LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 8 DEL 13 luglio 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE – DEFERIMENTI DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: sig. Mario MORONI – Presidente Soc. Lecce: violazione art. 1 comma 3 C.G.S.; Soc. LECCE: violazione art. 6 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta (gara Lecce- Parma del 27/5/01).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002
COMUNICATO UFFICIALE N. 8 DEL 13 luglio 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE - DEFERIMENTI
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico:
sig. Mario MORONI – Presidente Soc. Lecce: violazione art. 1 comma 3 C.G.S.;
Soc. LECCE: violazione art. 6 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta (gara Lecce-
Parma del 27/5/01).
Con atto del 31.5.2001 il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il sig. Mario
Moroni e la U.S. Lecce S.p.A., il primo, nella sua qualità di Presidente della Società, per
violazione di cui all’art. 1 commi 1 e 3 del CGS, per avere, nel corso di dichiarazioni rese
ad organi di informazione dopo la gara Lecce-Parma del 27.05.01 , espresso giudizi lesivi
della reputazione del direttore della predetta gara, la seconda per violazione di cui all’art. 6
comma 1 del CGS per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente.
Nei termini assegnati il Presidente della Soc. Lecce, in proprio e nella qualità di legale
rappresentante della Società deferita, inviava una memoria difensiva, nella quale si
sosteneva che le espressioni usate erano da riferirsi in via esclusiva alle valutazioni negative
degli aspetti tecnici della direzione di gara e non certo alla persona dell’arbitro. Si
affermava altresì che le espressione “contestate” erano il legittimo esercizio di un diritto di
critica nei confronti di una direzione di gara tale da aver indotto i preposti Organi Tecnici
ad assumere conseguenziali provvedimenti. Donde la richiesta di rigetto del deferimento
per entrambi gli incolpati.
Alla odierna riunione è comparso il Procuratore Federale il quale ha chiesto l’affermazione
della responsabilità di entrambi gli incolpati e la irrogazione al Moroni della sanzione
dell’ammonizione ed alla Società Lecce della sanzione dell’ammenda di lire 5.000.000.
E’ comparso altresì il rappresentante della Soc. Lecce il quale ha chiesto il proscioglimento
ed in subordine l’irrogazione di una sanzione minima.
La Commissione, esaminati gli atti allegati al defrimento e sentite le parti, osserva: le
inequivoche affermazioni del Presidente della Società con le quali si attribuisce la causa
della sconfitta alla “incompetenza ed incapacità dell’arbitro” che avrebbe condotto “ancora
una volta” alla penalizzazione dell’U.S. Lecce, sono tali da integrare l’ipotesi di cui all’art.
1 del CGS, specialmente per il riferimento alla presunta reiterazione di direzioni arbitrali
sfavorevoli.
La “particolare tensione emotiva “ del momento o gli affermati provvedimenti assunti dagli
Organi Tecnici non possono costituire esimente del fatto contestato, in quanto il dettato
dell’art. 1 CGS , nella sua categoricità, limita il diritto di critica al mero dissenso o
all’affermazione di un errore, ma non consente l’uso di termini quali “incapacità” o
“incompetenza”.
Deve quindi essere affermata la responsabilità del Moroni alla quale consegue quella della
Soc. Lecce ex art. 6 comma 1 del C.G.C.
Tenuto conto di tutte le circostanze, appaiono congrue le sanzioni di cui al dispositivo.
Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere al sig. Mario Moroni la sanzione
dell’ammonizione ed alla Soc. Lecce quella dell’ammenda di lire 5.000.000.
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