LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 95 DELL’11 ottobre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo, con procedura d’urgenza, della Soc. UDINESE avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Roberto MUZZI (gara Udinese-Chievo Verona del 30/9/01 – C.U. n. 88 del 9/10/01).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002
COMUNICATO UFFICIALE N. 95 DELL’11 ottobre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo, con procedura d’urgenza, della Soc. UDINESE avverso la squalifica per due
giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Roberto MUZZI (gara
Udinese-Chievo Verona del 30/9/01 – C.U. n. 88 del 9/10/01).
1) Il provvedimento impugnato
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Roberto
Muzzi, tesserato per la Soc. Udinese, la sanzione della squalifica per due giornate effettive
di gara per il comportamento tenuto durante la gara Udinese-Chievo Verona del 30/9/2001
(perché “al 49° del secondo tempo, a giuoco fermo, scambiava in modo aggressivo
strattoni con un avversario”) ha proposto reclamo, con procedura d’urgenza, la Soc.
Udinese, chiedendo la riduzione della sanzione.
La Società reclamante, per quanto attiene il contatto fra i due giocatori, afferma che si è
trattato di un semplice strattonamento conseguente ad un diverbio fra gli stessi, privo di
connotati violenti e conseguenze dannose.
A sostegno del gravame, si rileva che la sanzione comminata appare sproporzionata ed
eccessiva in ragione dell’effettiva portata dei fatti.
La Società conclude chiedendo la riduzione della sanzione, in considerazione dell’assenza
di modalità violente o lesive dei comportamenti posti in essere dal Muzzi.
All’odierna riunione sono comparsi il difensore della società ed il rappresentante della
stessa, i quali illustravano i motivi del ricorso, ribadendo le conclusioni in precedenza
formulate.
2) I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è fondato.
Infatti, da una attenta e complessiva lettura del referto arbitrale e dagli ulteriori chiarimenti
forniti dal direttore di gara all’uopo interpellato dalla Commissione, si deduce che il
contatto fisico operato dal Muzzi - pur costituendo comportamento sicuramente scorretto e
sanzionabile - non risulta violento, né ha causato conseguenze dannose all’avversario.
3) Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere il reclamo della Soc. Udinese e di
ridurre la sanzione inflitta al calciatore Roberto Muzzi ad una giornata effettiva di gara;
dispone la restituzione della tassa.
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