LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 101 DEL 29 ottobre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara del 26-27 ottobre 2002 – Settima giornata andata Gara Soc. CHIEVO VERONA – Soc. MILAN
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 101 DEL 29 ottobre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 26-27 ottobre 2002 – Settima giornata andata
Gara Soc. CHIEVO VERONA - Soc. MILAN
Il Giudice Sportivo
ricevuta tempestiva segnalazione ex art. 31 comma a3 CGS della Procura Federale in
merito al comportamento del calciatore Maldini Paolo (Soc. Milan) nei confronti del
calciatore Bierhoff Oliver (Soc. Chievo Verona) al 15° del secondo tempo;
acquisita ed esaminata la relativa integrale documentazione televisiva, acquisito un
supplemento di rapporto da parte dell’Arbitro e del Quarto Ufficiale;
osserva:
le immagini evidenziano che, al 15° del secondo tempo, nella metà campo del Milan, in
prossimità di una linea laterale, il calciatore Maldini stava controllando il pallone; su di lui
interveniva, in giuoco pericoloso, il calciatore Bierhoff. Per effetto di questo intervento
scorretto, a gamba allungata verso il piede dell’avversario, sia Maldini che Bierhoff
cadevano a terra; il pallone entrava in possesso di altro calciatore del Milan, Kaladze, che si
trovava alle spalle del compagno di squadra.
In tale contesto, mentre sia Maldini che Bierhoff erano ancora per terra, Maldini allungava
la gamba destra e colpiva con la scarpa l’avversario all’altezza della coscia destra. Poi,
entrambi i calciatori si rialzavano.
L’intervento scorretto da parte di Bierhoff era rilevato e sanzionato dall’Arbitro che
fischiava un calcio di punizione diretto a favore del Milan ed ammoniva Bierhoff.
Dalle immagini televisive risulta, altresì, che l’episodio in esame si verificava nelle
vicinanze del Quarto Ufficiale di gara, mentre non risulta dalle immagini stesse una
collocazione dell’Assistente n. 1 utile ai fini della valutazione dell’accaduto.
Così ricostruito il fatto nella sua completezza, sulla scorta delle immagini analizzate sia in
ripresa diretta sia in replay, sia a velocità normale sia al rallentatore, occorre verificare la
sussistenza o meno dei presupposti di applicabilità dell’art. 31 comma a3 CGS.
La reazione di Maldini alla condotta scorretta dell’avversario deve definirsi come estranea
all’azione di giuoco. Le immagini dimostrano infatti che Maldini allungò la gamba contro
la coscia dell’avversario quando ormai il pallone era uscito dalla possibilità di controllo sia
di Maldini che di Bierhoff, i quali non potevano più, in quel frangente, essere protagonisti
di un ulteriore sviluppo del giuoco.
Il fatto è sfuggito al controllo degli Ufficiali di gara. Quanto all’Arbitro, le immagini
dimostrano che egli, pur avendo seguito e controllato lo svolgersi della prima fase
dell’azione, concretizzatasi nell’intervento scorretto di Bierhoff su Maldini, non potè
rilevare la successiva reazione di Maldini, perché impedito nella sua visuale proprio dal
corpo di Bierhoff, che l’Arbitro poteva vedere solo di spalle. Le risultanze delle immagini
sono state confermate dal supplemento del Direttore di gara il quale ha precisato: “Al 15°
del secondo tempo…ho fischiato un brutto fallo nei confronti del giocatore Bierhoff in
danno del giocatore Paolo Maldini, mi portavo nei pressi dei due giocatori per ammonire il
Bierhoff e poiché mi trovavo alle spalle del giocatore Bierhoff, quindi coperto dal suo
corpo, non ho potuto vedere quello che accadeva tra i due calciatori, posso semplicemente
riferire che i due rialzatisi da terra si stringevano la mano”.
Quanto alla posizione del Quarto Ufficiale, nel suo supplemento egli ha precisato di non
aver potuto rilevare quanto accaduto nella fase immediatamente successiva all’intervento
scorretto di Bierhoff:”nel momento in cui è avvenuto il fallo, tutta la panchina della Società
Milan si è alzata a protestare ed io ho spostato la mia attenzione verso la stessa per invitarli
ad un maggior controllo e quindi non ho potuto vedere quello che è accaduto tra i due
mentre si trovavano per terra…”.
Appare quindi confermato, sia alla luce dei supplementi ufficiali sia delle immagini
televisive, che la condotta del calciatore Maldini, segnalata dal Procuratore Federale, sfuggì
al controllo degli Ufficiali di gara.
La condotta di Maldini è definibile come atto violento, intendendosi per tale ogni atto che
costituisca intenzionalmente danno o pericolo di danno nei confronti di un terzo. Il calcio
indirizzato da Maldini verso Bierhoff è certamente atto violento, potendo esso ledere
l’integrità fisica dell’avversario. Quanto al profilo psicologico le immagini attestano, senza
ombra di dubbio, che fu intenzionale il movimento della gamba destra di Maldini contro la
parte superiore della gamba di Bierhoff. Si può pertanto escludere, sempre sulla scorta delle
immagini, che si sia trattato di gesto automatico, conseguenza della caduta a terra di
Maldini dopo l’intervento falloso di Bierhoff.
Sussistono pertanto tutti i presupposti per l’utilizzazione della prova televisiva al fine di
sanzionare disciplinarmente la condotta del calciatore Maldini, sfuggita alla percezione
degli Ufficiali di gara.
Quanto all’entità della pena, va rilevato che si è trattato di condotta commessa in un
contesto ormai avulso dall’azione in svolgimento, e quindi punibile – secondo la
consolidata prassi applicativa degli Organi di Giustizia Sportiva – con una squalifica
minima per due giornate di gara. Non sussiste, nel caso di specie, l’ulteriore elemento
aggravante, riscontrato nei più recenti casi di utilizzazione della prova televisiva (delibere
C.U. n. 73 dell’1/10/02 e C.U. n. 91 del 22/10/02) di una speciale pericolosità dell’atto
violento rispetto all’integrità fisica dell’avversario, considerata la zona del corpo colpita da
Maldini, rispetto a quelle verso le quali erano stati indirizzati gli atti violenti esaminati nelle
due delibere sopra citate.
Non sussistono ulteriori elementi di aggravamento rispetto all’atto violento, estraneo
all’azione di giuoco, tali da comportare nel caso di specie una determinazione della pena
base superiore a due giornate di squalifica. In particolare, Bierhoff potè riprendere
nell’immediatezza il giuoco senza dover ricorrere alle cure dei sanitari, non avendo
riportato lesioni.
Sulla citata misura della pena opera, quale circostanza attenuante, il fatto che il calcio fu
inferto da Maldini in reazione rispetto ad un intervento pericoloso dell’avversario:
intervento che fu giudicato dall’Arbitro meritevole non solo di un calcio di punizione
diretto (come avvenuto nell’episodio già valutato da questo Giudice con il C.U. n. 91 del
22/10/02), ma anche di provvedimento disciplinare di ammonizione, a conferma della
specifica pericolosità dell’azione di giuoco da parte di Bierhoff.
La valutazione di tale attenuante, in conformità ad un indirizzo costante della
giurisprudenza disciplinare (vedi ad esempio C.U. 129 dell’11/10/99 – C.U. 332 del
29/2/00 – C.U. 73 del 20/9/01 – C.U. 100 del 16/10/01 – C.U. 193 del 20/12/01) comporta
la riduzione della squalifica ad una giornata, sanzione che risulta in conclusione adeguata
all’entità dell’infrazione commessa dal calciatore Maldini.
P.Q.M.
Delibera di infliggere al calciatore Maldini Paolo (Soc. Milan) la squalifica per una
giornata effettiva di gara.