LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 8 DEL 13 luglio 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. REGGINA avverso l’ammenda di lire 70.000.000 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Perugia-Reggina del 10/6/01 – C.U. n. 488 dell’11/6/01).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002
COMUNICATO UFFICIALE N. 8 DEL 13 luglio 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. REGGINA avverso l’ammenda di lire 70.000.000 con diffida inflitta
dal Giudice Sportivo (gara Perugia-Reggina del 10/6/01 – C.U. n. 488 dell’11/6/01).
La Soc. Reggina ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che le ha
inflitto l’ammenda di lire 70.000.000 con diffida con riferimento ai fatti commessi da
sostenitori in occasione della gara Perugia-Reggina del 10 giugno 2001 (C.U n. 488
dell’11/6/01).
Nel reclamo si lamenta che la sanzione di lire 20.000.000 per “cori razzisti” è illegittima o
quanto meno sproporzionata. Infatti, secondo la reclamante, il Giudice Sportivo non ha
tenuto presente che si era trattato di un episodio isolato, come precisato nel rapporto
arbitrale. La sanzione sarebbe eccessiva anche perché non era stato specificato se il coro
era stato prolungato o meno e se era opera di tutta la curva o di una sparuta minoranza.
Quanto alla parte dell’ammenda che riguarda il lancio di bottigliette, monete ed un
fumogeno la Società reclamante contesta che le bottigliette lanciate all’indirizzo dell’arbitro
fossero piene d’acqua, come è asserito nel provvedimento del Giudice Sportivo, e mette in
dubbio che l’assistente dell’arbitro potesse attribuire ai sostenitori della Reggina lanci di
oggetti provenienti dalla tribuna dove si trovava un pubblico misto, con sostenitori di
entrambe le squadre.
Inoltre si rileva che i cori ingiuriosi nei confronti dell’arbitro, per quanto deprecabili, non
possono costituire oggetto di sanzione a carico della Società in quanto la responsabilità
oggettiva non si estende anche a questa fattispecie.
Infine si lamenta che il Giudice Sportivo non ha tenuto conto che la gara si svolgeva sul
terreno del Perugia e che la Soc. Reggina, quale squadra ospitata, aveva messo in atto tutte
le misure che la situazione consentiva di adottare.
Chiede pertanto la reclamante la revoca della sanzione della diffida, la revoca della sanzione
per i cori definiti discriminatori e razzisti e la congrua riduzione delle sanzioni economiche.
La Commissione, letto il reclamo e gli atti ufficiali, ritiene che il gravame possa essere
accolto soltanto parzialmente.
L’ammenda di lire 20.000.000 inflitta alla reclamante per i cori con contenuto di
discriminazione razziale costituisce sanzione minima, che evidentemente tiene conto che si
è trattato di episodio isolato e non è suscettibile della richiesta riduzione.
Appare invece parzialmente fondato il reclamo per quanto attiene gli altri comportamenti
sanzionati.
Pur tenendo conto infatti della contestata recidiva, tali comportamenti valutati
complessivamente, consentono una riduzione della sanzione all’ammenda di lire
40.000.000.
Per questi motivi la Commissione, in parziale accoglimento del reclamo dispone a carico
della Soc. Reggina l’ammenda complessiva di lire 60.000.000 con diffida.
Dispone la restituzione della tassa.
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