Milan ai sensi dell’art. 9 comma 1°
C.G.S.
Quanto alla determinazione dell’entità della pena disciplinare vanno tenuti in doverosa
considerazione una serie di profili.
La gravità delle conseguenze prodotte dal comportamento irresponsabile dei sostenitori
qualifica il fatto come indubbiamente meritevole di una sanzione severa.
Per contro, va considerato che il fatto è avvenuto in campo esterno, e quindi in un contesto
nel quale assai ridotte erano le possibilità concrete della Società di effettuare un diretto
controllo rispetto alla condotta dei propri sostenitori.
In secondo luogo risulta che la Soc. Milan ha, in occasione della gara con l’Udinese,
adeguatamente adempiuto al suo obbligo di collaborazione con le Forze dell’Ordine per la
prevenzione di comportamenti violenti ad opera di propri sostenitori. Ne costituisce
documentata testimonianza la lettera, in data 14 settembre 2001, inviata alle Questure di
Milano e di Udine, nella quale, oltre a fornire indicazione precisa del numero dei sostenitori
in trasferta, la Società richiama l’attenzione sul pericolo di incidenti causati dall’indebito
uso di petardi e oggetti simili, offrendo alle Questure competenti la propria disponibilità
alla cooperazione. In tal modo la Società ha assunto un atteggiamento meritevole di
positiva valutazione in sede disciplinare, in quanto corrispondente alla previsione di cui
all’art. 11, comma 6° C.G.S., che attribuisce a simili comportamenti della Società un effetto
di attenuazione o, addirittura, di esclusione della pena a titolo di responsabilità oggettiva
per atti violenti dei sostenitori.
Infine va considerato che la Soc. Milan non ha riportato, nel corso della presente stagione
sportiva, alcuna sanzione disciplinare per lancio di oggetti o accensione di fumogeni da
parte dei propri sostenitori.
Il bilanciamento di tutti i fattori sopra enunciati conduce, quindi, a ritenere equa una
sanzione inferiore alla squalifica del campo, irrogata nella scorsa stagione per episodio
analogo, caratterizzato peraltro da un’assai maggiore gravità delle conseguenze lesive
prodotte alla vittima, nonché dalla mancanza delle due ultime circostanze attenuanti sopra
indicate a favore della Soc. Milan.
Risulta, di conseguenza, adeguata all’entità del fatto, così come complessivamente
ricostruito e valutato, la sanzione a carico della Soc. Milan dell’ammenda di lire
100.000.000 con diffida in applicazione del combinato disposto degli artt. 9 ed 11, 1° 3°
e 6° comma C.G.S.
Share the post "LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002COMUNICATO UFFICIALE N. 67 DEL 18 settembre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gare del 15-16 settembre 2001 – Terza giornata andata Gara Soc. Udinese – Soc. Milan del 16 settembre 2001"