LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 101 DEL 29 ottobre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara del 26-27 ottobre 2002 – Settima giornata andata Gara Soc. CHIEVO VERONA – Soc. MILAN

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 101 DEL 29 ottobre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara del 26-27 ottobre 2002 – Settima giornata andata Gara Soc. CHIEVO VERONA - Soc. MILAN Il Giudice Sportivo ricevuta tempestiva segnalazione ex art. 31 comma a3 CGS della Procura Federale in merito al comportamento del calciatore Maldini Paolo (Soc. Milan) nei confronti del calciatore Bierhoff Oliver (Soc. Chievo Verona) al 15° del secondo tempo; acquisita ed esaminata la relativa integrale documentazione televisiva, acquisito un supplemento di rapporto da parte dell’Arbitro e del Quarto Ufficiale; osserva: le immagini evidenziano che, al 15° del secondo tempo, nella metà campo del Milan, in prossimità di una linea laterale, il calciatore Maldini stava controllando il pallone; su di lui interveniva, in giuoco pericoloso, il calciatore Bierhoff. Per effetto di questo intervento scorretto, a gamba allungata verso il piede dell’avversario, sia Maldini che Bierhoff cadevano a terra; il pallone entrava in possesso di altro calciatore del Milan, Kaladze, che si trovava alle spalle del compagno di squadra. In tale contesto, mentre sia Maldini che Bierhoff erano ancora per terra, Maldini allungava la gamba destra e colpiva con la scarpa l’avversario all’altezza della coscia destra. Poi, entrambi i calciatori si rialzavano. L’intervento scorretto da parte di Bierhoff era rilevato e sanzionato dall’Arbitro che fischiava un calcio di punizione diretto a favore del Milan ed ammoniva Bierhoff. Dalle immagini televisive risulta, altresì, che l’episodio in esame si verificava nelle vicinanze del Quarto Ufficiale di gara, mentre non risulta dalle immagini stesse una collocazione dell’Assistente n. 1 utile ai fini della valutazione dell’accaduto. Così ricostruito il fatto nella sua completezza, sulla scorta delle immagini analizzate sia in ripresa diretta sia in replay, sia a velocità normale sia al rallentatore, occorre verificare la sussistenza o meno dei presupposti di applicabilità dell’art. 31 comma a3 CGS. La reazione di Maldini alla condotta scorretta dell’avversario deve definirsi come estranea all’azione di giuoco. Le immagini dimostrano infatti che Maldini allungò la gamba contro la coscia dell’avversario quando ormai il pallone era uscito dalla possibilità di controllo sia di Maldini che di Bierhoff, i quali non potevano più, in quel frangente, essere protagonisti di un ulteriore sviluppo del giuoco. Il fatto è sfuggito al controllo degli Ufficiali di gara. Quanto all’Arbitro, le immagini dimostrano che egli, pur avendo seguito e controllato lo svolgersi della prima fase dell’azione, concretizzatasi nell’intervento scorretto di Bierhoff su Maldini, non potè rilevare la successiva reazione di Maldini, perché impedito nella sua visuale proprio dal corpo di Bierhoff, che l’Arbitro poteva vedere solo di spalle. Le risultanze delle immagini sono state confermate dal supplemento del Direttore di gara il quale ha precisato: “Al 15° del secondo tempo…ho fischiato un brutto fallo nei confronti del giocatore Bierhoff in danno del giocatore Paolo Maldini, mi portavo nei pressi dei due giocatori per ammonire il Bierhoff e poiché mi trovavo alle spalle del giocatore Bierhoff, quindi coperto dal suo corpo, non ho potuto vedere quello che accadeva tra i due calciatori, posso semplicemente riferire che i due rialzatisi da terra si stringevano la mano”. Quanto alla posizione del Quarto Ufficiale, nel suo supplemento egli ha precisato di non aver potuto rilevare quanto accaduto nella fase immediatamente successiva all’intervento scorretto di Bierhoff:”nel momento in cui è avvenuto il fallo, tutta la panchina della Società Milan si è alzata a protestare ed io ho spostato la mia attenzione verso la stessa per invitarli ad un maggior controllo e quindi non ho potuto vedere quello che è accaduto tra i due mentre si trovavano per terra…”. Appare quindi confermato, sia alla luce dei supplementi ufficiali sia delle immagini televisive, che la condotta del calciatore Maldini, segnalata dal Procuratore Federale, sfuggì al controllo degli Ufficiali di gara. La condotta di Maldini è definibile come atto violento, intendendosi per tale ogni atto che costituisca intenzionalmente danno o pericolo di danno nei confronti di un terzo. Il calcio indirizzato da Maldini verso Bierhoff è certamente atto violento, potendo esso ledere l’integrità fisica dell’avversario. Quanto al profilo psicologico le immagini attestano, senza ombra di dubbio, che fu intenzionale il movimento della gamba destra di Maldini contro la parte superiore della gamba di Bierhoff. Si può pertanto escludere, sempre sulla scorta delle immagini, che si sia trattato di gesto automatico, conseguenza della caduta a terra di Maldini dopo l’intervento falloso di Bierhoff. Sussistono pertanto tutti i presupposti per l’utilizzazione della prova televisiva al fine di sanzionare disciplinarmente la condotta del calciatore Maldini, sfuggita alla percezione degli Ufficiali di gara. Quanto all’entità della pena, va rilevato che si è trattato di condotta commessa in un contesto ormai avulso dall’azione in svolgimento, e quindi punibile – secondo la consolidata prassi applicativa degli Organi di Giustizia Sportiva – con una squalifica minima per due giornate di gara. Non sussiste, nel caso di specie, l’ulteriore elemento aggravante, riscontrato nei più recenti casi di utilizzazione della prova televisiva (delibere C.U. n. 73 dell’1/10/02 e C.U. n. 91 del 22/10/02) di una speciale pericolosità dell’atto violento rispetto all’integrità fisica dell’avversario, considerata la zona del corpo colpita da Maldini, rispetto a quelle verso le quali erano stati indirizzati gli atti violenti esaminati nelle due delibere sopra citate. Non sussistono ulteriori elementi di aggravamento rispetto all’atto violento, estraneo all’azione di giuoco, tali da comportare nel caso di specie una determinazione della pena base superiore a due giornate di squalifica. In particolare, Bierhoff potè riprendere nell’immediatezza il giuoco senza dover ricorrere alle cure dei sanitari, non avendo riportato lesioni. Sulla citata misura della pena opera, quale circostanza attenuante, il fatto che il calcio fu inferto da Maldini in reazione rispetto ad un intervento pericoloso dell’avversario: intervento che fu giudicato dall’Arbitro meritevole non solo di un calcio di punizione diretto (come avvenuto nell’episodio già valutato da questo Giudice con il C.U. n. 91 del 22/10/02), ma anche di provvedimento disciplinare di ammonizione, a conferma della specifica pericolosità dell’azione di giuoco da parte di Bierhoff. La valutazione di tale attenuante, in conformità ad un indirizzo costante della giurisprudenza disciplinare (vedi ad esempio C.U. 129 dell’11/10/99 – C.U. 332 del 29/2/00 – C.U. 73 del 20/9/01 – C.U. 100 del 16/10/01 – C.U. 193 del 20/12/01) comporta la riduzione della squalifica ad una giornata, sanzione che risulta in conclusione adeguata all’entità dell’infrazione commessa dal calciatore Maldini. P.Q.M. Delibera di infliggere al calciatore Maldini Paolo (Soc. Milan) la squalifica per una giornata effettiva di gara.
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