LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 8 DEL 13 luglio 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE- DEFERIMENTI DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: sig. Michele COSSATO – calciatore Soc. Verona: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. VERONA: violazione art. 6 comma 2 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara Reggina-Verona del 24/6/01).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 8 DEL 13 luglio 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE- DEFERIMENTI DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: sig. Michele COSSATO – calciatore Soc. Verona: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. VERONA: violazione art. 6 comma 2 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara Reggina-Verona del 24/6/01). Con provvedimento del 28 giugno 2001 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare il calciatore Cossato Michele, tesserato per la Soc. Verona e la Società di appartenenza per rispondere il primo della violazione di cui l’art. 1 comma1 C.G.S. e la seconda per responsabilità oggettiva per la violazione ascritta al proprio tesserato in ordine ai seguenti comportamenti: 1) il calciatore Cossato Michele, nel percorrere, al termine della gara, il sottopassaggio che conduce negli spogliatoi mostrava agli addetti al servizio d’ordine della Reggina il dito medio della mano sollevato in segno di offesa e scherno; 2) negli spogliatoi, al termine della gara, un altro calciatore del Verona, non identificato, anche perché privo della maglia di giuoco, brandiva un’asta metallica lunga circa m. 1,50 e, forse al solo scopo di difendersi, urlava contro alcuni soggetti presenti negli spogliatoi che, nel caso si fossero avvicinati li avrebbe colpiti con tale oggetto. Fatti avvenuti al termine della gara Reggina-Verona del 24 giugno 2001. Comunicato l’atto di contestazione la Soc. Verona ed il tesserato facevano pervenire memorie difensive. Nella memoria della Società si lamentava il clima intimidatorio creato a danni del Verona con riferimento alle circostanze esposte nelle relazioni dei collaboratori dell’Ufficio Indagini e che l’accusa di fonda unicamente sulle voci raccolte tra gli uomini del servizio d’ordine della Reggina allo scopo di crearsi una giustificazione per la gratuita violenza posta in essere. Si afferma poi che il Presidente della Reggina nulla può avere visto perché, come risulterebbe dalle foto e dalla videocassetta allegate alla memoria difensiva, egli rimase sul terreno di giuoco sino a quando tutti i calciatori, dirigenti e personale tecnico del Verona non erano rientrati negli spogliatoi. Quanto al secondo episodio contestato nell’atto di deferimento, si afferma che l’episodio non è sanzionabile perché scaturito da una naturale esigenza di legittima difesa. La Società chiede pertanto il proscioglimento dalle imputazioni contestate e comunque il minimo della pena prevista. Il Cossato si richiama nella sua memoria difensiva a quella della Società, assumendo le medesime conclusioni. All’odierna riunione è comparso il Procuratore Federale il quale ha fatto presente di avere ricevuto in data 12 luglio la relazione dell’ispettore di Lega riguardante gli episodi verificatisi in occasione della gara Reggina-Verona ed ha chiesto pertanto la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Procura per una valutazione complessiva di tutti gli elementi acquisiti. Sono comparsi altresì il difensore del Verona ed il rappresentante della Società che non si sono opposti all’istanza del Procuratore Federale. La Commissione, disposta preliminarmente l’acquisizione agli atti delle foto e videocassetta prodotte dalla Soc. Verona, vista l’istanza del Procuratore Federale, sospende il procedimento e dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale.
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