LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 101 DEL 29 ottobre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara del 26-27 ottobre 2002 – Settima giornata andata Gara Soc. LAZIO – Soc. ROMA Il Giudice Sportivo
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 101 DEL 29 ottobre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 26-27 ottobre 2002 – Settima giornata andata
Gara Soc. LAZIO - Soc. ROMA
Il Giudice Sportivo
ricevuta tempestiva segnalazione ex art. 31 comma a3 CGS della Procura Federale in
merito al comportamento del calciatore Totti Francesco (Soc. Roma) nei confronti del
calciatore Stankovic Dejan (Soc. Lazio) al 29° del primo tempo;
acquisita ed esaminata la relativa integrale documentazione televisiva;
osserva:
le immagini evidenziano che, al 29° del primo tempo, nella metà campo della Lazio, in
zona non lontana dal cerchio centrale, i calciatori Totti e Stankovic si contendevano il
possesso del pallone. In tale contesto di giuoco Totti allungava il braccio destro attorno al
collo dell’avversario, con il chiaro intento di rendere più difficoltosa l’azione di
quest’ultimo. Contemporaneamente egli muoveva il braccio sinistro in modo da toccare con
la mano la guancia sinistra di Stankovic, vicino alla bocca. Poi, Totti faceva ruotare, con il
braccio destro sempre attorno al collo dell’avversario, il corpo di quest’ultimo. Tutta
l’azione avveniva sotto il controllo visivo dell’Arbitro, il quale interveniva fischiando un
calcio di punizione a favore della Lazio per il comportamento scorretto di Totti.
Così riferito quanto emerge dalle immagini, appare evidente che non sussistono i
presupposti per l’utilizzazione della prova televisiva, ex art. 31 comma a3 CGS.
Infatti, la condotta irregolare del calciatore Totti è avvenuta in azione di giuoco poiché i
due calciatori si stavano contendendo il controllo del pallone: quindi nel caso di specie non
si può in alcun modo parlare di condotta a giuoco fermo o estranea all’azione di giuoco.
La considerazione che precede, frutto di quanto emerge inequivocabilmente dalla visione
delle immagini televisive, esime da qualsiasi ulteriore analisi circa la valutazione sul
comportamento di Totti, nonché sulla rilevazione del fatto da parte degli Ufficiali di gara.
P.Q.M.
Delibera di non adottare alcun provvedimento disciplinare in merito alla condotta del
calciatore Totti Francesco (Soc. Roma) quale segnalata dal Procuratore Federale.
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