LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 86 DEL 4 ottobre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. David Balleri – calciatore Soc. Lecce: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 7 comma 2 dell’allegato C (Regolamento per le procedure arbitrali) del Regolamento dell’Attività di Procuratore Sportivo.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002
COMUNICATO UFFICIALE N. 86 DEL 4 ottobre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico:
Sig. David Balleri – calciatore Soc. Lecce: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione
all’art. 7 comma 2 dell’allegato C (Regolamento per le procedure arbitrali) del
Regolamento dell’Attività di Procuratore Sportivo.
1) Il procedimento
Con atto datato 22 agosto 2001, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il
sig. David Balleri, tesserato per la Soc. Lecce, per rispondere della violazione di cui all’art.
1 comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 7 comma 2 dell’allegato C del Regolamento per
le Procedure arbitrali, per avere omesso di dare esecuzione a quanto disposto a suo carico
dal lodo arbitrale n. 65/99 (Zavaglia-Balleri).
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l’incolpato ha fatto pervenire
una memoria difensiva nella quale dichiarava di non aver mai inteso sottrarsi all’esecuzione
del lodo pronunciato, di aver proposto un pagamento dilazionato (proposta peraltro mai
accolta espressamente dalla controparte) e di avere provveduto, anche se in ritardo, al
versamento – a partire dal giugno scorso – di rate mensili a copertura degli obblighi
derivanti dal lodo stesso (non ancora interamente assolti).
All’odierna riunione, è comparso il V. Procuratore Federale che concludeva chiedendo
l’affermazione di responsabilità del Balleri e l’applicazione della sanzione di lire 15.000.000
di ammenda.
2) I motivi della decisione
La Commissione, letti gli atti, ritiene provata la responsabilità del Balleri, non avendo
quest’ultimo - nonostante gli sia stata data comunicazione in data 19 aprile 2001 della
ratifica del lodo da parte della Commissione Procuratori Sportivi - provveduto alla sua
pronta ed integrale esecuzione, nei termini di cui all’art. 7 dell’allegato C (Regolamento per
le procedure arbitrali) del Regolamento dell’Attività di Procuratore Sportivo.
3) Il dispositivo
Per tali motivi, tenuto conto dell’avvenuto avvio del pagamento, pur se tardivo e
rateizzato, da parte del Balleri in favore del Zagaglia, la Commissione delibera di infliggere
al calciatore David Balleri la sanzione dell’ammenda di lire 5.000.000.
Il Presidente: f.to Stefano Azzali
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