LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 74 DEL 21 settembre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE B) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: sig. Michele COSSATO – calciatore Soc. Verona: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. VERONA: violazione art. 6 comma 2 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara Reggina- Verona del 24.6.2001). Sig. Pasquale FOTI – Presidente Soc. Reggina: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. e art. 62 n. 1 N.O.I.F. in relazione art. 5 n. 1 C.G.S.; Soc. REGGINA: violazione art. 6 comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta, e art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F. (gara Reggina-Verona del 24.6.2001).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 74 DEL 21 settembre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE B) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: sig. Michele COSSATO – calciatore Soc. Verona: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. VERONA: violazione art. 6 comma 2 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara Reggina- Verona del 24.6.2001). Sig. Pasquale FOTI – Presidente Soc. Reggina: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. e art. 62 n. 1 N.O.I.F. in relazione art. 5 n. 1 C.G.S.; Soc. REGGINA: violazione art. 6 comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta, e art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F. (gara Reggina-Verona del 24.6.2001). 1) I deferimenti del Procuratore Federale Con provvedimento del 28/6/2001 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione: 1) il calciatore Michele Cossato, tesserato per la Soc. Verona, per rispondere della violazione di cui l’art. 1, comma 1, C.G.S., nonché la Soc. Verona per responsabilità oggettiva per la violazione ascritta al proprio tesserato in ordine ai seguenti comportamenti avvenuti al termine della gara Reggina-Verona del 24/6/2001: a) il calciatore Cossato Michele, nel percorrere, al termine della gara, il sottopassaggio che conduce negli spogliatoi mostrava agli addetti al servizio d’ordine della Reggina il dito medio della mano sollevato in segno di offesa e scherno; b) negli spogliatoi, al termine della gara, un altro calciatore del Verona, non identificato, anche perché privo della maglia di giuoco, brandiva un’asta metallica lunga circa m. 1,50 e, forse al solo scopo di difendersi, urlava contro alcuni soggetti presenti negli spogliatoi che, nel caso si fossero avvicinati li avrebbe colpiti con tale oggetto. 2) la Soc. Reggina per rispondere della violazione dell’art. 6, comma 3, C.G.S., in relazione all’art. 62 n. 2 delle NOIF, con il seguente capo di imputazione: a) sin da due ore prima dell’inizio della gara Reggina-Verona del 24/6/2001, veniva rilevata la presenza di numerose persone nell’angusto corridoio che conduce agli spogliatoi dello Stadio “Granillo” e che tali persone, seppur qualificandosi come “addetti al servizio d’ordine” della Reggina non conservavano il cartellino di identificazione in modo visibile; b) un “Addetto al servizio d’ordine” della Reggina, che indossava una camicia gialla, tentava di sfondare con pugni e calci, la porta dello spogliatoio del Verona; c) in quegli stessi frangenti, un altro “addetto al servizio d’ordine” della Reggina, che indossava una camicia verde, colpiva con violenza al volto il Presidente della Soc. Verona, sig. Pastorello; d) successivamente un altro “addetto al servizio d’ordine” della Reggina, tentava nuovamente di sfondare la porta dello spogliatoio del Verona con calci e pugni; 3) con successivo provvedimento del 16/7/01, sostitutivo del precedente deferimento, il Procuratore Federale ha deferito a) il Presidente Pasquale Foti per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e art. 62 n. 1 N.O.I.F. in relazione art. 5 n. 1 C.G.S.; b) la Soc. Reggina per rispondere della violazione art. 6 comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta, in relazione alle condotte addebitate al proprio Presidente dell’art. 6 comma 3 C.G.S. in relazione all’art. 62 n. 2 NOIF con i capi di imputazione per i quali si rinvia a tale provvedimento di deferimento. 2) Le memorie difensive Nei termini previsti dall’atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire memorie difensive. Nella memoria della Soc. Verona si lamenta il clima intimidatorio creato a danni del Verona con riferimento alle circostanze esposte nelle relazioni dei collaboratori dell’Ufficio Indagini e si evidenzia che l’accusa si fonda unicamente sulle voci raccolte tra gli uomini del servizio d’ordine della Reggina allo scopo di crearsi una giustificazione per la gratuita violenza posta in essere. Si afferma poi che il Presidente della Reggina nulla può avere visto perché, come risulterebbe dalle foto e dalla videocassetta allegate alla memoria difensiva, egli rimase sul terreno di giuoco sino a quando tutti i calciatori, dirigenti e personale tecnico del Verona non erano rientrati negli spogliatoi. Quanto al secondo episodio contestato nell’atto di deferimento, si afferma che l’episodio non è sanzionabile perché scaturito da una naturale esigenza di legittima difesa. Si chiede pertanto il proscioglimento dalle imputazioni contestate e, comunque, il minimo della pena prevista. Nella memoria del Cossato, si richiamano le argomentazioni della Soc. Verona, assumendo le medesime conclusioni. Nella memoria della Soc. Reggina si rileva che per i fatti contestati al punto 1) dell’atto di deferimento la Società era stata sanzionata dal Giudice Sportivo e che la sanzione non era stata sottoposta a gravame, mentre per i fatti narrati nei punti 2), 3) e 4) dell’atto di deferimento, essi potevano essere ricondotti ad un unico episodio ed in ordine agli stessi veniva affermato che erano stati preceduti dalla grave provocazione del calciatore del Verona Cossato che aveva dato origine ai fatti. Nella memoria, inoltre, si mette in rilievo che dallo svolgimento dei fatti era evidente che il Presidente della Reggina si era fattivamente attivato per sedare gli animi e che l’allenatore della Reggina aveva prestato la propria opera per sedare la rissa e si afferma che una volta “placati gli animi”, non vi erano stati altri episodi di contestazione. Infine, si rileva che il tentativo di sfondare la porta dello spogliatoio del Verona non aveva avuto carattere concreto, dal momento che la porta stessa, non corazzata o in acciaio, resistette al tentativo. In conclusione, la Società chiede il proscioglimento e, in subordine, l’irrogazione della sanzione dell’ammenda “ai minimi edittali”. Analoga richiesta di proscioglimento viene avanzata dal Presidente Foti. 3) Il dibattimento Alla riunione del 31/7/2001, la Commissione, sentiti il Procuratore Federale e i difensori delle parti, ha disposto la riunione dei due procedimenti per connessione oggettiva; ha acquisito agli atti le foto e la videocassetta prodotte dalla Soc. Verona; ha accolto l’istanza preliminare della Soc. Reggina di ammissione dei testi Giovanni Remo, Francesco Morabito e Gabriele Martino sulla circostanza relativa al gesto che sarebbe stato posto in essere dal calciatore del Verona Cossato dopo il termine della gara e di acquisizione del filmato dell’emittente Telepiù relativo agli episodi in questione; inoltre disponeva l’assunzione della prova testimoniale richiesta dalle Società deferite, rinviando la prosecuzione del dibattimento alla riunione del 21/9/2001. Alla riunione odierna, è comparso il V. Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità della Soc. Reggina e la sua condanna alla sanzione della ammenda di lire 100.000.000 con diffida, per il Presidente Pasquale Foti l’inibizione per giorni 40 e lire 30.000.000 di ammenda, nonché il proscioglimento dagli addebiti contestati per il Cossato e lire 5.000.000 di ammenda per la Soc. Verona. Sono comparsi altresì i difensori ed i rappresentanti delle Società, i quali, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, hanno concluso per il proscioglimento dagli addebiti contestati. Sono state ascoltate due persone informate dei fatti indicate una ciascuna delle due Società deferite, mentre la Soc. Reggina ha rinunziato, non opponendosi il V. Procuratore Federale, agli altri due testi ammessi. 4) I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, ed all’esito del mezzo istruttorio ammesso rileva quanto segue. Con riferimento al deferimento del Cossato e della Soc. Verona, si osserva che dei due episodi contestati, soltanto quello di cui al punto 2) del capo di imputazione è stato percepito direttamente dal collaboratore dell’Ufficio Indagini avv. Mormando. Quest’ultimo, dopo aver narrato del travagliato ritorno dei calciatori del Verona nel proprio spogliatoio, riferisce che sulla soglia della porta dello spogliatoio del Verona si verificò una rissa tra alcune persone che cercavano di colpire i calciatori ed entrare nello spogliatoio, da una parte, ed i calciatori del Verona che cercavano di respingere tali persone (in particolare, due uomini piuttosto alti e robusti che avevano colpito i calciatori del Verona con calci e schiaffi a mano aperta quando giungevano loro a tiro nel tentativo di guadagnare gli spogliatoi), dall’altra. In questo frangente il collaboratore dell’Ufficio Indagini notava che un calciatore del Verona all’interno dello spogliatoio brandiva un’asta metallica urlando contro uno dei due soggetti alti e muscolosi che se si fosse avvicinato lo avrebbe colpito. A giudizio di questa Commissione il calciatore del Verona che brandì l’asta all’interno dello spogliatoio stava cercando di difendersi da un’aggressione che era in corso ad opera di persone presenti nel sottopassaggio. Egli in altre parole stava esercitando il legittimo diritto di difendersi da un’aggressione nei confronti suoi e dei suoi compagni. Questo è tanto vero che il calciatore non identificato rimase all’interno dello spogliatoio e non cercò di colpire alcuno, ma urlò ad uno degli aggressori più esagitati che se si fosse avvicinato lo avrebbe colpito. In conclusione non si vede motivo di censura nel comportamento del calciatore e, quindi, non vi è luogo a responsabilità a carico della Società di appartenenza. Per quanto attiene specificamente alla condotta antiregolamentare addebitata al calciatore Cossato, poi, la Commissione rileva che essa non è percepita direttamente dai collaboratori dell’Ufficio Indagini i quali hanno potuto soltanto riferire quanto affermavano alcuni addetti al servizio d’ordine e raccogliere la dichiarazione del Presidente della Reggina (il quale ha affermato di avere visto il calciatore Cossato nel sottopassaggio che conduce dal terreno di giuoco agli spogliatoi rivolgere il gesto di scherno all’indirizzo degli addetti al servizio d’ordine, provocando così la loro reazione). Il calciatore Cossato, sentito dal collaboratore dell’Ufficio Indagini subito dopo la dichiarazione del Presidente della Reggina, ha negato risolutamente di avere fatto gesti offensivi ed ha precisato di avere raggiunto gli spogliatoi prima dei compagni e degli avversari perché temeva per la propria incolumità, essendo stato l’autore della rete del Verona. Ha commentato che è assurdo pensare che in un clima di intimidazione egli potesse compiere simili gesti. La Commissione, in assenza di percezione diretta del gesto attribuito al Cossato da parte dei collaboratori dell’Ufficio Indagini incaricati del controllo della gara, ritiene che la condotta attribuita al Cossato non sia sanzionabile perché non provata. Non è sufficiente in proposito la dichiarazione del Presidente della Reggina che deve considerarsi parte in causa, stante il deferimento della Soc. Reggina per i fatti avvenuti in occasione della gara di cui si tratta. L’assunzione dei testimoni, del resto, nulla ha chiarito in merito al gesto attribuito al Cossato, attesa la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalle due persone sentite. In conclusione non appare raggiunta la convincente prova dell’accusa mossa al Cossato, che pertanto deve essere prosciolto. Per quanto attiene al deferimento della Soc. Reggina, invece, la Commissione ritiene che la Società debba essere dichiarata responsabile dei fatti contestati. Dalle relazione del Vice Capo dell’Ufficio Indagini e dei suoi collaboratori emerge evidente che ai danni dei calciatori e dirigenti della Società ospitata vennero posti in essere numerosi atti di violenza verbale ed anche fisica e che i responsabili di tali atti furono persone che erano addette al servizio d’ordine da parte della Soc. Reggina. Risulta che le aggressioni verbali iniziarono all’arrivo dei calciatori del Verona allo stadio con insulti e minacce e che in quell’occasione due calciatori vennero anche colpiti da una ginocchiata. Negli spogliatoi, o meglio nell’angusto corridoio che collega il sottopassaggio agli spogliatoi stazionavano numerose persone che assumevano atteggiamenti ostili nei confronti dei calciatori della squadra ospite, alcuni con insulti e minacce ed altri con atteggiamenti provocatori. E’ evidente l’intento intimidatorio di queste persone diretto a condizionare il comportamento in campo dei calciatori della squadra ospitata. Ancora più gravi sono i fatti avvenuti dopo la conclusione della gara e sfociati in aggressioni fisiche perpetrate o soltanto tentate. Secondo la relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini, avv. Mormando, che assistette personalmente agli eventi i calciatori del Verona nel tragitto, tra l’imbocco del sottopassaggio e lo spogliatoio a loro assegnato furono ripetutamente bersaglio di schiaffi, calci e pugni, anche se senza particolari conseguenze. Vi fu inoltre un tentativo di sfondare la porta dello spogliatoio dove si trovavano i calciatori del Verona, tentativo cui poneva fine l’intervento dell’allenatore della Reggina. Inoltre incontestati sono gli episodi di casi a capi di imputazione 19) e 20). A tale proposito non può accogliersi la tesi difensiva della Società deferita relativamente ad una presunta provocazione ad opera del calciatore del Verona Cossato che avrebbe scatenato la reazione degli addetti al servizio d’ordine. Di tale provocazione non v’è prova sicura, stante la contraddittorietà delle dichiarazione rese al dibattimento. Inoltre parte degli episodi contestati sono avvenuti prima dell’inizio della gara e non possono in alcun modo essere collegati alla giustificazione addebitata. Infine, gli episodi di violenza che si sono verificati dopo la gara non possono assolutamente trovare giustificazione o attenuazione nell’atteggiamento provocatorio di un singolo calciatore, anche se provato. E’ evidente pertanto che la Reggina è venuta gravemente meno ai doveri di tutela nei confronti della Società ospitata, così come descritti nell’art. 62 NOIF. La violazione contestata giustifica l’irrogazione di una sanzione che a giudizio della Commissione, considerato la natura e la gravità dei fatti contestati, e sulla base del combinato disposto dagli artt. 9 e 13 del C.G.S., può indicarsi nell’ammenda di lire 150.000.000 con diffida. Per quanto riguarda il deferimento del Presidente della Soc. Reggina, la Commissione osserva che non è stata raggiunta prova convincente del comportamento che gli è stato contestato. Va ricordato infatti che dei fatti contestati al deferito non v’è alcun cenno nelle relazioni del V. Capo dell’Ufficio Indagini e dei suoi collaboratori. La visione del filmato televisivo non consente di concludere con sicurezza che il Foti colpì con un calcio un calciatore ospite. In assenza pertanto di altri elementi comprovanti l’addebito contestato, la Commissione ritiene non provato il capo di imputazione con il conseguente proscioglimento del deferito. 5) La determinazione delle sanzioni Sanzioni eque, appaiono quelle di cui al dispositivo. 6) Il dispositivo Per questi motivi la Commissione delibera: 1) di prosciogliere il calciatore Cossato e la Soc. Verona dagli addebiti contestati; 2) di infliggere alla Soc. Reggina la sanzione della ammenda di lire 150.000.000 con diffida e di prosciogliere il Presidente sig. Pasquale Foti dagli addebiti contestati.
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