LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 8 DEL 13 luglio 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE – DEFERIMENTI DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: avv. Bruno GHIRARDI – V.Presidente Soc. Cagliari: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; sig. Sergio LOVISELLI – Segretario Soc. Cagliari: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. CAGLIARI: violazione art. 6 comma 2 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara Pistoiese-Cagliari del 25/3/01).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 8 DEL 13 luglio 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE - DEFERIMENTI DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: avv. Bruno GHIRARDI – V.Presidente Soc. Cagliari: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; sig. Sergio LOVISELLI – Segretario Soc. Cagliari: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. CAGLIARI: violazione art. 6 comma 2 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara Pistoiese-Cagliari del 25/3/01). Con atto del 14.05.2001 il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione l’avv. Bruno Ghirardi, il sig. Sergio Loviselli, rispettivamente Vice Presidente e Segretario della Soc. Cagliari, nonché la medesima Società, i primi due per violazione dell’art. 1 del CGS e la Società per violazione dell’art. 6 comma 2 del CGS, per comportamenti posti in essere durante e dopo la gara Pistoiese-Cagliari del 25.3.2001, così come risultanti dalla relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini incaricato del controllo della predetta gara, concretizzatisi quanto al Ghirardi in frasi ingiuriose nei confronti dell’arbitro rivolte al predetto collaboratore, e quanto al Loviselli in un comportamento irriguardoso e di sfida sempre nei confronti del medesimo rappresentante dell’Ufficio Indagini. Da detta relazione risulta che “un dirigente del Cagliari mentre lasciava lo stadio” avrebbe detto “indagate su questo arbitro di m….”, mentre a fine gara negli spogliatoi il Loviselli avrebbe detto al collaboratore dell’Ufficio Indagini “ Mi raccomando, scriva nel suo referto quello che il vicepresidente Ghirardi le ha detto andando via. Spero che abbia capito bene”. Effettuata la contestazione degli addebiti, nei termini assegnati pervenivano le deduzioni difensive del Vice Presidente Ghirardi , anche in nome della Società incolpata, con le quali si affermava l’assoluta erroneità e contrarietà al reale svolgimento dei fatti della ricostruzione degli stessi operata dal collaboratore dell’Ufficio Indagini. Affermava il tesserato che già durante l’intervallo della gara alcuni giornalisti avrebbero avvicinato il Presidente della Soc. Cagliari per chiedergli commenti sulle “opinabili” decisioni arbitrali ; al fine di evitare il rilascio di dichiarazioni che “avrebbero potuto ingenerare polemiche”, il Ghirardi avrebbe consigliato il Presidente di lasciare lo stadio e far ritorno immediatamente a Cagliari, affidando ad una lettera da indirizzare al Presidente della L.N.P. ed agli Organi Tecnici Arbitrali “con il dovuto garbo e rispetto … le doglianze sull’insufficiente operato dell’Arbitro”. Quanto consigliato sarebbe avvenuto, ed in atti venivano versate sia la lettera sopra menzionata sia la risposta dell’Organo Tecnico con la quale, tra l’altro si elogiava “il corretto comportamento mantenuto in occasione della partita e l’educazione dimostrata”. Sostiene il Vice Presidente Ghirardi che appare “quanto meno curioso e oltremodo irrazionale” che lo stesso, dopo essersi attivato per evitare l’insorgere di situazioni polemiche, si sia rivolto ad un collaboratore dell’Ufficio Indagini usando un lessico “che non fa parte della mia educazione” e chiedendo una cosa insensata quale una estemporanea apertura d’inchiesta a carico dell’arbitro. Rileva altresì l’incolpato come nella propria relazione il collaboratore dell’Ufficio Indagini abbia indicato nelle “ore 16,13 alla terza rete della Pistoiese” il momento nel quale “un dirigente del Cagliari” gli avrebbe rivolto la frase incriminata, mentre invece in quell’ora ed in quel momento egli sarebbe già stato in viaggio con il Presidente verso l’areoporto di Pisa. Alla memoria difensiva è altresì allegata la dichiarazione dell’altro incolpato, Segretario della Società, di essersi limitato a riferire al collaboratore dell’Ufficio Indagini che l’unico dirigente seduto vicino al Presidente del Cagliari era il Ghirardi. Osserva infine il Vice Presidente come appaia poco credibile che il Loviselli, con una esperienza ultratrentennale di Segretario della Società, abbia potuto pronunciare una frase incriminante come quella contestata. Pertanto il Ghirardi, anche in nome della Soc. Cagliari, chiede in via preliminare un confronto con il collaboratore dell’Ufficio Indagini, onde consentire a quest’ultimo “il riconoscimento personale dell’avv. Ghirardi” e, nel merito, il proscioglimento di tutti i deferiti. Alla odierna riunione è comparso il Procuratore Federale il quale ha chiesto l’affermazione di responsabilità nei confronti di tutti gli incolpati e l’irrogazione della sanzione dell’ammonizione a carico del Ghirardi e del Loviselli e di quella dell’ammenda di lire 5.000.000 a carico della Soc. Cagliari. E’ altresì comparso l’avv. Ghirardi il quale ha insistito sulla propria estraneità ai fatti, chiedendo il proscioglimento. La Commissione esaminati gli atti allegati al deferimento e sentite le parti, osserva: è principio consolidato nella giurisprudenza della CAF che la relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini costituisce fonte avene fede privilegiata nei procedimenti disciplinari. Nel caso di specie la relazione riporta i fatti in maniera chiara ed inequivoca, anche nell’individuazione della persona del dirigente del Cagliari che aveva pronunciato le frasi contestate. Infatti l’identificazione è stata possibile attraverso la spontanea affermazione fatta dal Loviselli al collaboratore dell’Ufficio Indagini. I dubbi sollevati nella memoria difensiva circa la credibilità del descritto comportamento del Loviselli sono irrilevanti, attesa la fonte privilegiata costituita dalla relazione. In ogni caso si tratta di allegazioni difensive assolutamente opinabili e non provate. Deve quindi essere affermata la responsabilità degli incolpati in ordine alla infrazioni contestate, alla quale consegue la responsabilità oggettiva della Società di appartenenza ai sensi dell’art. 6 comma 2 del C.G.S. Sanzioni eque appaiono quelle indicate nel dispositivo. Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere all’avv. Bruno Ghirardi ed al sig. Sergio Loviselli la sanzione dell’ammonizione ed alla Soc. Cagliari quella dell’ammenda di lire 5.000.000.
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