LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 8 DEL 13 luglio 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE – DEFERIMENTI DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico Soc. PISTOIESE: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F.; Soc. CAGLIARI: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F. (gara Pistoiese-Cagliari del 25/3/01).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002
COMUNICATO UFFICIALE N. 8 DEL 13 luglio 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE - DEFERIMENTI
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico
Soc. PISTOIESE: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F.;
Soc. CAGLIARI: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F. (gara
Pistoiese-Cagliari del 25/3/01).
Con atto del 14/5/2001 il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione le Società
Pistoiese e Cagliari per rispondere della violazione di cui all’art. 6 comma 3 C.G.S. in
relazione all’art. 62 n. 2 delle NOIF per avere i propri sostenitori lanciato sul terreno di
giuoco rispettivamente sei e due fumogeni prima nel corso della gara Pistoiese-Cagliari del
25/3/2001.
Le Società, cui l’atto di deferimento veniva ritualmente comunicato, non facevano
pervenire memorie difensive.
All’odierna riunione è comparso il solo Procuratore Federale il quale, affermata la
responsabilità delle deferite, ha chiesto l’irrogazione dell’ammenda di lire 2.000.000 a
ciascuna delle incolpate.
La Commissione, letti gli atti, osserva che i fatto contestati sono provati dalla relazione del
collaboratore dell’Ufficio Indagini e non sono del resto contestati dalle Società deferite.
Il lancio di fumogeni sul terreno di giuoco costituisce comportamento che integra la
violazione di cui all’art. 62 n. 2 delle NOIF ed è pertanto sanzionabile.
Di tale comportamento dei propri sostenitori rispondono le Società a titolo di responsabilità
oggettiva.
Tenuto conto del limitato numero dei lanci sanzione congrua appare quella di cui al
dispositivo.
Tanto premesso la Commissione, affermata la responsabilità delle Società deferite, infligge
la sanzione dell’ammenda di lire 2.000.000 alla Soc. Pistoiese e di lire 1.000.000 alla Soc.
Cagliari.
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