LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 8 DEL 13 luglio 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE – DEFERIMENTI DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Soc. PIACENZA: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F. e 6 bis comma 2 C.G.S. (gara Ternana-Piacenza dell’1/4/01).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 8 DEL 13 luglio 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE - DEFERIMENTI DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Soc. PIACENZA: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F. e 6 bis comma 2 C.G.S. (gara Ternana-Piacenza dell’1/4/01). Con provvedimento in data 7.5.2001 il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione la Soc. Piacenza per violazione dell’art. 6 comma 3 del CGS, in relazione all’art. 62 n. 2, e dell’art. 6 bis comma 2 CGS, per avere i propri sostenitori, nel corso della gara Ternana Piacenza disputatasi l’1.4.2001, lanciato in campo cinque petardi con scoppio fragoroso, ed aver in due occasioni sottolineato con grida gutturali di scherno azioni di un calciatore di colore della squadra avversaria. Effettuate le notifiche di rito, la Società deferita non inviava alcuna memoria difensiva. Alla odierna riunione è comparso il solo Procuratore Federale il quale ha chiesto l’affermazione della responsabilità ascritta a carico della Società incolpata e la irrogazione della conseguente sanzione determinata nell’ammenda di lire 25.000.000. La Commissione osserva che gli episodi oggetto di deferimento trovano piena prova nella relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini ed integrano senza dubbio la violazione regolamentare contestata. Nel determinare l’entità della sanzione va tenuto presente che l’art. 6 bis comma 5 C.G.S. prevede per le manifestazioni che siano espressione di discriminazione razziale la sanzione dell’ammenda da lire 20.000.000 a lire 100.000.000. Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere alla Soc. Piacenza l’ammenda di lire 25.000.000.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it