LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 8 DEL 13 luglio 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE – DEFERIMENTI DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico Soc. COSENZA: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F.; Soc. CAGLIARI: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F. (gara Cosenza-Cagliari dell’8/4/01).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002
COMUNICATO UFFICIALE N. 8 DEL 13 luglio 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE - DEFERIMENTI
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico
Soc. COSENZA: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F.;
Soc. CAGLIARI: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F. (gara
Cosenza-Cagliari dell’8/4/01).
Con atto del 21.05.2001 il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione le Società
Cagliari e Cosenza entrambe per violazione dell’art.6 comma 3 del CGS, in relazione
all’art. 62 n. 2 delle NOIF, per le condotte poste in essere dai loro sostenitori in occasione
della gara Cosenza-Cagliari dell’8.4.2001, così come risultanti dalla relazione del
collaboratore dell’Ufficio Indagini incaricato del controllo della predetta gara.
Dalla relazione risulta che al 37° del 1° tempo sostenitori della Soc. Cagliari lanciavano
diversi fumogeni all’indirizzo dei sostenitori della Soc. Cosenza i quali reagivano con lancio
di oggetti e cercando di saltare i cancelli divisori dei settori; al 20° del 2° tempo sostenitori
del Cosenza lanciavano in campo diversi oggetti ed un fumogeno; al 46° del 2° tempo
sostenitori del Cosenza lanciavano verso il campo diverse bottigliette piene d’acqua.
Effettuata la contestazione degli addebiti, nei termini assegnati perveniva memoria difensiva
della Soc. Cosenza nella quale si sostiene che i fatti contestati non abbiano connotati di
particolare gravità e che “il loro antecedente causale esclusivo” debba ricondursi al
comportamento “provocatorio ed inopportuno” della sparuta tifoseria ospite, tale da
indurre le forze dell’ordine ad allontanarla anzitempo dallo stadio. Considerato che i lanci
di oggetti non solo non avrebbero prodotto alcuna conseguenza ma neppure “attentato alla
incolumità di nessuno”, la Società incolpata conclude chiedendo l’irrogazione di una
sanzione minima.
Alla odierna riunione sono comparsi il Procuratore Federale ed il Presidente della Soc.
Cosenza
Il primo ha concluso chiedendo l’affermazione della responsabilità di entrambe le Società
incolpate e la irrogazione della sanzione dell’ammenda di lire 5.000.000 per la Soc.
Cosenza e di lire 3.000.000 per la Soc. Cagliari; il secondo ha chiesto il proscioglimento
della Soc. Cosenza.
Osserva questa Commissione come i fatti ascritti ad entrambe le Società, sulla base della
precisa e dettagliata relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini, certamente non
abbiano quei connotati di gravità o pericolosità che purtroppo sono spesso oggetto
d’esame in questa sede: ciò tuttavia la sanzionabilità dei comportamenti contestati appare
indubbia, sia pure nella graduazione delle rispettive responsabilità.
Se infatti risulta che i primi lanci siano da ascriversi ai “quindici circa” sostenitori della
Soc. Cagliari presenti, tutti gli altri episodi hanno visto quali soggetti attivi i sostenitori
della Soc. Cosenza, in particolare in concomitanza della seconda e terza rete segnata dalla
squadra del Cagliari. La circostanza poi che un fumogeno lanciato dai sostenitori del
Cosenza sia caduto “ai piedi” del calciatore del Cagliari autore della seconda rete,
ridimensiona fortemente le tesi difensive della Soc. Cosenza ed individua altresì una
situazione di potenziale pericolo.
Nel determinare l’entità delle sanzioni va tenuto conto del diverso grado di responsabilità
che fa carico alla Società ospitante, essendo evidente la minor possibilità di intervento,
anche ai fini della prevenzione da parte di quella ospitata.
Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere alla Soc. Cosenza l’ammenda di lire
5.000.000 ed alla Soc. Cagliari l’ammenda di lire 3.000.000.
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