LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 86 DEL 4 ottobre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Francisco Edvan Soares Da Souza: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Sig. Pier Luigi Ronca: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. Sampdoria: violazione art. 6 comma 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva in ordine alle condotte dei propri tesserati.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002
COMUNICATO UFFICIALE N. 86 DEL 4 ottobre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico:
Sig. Francisco Edvan Soares Da Souza: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;
Sig. Pier Luigi Ronca: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;
Soc. Sampdoria: violazione art. 6 comma 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva in ordine
alle condotte dei propri tesserati.
1) Il procedimento
Con provvedimento del 14 giugno 2001, il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione:
a) Salvarezza Emiliano, già Direttore generale della Soc. Sampdoria, e Ronca
Pierluigi, Dirigente della stessa Società, per violazione dell'art. 1, comma 1, del
C.G.S., per avere in concorso tra loro, in data anteriore e prossima al luglio 1999,
perfezionato il tesseramento, quale comunitario, del calciatore extracomunitario
Francisco Edvan Soares De Souza, facendogli conseguire illecitamente un
passaporto spagnolo in carenza di presupposti che ne legittimassero il rilascio;
b) la Soc. Sampdoria, in persona del suo rappresentante pro tempore, per rispondere
della violazione dell’art. 6 comma 2 C.G.S., per responsabilità oggettiva in ordine
agli addebiti contestati ai propri dirigenti.
86/254
Nell’atto di contestazione, si precisava che il capo dell’Ufficio Indagini, con relazione
datata 6 giugno 2001, aveva riferito di avere accertato che, verso la fine del mese di
febbraio 1999, il calciatore, “in prestito” all’A.S. Fidelis Andria, era stato informato
dall’avv. Salvarezza, Direttore Generale della Società di appartenenza, della possibilità
di acquisire lo status di comunitario in base alla legislazione spagnola. A tal fine, e su
indicazione del dirigente, aveva trasmesso a costui tre immagini fotografiche e la
fotocopia di un documento, presumibilmente il permesso di soggiorno, apprendendo in
seguito (mese di luglio 1999) di aver effettivamente conseguito la concessione di un
passaporto spagnolo.
Soltanto alla fine della stagione 1999/2000, il calciatore aveva ottenuto la materiale
disponibilità di tale documento, consegnatogli dal sig. Ronca su specifica
autorizzazione dell’avv. Salvarezza, assente nell’occasione, di cui non aveva fatto uso,
lasciandolo in consegna alla propria suocera in Bogliasco e disinteressandosene sino al
momento del sequestro da parte dell’Attività Giudiziaria.
Nei termini di rito, il sig. Ronca ed i sigg. Enzo Garufi e Claudio Gavazzi,
rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato della Soc. Sampdoria,
depositavano una memoria difensiva sostenendo, in via pregiudiziale, il difetto di
giurisdizione nei confronti dell’avv. Salvarezza, dimissionario da ogni carica societaria
dal 4 agosto 2000, e l’insussistenza dell’incolpazione quale effetto della sopravvenuta
dichiarazione di illegittimità della norma di cui all’art. 40 n. 7 delle NOIF conseguente
alla decisione della Corte Federale del 4-5 maggio 2001 e richiedendo, in via istruttoria,
l’ammissione dei testi sig. Antonio Magli, Direttore Generale della Soc. Lucchese,
dell’avv. Rispoli, procuratore sportivo del calciatore e, nel merito, il proscioglimento
del sig. Ronca per la sua assoluta estraneità ai fatti contestati.
Alla riunione del 20 luglio 2001, il Procuratore Federale “in considerazione delle recenti
decisioni della CAF” richiedeva la trasmissione degli atti “per una diversa formulazione
dei capi di incolpazione” e questa Commissione, nulla opponendo la difesa degli
incolpati, accoglieva l’istanza.
Con provvedimento del 26 luglio 200, il Procuratore Federale deferiva a questa
Commissione:
a) e b) Soares De Souza Francisco Edvan e Ronca Pierluigi per rispondere della
violazione di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S. per avere, in concorso tra loro e con
Salvarezza Emiliano, già direttore generale della Soc. Sampdoria, attualmente non
più tesserato FIGC, in data anteriore e prossima al luglio 1999, perfezionato il
tesseramento, quale “comunitario” del calciatore “extra-comunitario” Francisco
Edvan Soares De Souza, facendogli conseguire illecitamente un passaporto
spagnolo in carenza di presupposti che ne legittimassero il rilascio;
c) la Soc. Sampdoria, in persona del suo rappresentante pro tempore, per rispondere
della violazione dell’art. 6 comma 2 C.G.S., per responsabilità oggettiva in ordine
agli addebiti contestati ai propri dirigenti e tesserati all’epoca dei fatti.
Nei termini di rito, la Soc. Sampdoria,in persona del suo Presidente Enzo Garufi ed il sig.
Pierluigi Ronca depositavano una memoria difensiva, riproponendo le eccezioni preliminari
e pregiudiziali in precedenza proposte e richiedendo, in via istruttoria, l’ammissione del
teste sig. Antonio Magli e, nel merito il proscioglimento dei deferiti.
Il calciatore Soares De Souza, parimenti, depositava una memoria difensiva, richiedendo, in
via preliminare, di essere personalmente sentito da questa Commissione e, nel merito, di
essere prosciolto per l’insussistenza di in equivoci elementi di prova a suo carico.
All’odierna riunione sono comparsi il V. Procuratore Federale che ha concluso richiedendo
il proscioglimento dei deferiti; e i sigg. Ronca e Soares De Souza, i cui patrocinatori, previa
rinunzia alle istanze istruttorie, concludevano richiedendo il proscioglimento di eventuali e,
conseguentemente della Società di appartenenza.
2) I motivi della decisione
Il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare nei confronti dell’avv.
Salvarezza, emanato dal Procuratore Federale in data 26 luglio 2001 e contestualmente
trasmesso al Commissario Straordinario della FIGC ex art. 36, 7° comma N.O.I.F., rende
ultronea ogni valutazione in ordine alla sua eventuale responsabilità e, in via pregiudiziale,
circa il suo (contestato) assoggettamento alla giurisdizione di questa Commissione, in
considerazione delle dimissioni delle cariche societarie con effetto dal 29 marzo 2001.
Questa Commissione ritiene, d’altra parte, che tale situazione processuale non possa
costituire un limite alla disamina di circostanze obbiettive che, pur riferibili al Salvarezza,
devono necessariamente essere prese in considerazione ai fini dell’accertamento della
responsabilità degli attuali deferiti.
In particolare, la Commissione ritiene che costituisca un dato incontrovertibile, in quanto
acquisito nel corso di altro procedimento inerente a fattispecie del tutto analoga (c.u. n.
507 del 27 giugno 2001 – deferimento Soc. Sampdoria – pag. 1778), che il Salvarezza,
anche nel periodo in cui si verificarono i fatti in esame (febbraio – settembre 1999),
rivestisse nell’organigramma societario una posizione apicale, comportante anche la
gestione in via esclusiva di ogni attività inerente al tesseramento di calciatori provenienti da
federazioni estere, sia nel settore professionistico che in quello giovanile.
Tale dato ha trovato ad abundantiam ulteriori riscontri in questo procedimento in quanto è
pacifico in atti che fu il Salvarezza, in data 18.9.1997, a richiedere il tesseramento del
calciatore De Souza di nazionalità brasiliana; fu il Salvarezza ad informare costui della
“possibilità di diventare comunitario”, richiedendo e ricevendo tre fotografie e la fotocopia
del permesso di soggiorno; fu ancora il Salvarezza, il 6 settembre 1999, a trasmettere alla
L.N.P. la “copia autentica del passaporto spagnolo” del calciatore ai fini dell’acquisizione
dello status di calciatore comunitario; fu al Salvarezza che, in epoca successiva ed
inutilmente, il calciatore richiese la consegna del passaporto; fu, infine, il Salvarezza ad
autorizzare il Ronca e l’impiegata Lora alla consegna del documento all’intestatario ad un
anno di distanza dal (presunto) rilascio.
In considerazione di tali circostanze, la Commissione ritiene, innanzitutto, che la condotta
addebitata al Ronca sia immune da ogni censura, in quanto costui svolgeva le funzioni di
responsabile tecnico del settore giovanile ed è del tutto attendibile (e, comunque, tale
assunto non è smentibile dalle acquisizioni probatorie) che il suo interessamento per il
giovane calciatore si sia limitato ad una valutazione tecnico-agonistica, senza alcun
coinvolgimento nell’iter per il tesseramento e per la successiva mutazione di “status”.
L’unica circostanza riferibile al Ronca è la sua partecipazione ad una riunione tenutasi,
nell’estate 2000, onde decidere il trasferimento del calciatore alla Soc. Lucchese, nel corso
della quale gli venne richiesto, dal calciatore stesso e dal procuratore di costui, la consegna
del passaporto, materialmente custodito dalla segretaria dell’avv. Salvarezza ed
effettivamente consegnato al titolare (apparente) soltanto dopo l’autorizzazione telefonica
del direttore generale, momentaneamente assente.
Una condotta, pertanto, esauritasi in un mero “contatto” con il documento, del tutto
casuale, occasionale, asseritamente inconsapevole della effettiva natura del passaporto e,
comunque, successiva ed estranea al contestato concorso nell’illecito conseguimento del
passaporto spagnolo”.
Si impone, per tanto, il proscioglimento e questa Commissione ritiene di dover pervenire ad
analoga decisione assolutoria anche nei confronti del calciatore De Souza.
A costui, infatti, è stata contestata una “concorsuale responsabilità” nel conseguimento
dello status di calciatore “comunitario” concretatasi, da un punto di vista oggettivo, nella
consegna all’avv. Salvarezza di tre fotografie e della fotocopia del permesso di soggiorno,
da utilizzarsi per il rilascio di un passaporto spagnolo da produrre ai competenti organismi
federali.
E’ ovvio che tale condotta, nella sua materialità, non è sufficiente ad integrare la
responsabilità disciplinare qualora non sia integrata, da un punto di vista soggettivo, dalla
consapevolezza dell’illecito fine perseguito e, sotto tale profilo, questa Commissione
ravvisa un’evidente carenza probatoria, correlata ad ulteriori valutazioni di natura logica.
Innanzitutto, va sottolineata la giovane età del calciatore, tesserato dalla Sampdoria (anno
1997) ancora in età minorile, non assistito da un procuratore all’epoca dei fatti in causa,
sicuramente legato al massimo dirigente societario da un rapporto fiduciario, se non
addirittura da una comprensibile sudditanza psicologica, il che rende presumibile che la
proposta da costui fattagli, accompagnata da un generico riferimento alla “legislazione
spagnola” non destasse alcun sospetto circa la regolarità dell’iter da intraprendere.
In secondo luogo, deve ritenersi del tutto incompatibile con l’asserita consapevolezza della
irregolarità del documento l’insistenza con cui il calciatore inutilmente richiese in seguito
(Pasqua del 2000) la disponibilità del documento per un viaggio in Spagna, ben potendo
utilizzare il passaporto brasiliano di cui era in possesso (e in tal senso venne consigliato dal
Salvarezza… ..), senza incorrere in alcun rischio.
A maggior ragione, infine, deve ritenersi contrastante con l’ipotesi accusatoria l’ulteriore
pressante richiesta della consegna del passaporto (estate 2000), sostenuta anche dal suo
procuratore avv. Rispoli, all’atto del trasferimento “in prestito” ad altra Società per la quale
era e rimaneva tesserato e che, da un punto di vista personale, appariva del tutto superflua
in quanto era in attesa del conseguimento della cittadinanza italiana per effetto del
matrimonio celebrato nell’agosto 2000 con una cittadina italiana.
E’ può addirittura dubitarsi che la consapevolezza della contraffazione del documento (pur
facilmente verificabile per la data di emissione, precedente alla asserita richiesta di rilascio,
per la sottoscrizione ictu oculi falsa, per un’inesistente residenza in Spagna) non sia stata
raggiunta dal calciatore neppure dopo la consegna del passaporto, qualora si consideri che
il documento non venne mai in alcun modo utilizzato e venne lasciato in deposito alla
suocera, ove venne posto sotto sequestro dagli organi di P.G. Va comunque sottolineato
che tale valutazione attiene in ogni caso ad un momento successivo, e quindi estraneo, alla
condotta addebitata, esauritasi con l’utilizzazione presso gli Organi Federali del falso
passaporto.
S’impone, per tanto, il proscioglimento del calciatore De Souza e, conseguentemente, della
Società di appartenenza.
La decisione adottata rende, a giudizio della Commissione, ultroneo ogni approfondimento
delle eccezioni poste in via pregiudiziale, nella memoria difensiva, circa la genericità
dell’incolpazione, i rapporti tra i provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria e gli organi della
Giustizia sportiva, e gli effetti della nota sentenza della Corte Federale, abrogativa della
norma di cui all’art. 40 N.O.I.F.
Per mera completezza espositiva, sia sufficiente richiamare e ribadire su tali tematiche,
l’orientamento di questa Commissione, ampiamente illustrato in analoghe vicende
disciplinari (cfr C.U. n. 507 del 27 giugno 2001), a cui fanno riferimento, non sempre
puntuale, le stesse deduzioni difensive.
3) Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di prosciogliere dagli addebiti contestati il
calciatore Francisco Edvan Soares De Souza, il dirigente Ronca Pierluigi e la Soc.
Sampdoria.
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