LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 95 DELL’11 ottobre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo, con procedura d’urgenza, della Soc. UDINESE avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore David PIZARRO (gara Udinese-Chievo Verona del 30/9/01 – C.U. n. 88 del 9/10/01).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 95 DELL’11 ottobre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo, con procedura d’urgenza, della Soc. UDINESE avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore David PIZARRO (gara Udinese-Chievo Verona del 30/9/01 – C.U. n. 88 del 9/10/01). 1) Il provvedimento impugnato Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore David Pizarro, tesserato per la Soc. Udinese, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per il comportamento tenuto durante la gara Udinese-Chievo Verona del 30/9/2001 (“perché, in segno di protesta avverso una decisione arbitrale, al 39° del secondo tempo, tentava in un primo momento di lanciare il pallone con le mani verso il Direttore di gara, e subito dopo lo calciava con forza in tale direzione, facendolo passare non distante dall'Arbitro stesso”) ha proposto reclamo, con procedura d’urgenza, la Soc. Udinese, chiedendo la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, si rileva che la sanzione comminata appare sproporzionata in ragione dell’effettiva portata dei fatti. La Società reclamante contesta la qualificazione del comportamento del Pizarro effettuata dall’arbitro nel proprio rapporto, sostenendo infatti che il Pizarro non ha voluto calciare intenzionalmente il pallone verso l’arbitro ma ha semplicemente voluto allontanare la palla in segno di protesta contro una decisione di quest’ultimo. Alla odierna riunione sono comparsi il difensore della società, il rappresentante della stessa ed il calciatore Pizarro. Ricostruiti i fatti anche da parte del calciatore, la Soc. Udinese concludeva chiedendo la riduzione della sanzione inflitta. 2) I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali ed ascoltata la ricostruzione dei fatti effettuata dal calciatore Pizarro, rileva che il gravame è fondato. Dagli atti ufficiali, ed in particolare dal rapporto dell’arbitro e dagli ulteriori chiarimenti forniti dallo stesso alla Commissione, in sede di interpello, risulta che il Pizarro - dopo un primo gesto di stizza, limitatosi alla simulazione del lancio del pallone all’indirizzo dell’arbitro - ha calciato la palla verso l’alto senza alcuna intenzione di colpire il direttore di gara. La Commissione ritiene che tale comportamento sia consistito in una mera reazione istintiva di protesta contro una precedente decisione arbitrale, senza costituire condotta particolarmente offensiva o irriguardosa nei confronti dell’arbitro. 3) Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere il reclamo della Soc. Udinese e di ridurre la sanzione inflitta al calciatore David Pizarro ad una giornata effettiva di gara; dispone la restituzione della tassa.
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