LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 74 DEL 21 settembre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE – RECLAMI Reclamo, con procedura d’urgenza, della Soc. INTERNAZIONALE avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Ivan CORDOBA (gara Internazionale-Venezia del 16/9/01 – C.U. n. 67 del 18/9/01).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 74 DEL 21 settembre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE - RECLAMI Reclamo, con procedura d’urgenza, della Soc. INTERNAZIONALE avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Ivan CORDOBA (gara Internazionale-Venezia del 16/9/01 – C.U. n. 67 del 18/9/01). 1) Il provvedimento impugnato Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto al calciatore Ivan Cordoba, tesserato per la Soc. Internazionale, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per il comportamento tenuto durante la gara Inter-Venezia del 16/9/2001, ha proposto reclamo con procedura d’urgenza la Soc. Internazionale, chiedendo la revoca e, in subordine, la riduzione della sanzione. 2) Le ragioni del reclamo A sostegno del gravame, si rileva, innanzitutto, che il calciatore non avrebbe affatto colpito l’avversario, ma solo tentato di divincolarsi istintivamente dalla stretta dell’avversario stesso, come evidenzierebbero le riprese televisive, e, in secondo luogo, che, comunque, la sanzione comminata dal Giudice sportivo sarebbe sproporzionata in quanto, secondo il rapporto dell’assistente dell’arbitro, il comportamento del calciatore non sarebbe stato né caratterizzato dalla particolare violenza, né commesso in un contesto avulso dall’azione di gioco. 3) Il dibattimento Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive. 74/202 4) I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato. Dagli atti ufficiali risulta che il Cordoba ha colpito di striscio un avversario con una gomitata al volto, mentre l’azione si stava svolgendo in altra parte del campo. Dagli ulteriori chiarimenti richiesti dalla Commissione all’Assistente dell’arbitro è emerso che il Cordoba ha colpito l’avversario nel momento in cui i due giocatori, dopo il contrasto, stavano rientrando verso il centrocampo, mentre il gioco si stava svolgendo in altra parte. Si tratta, in altre parole, di un comportamento volontario posto in essere al di fuori del contesto di giuoco. Ne deriva che la sanzione comminata dal Giudice sportivo risulta congrua, in quanto pienamente conforme agli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi. 5) Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.
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