LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 8 DEL 13 luglio 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE- DEFERIMENTI DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Soc. REGGINA: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F. (gara Reggina- Verona del 24/6/01).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002
COMUNICATO UFFICIALE N. 8 DEL 13 luglio 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE- DEFERIMENTI
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico:
Soc. REGGINA: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F. (gara Reggina-
Verona del 24/6/01).
Con provvedimento del 28 giugno 2001 il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione la Soc. Reggina per rispondere della violazione dell’art. 6 comma 3 C.G.S.,
in relazione all’art. 62 n. 2 delle NOIF, con il seguente capo di imputazione:
1) sin da due ore prima dell’inizio della gara, veniva rilevata la presenza di numerose
persone nell’angusto corridoio che conduce agli spogliatoi dello Stadio “Granillo” e che
tali persone, seppur qualificandosi come “addetti al servizio d’ordine” della Reggina
non conservavano il cartellino di identificazione;
2) un “addetto al servizio d’ordine” della Reggina, che indossava una camicia gialla,
tentava di sfondare con pugni e calci, la porta dello spogliatoio del Verona;
3) in quegli stessi frangenti, un altro “addetto al servizio d’ordine” della Reggina, che
indossava una camicia verde, colpiva con violenza al volto il Presidente della Soc.
Verona, sig. Pastorello;
4) successivamente un altro “addetto al servizio d’ordine” della Reggina, tentava
nuovamente di sfondare la porta dello spogliatoio del Verona con pugni e calci;
fatti questi avvenuti in occasione della gara Regina-Verona del 24 giugno 2001.
Comunicato l’atto di contestazione, la Soc. Reggina faceva pervenire memoria difensiva
nella quale faceva presente che per i fatti contestati al punto 1) dell’atto di deferimento la
Società era stata sanzionata dal Giudice Sportivo e che la sanzione non era stata sottoposta
a gravame.
Quanto ai fatti narrati nei punti 2), 3) e 4) dell’atto di deferimento, essi potevano essere
ricondotti ad un unico episodio ed in ordine agli stessi veniva affermato che erano stati
preceduti dalla grave provocazione del calciatore del Verona Cossato che aveva dato
origine ai fatti.
Nella memoria si metteva inoltre in rilievo che dallo svolgimento dei fatti era evidente che il
presidente della Reggina si era fattivamente attivato per sedare gli animi e che l’allenatore
della Reggina aveva prestato la propria opera per sedare la rissa. Si affermava che una volta
“placati gli animi”, non vi erano stati altri episodi di contestazione. Infine si affermava che il
tentativo di sfondare la porta dello spogliatoio del Verona non aveva avuto carattere
concreto, dal momento che la porta stessa, non corazzata in acciaio, resistette al tentativo.
Conclude la Società chiedendo il proscioglimento ed in subordine l’irrogazione della
sanzione dell’ammenda “ai minimi edittali”.
All’odierna riunione è comparso il Procuratore Federale il quale ha fatto presente di avere
ricevuto in data 12 luglio la relazione dell’ispettore di Lega riguardante gli episodi
verificatisi in occasione della gara Reggina-Verona ed ha chiesto pertanto la sospensione
del procedimento e la trasmissione degli atti alla Procura per una valutazione complessiva
di tutti gli elementi acquisiti.
E’ comparso altresì il difensore del Reggina che si è rimesso alla decisione sull’istanza di
sospensione.
La Commissione, vista l’istanza del Procuratore Federale, sospende il procedimento e
dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale.
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