LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 101 DEL 29 ottobre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara del 26-27 ottobre 2002 – Settima giornata andata Gara Soc. LAZIO – Soc. ROMA Il Giudice Sportivo

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 101 DEL 29 ottobre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara del 26-27 ottobre 2002 – Settima giornata andata Gara Soc. LAZIO - Soc. ROMA Il Giudice Sportivo ricevuta tempestiva segnalazione ex art. 31 comma a3 CGS della Procura Federale in merito al comportamento del calciatore Totti Francesco (Soc. Roma) nei confronti del calciatore Stankovic Dejan (Soc. Lazio) al 29° del primo tempo; acquisita ed esaminata la relativa integrale documentazione televisiva; osserva: le immagini evidenziano che, al 29° del primo tempo, nella metà campo della Lazio, in zona non lontana dal cerchio centrale, i calciatori Totti e Stankovic si contendevano il possesso del pallone. In tale contesto di giuoco Totti allungava il braccio destro attorno al collo dell’avversario, con il chiaro intento di rendere più difficoltosa l’azione di quest’ultimo. Contemporaneamente egli muoveva il braccio sinistro in modo da toccare con la mano la guancia sinistra di Stankovic, vicino alla bocca. Poi, Totti faceva ruotare, con il braccio destro sempre attorno al collo dell’avversario, il corpo di quest’ultimo. Tutta l’azione avveniva sotto il controllo visivo dell’Arbitro, il quale interveniva fischiando un calcio di punizione a favore della Lazio per il comportamento scorretto di Totti. Così riferito quanto emerge dalle immagini, appare evidente che non sussistono i presupposti per l’utilizzazione della prova televisiva, ex art. 31 comma a3 CGS. Infatti, la condotta irregolare del calciatore Totti è avvenuta in azione di giuoco poiché i due calciatori si stavano contendendo il controllo del pallone: quindi nel caso di specie non si può in alcun modo parlare di condotta a giuoco fermo o estranea all’azione di giuoco. La considerazione che precede, frutto di quanto emerge inequivocabilmente dalla visione delle immagini televisive, esime da qualsiasi ulteriore analisi circa la valutazione sul comportamento di Totti, nonché sulla rilevazione del fatto da parte degli Ufficiali di gara. P.Q.M. Delibera di non adottare alcun provvedimento disciplinare in merito alla condotta del calciatore Totti Francesco (Soc. Roma) quale segnalata dal Procuratore Federale.
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