LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 8 DEL 13 luglio 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. REGGINA avverso l’ammenda di lire 70.000.000 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Perugia-Reggina del 10/6/01 – C.U. n. 488 dell’11/6/01).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 8 DEL 13 luglio 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. REGGINA avverso l’ammenda di lire 70.000.000 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Perugia-Reggina del 10/6/01 – C.U. n. 488 dell’11/6/01). La Soc. Reggina ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che le ha inflitto l’ammenda di lire 70.000.000 con diffida con riferimento ai fatti commessi da sostenitori in occasione della gara Perugia-Reggina del 10 giugno 2001 (C.U n. 488 dell’11/6/01). Nel reclamo si lamenta che la sanzione di lire 20.000.000 per “cori razzisti” è illegittima o quanto meno sproporzionata. Infatti, secondo la reclamante, il Giudice Sportivo non ha tenuto presente che si era trattato di un episodio isolato, come precisato nel rapporto arbitrale. La sanzione sarebbe eccessiva anche perché non era stato specificato se il coro era stato prolungato o meno e se era opera di tutta la curva o di una sparuta minoranza. Quanto alla parte dell’ammenda che riguarda il lancio di bottigliette, monete ed un fumogeno la Società reclamante contesta che le bottigliette lanciate all’indirizzo dell’arbitro fossero piene d’acqua, come è asserito nel provvedimento del Giudice Sportivo, e mette in dubbio che l’assistente dell’arbitro potesse attribuire ai sostenitori della Reggina lanci di oggetti provenienti dalla tribuna dove si trovava un pubblico misto, con sostenitori di entrambe le squadre. Inoltre si rileva che i cori ingiuriosi nei confronti dell’arbitro, per quanto deprecabili, non possono costituire oggetto di sanzione a carico della Società in quanto la responsabilità oggettiva non si estende anche a questa fattispecie. Infine si lamenta che il Giudice Sportivo non ha tenuto conto che la gara si svolgeva sul terreno del Perugia e che la Soc. Reggina, quale squadra ospitata, aveva messo in atto tutte le misure che la situazione consentiva di adottare. Chiede pertanto la reclamante la revoca della sanzione della diffida, la revoca della sanzione per i cori definiti discriminatori e razzisti e la congrua riduzione delle sanzioni economiche. La Commissione, letto il reclamo e gli atti ufficiali, ritiene che il gravame possa essere accolto soltanto parzialmente. L’ammenda di lire 20.000.000 inflitta alla reclamante per i cori con contenuto di discriminazione razziale costituisce sanzione minima, che evidentemente tiene conto che si è trattato di episodio isolato e non è suscettibile della richiesta riduzione. Appare invece parzialmente fondato il reclamo per quanto attiene gli altri comportamenti sanzionati. Pur tenendo conto infatti della contestata recidiva, tali comportamenti valutati complessivamente, consentono una riduzione della sanzione all’ammenda di lire 40.000.000. Per questi motivi la Commissione, in parziale accoglimento del reclamo dispone a carico della Soc. Reggina l’ammenda complessiva di lire 60.000.000 con diffida. Dispone la restituzione della tassa.
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