LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 152 DEL 3 dicembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gare del 30 novembre e 1° dicembre 2002 – Dodicesima giornata andata Gara Soc. Roma – Soc. Juventus
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 152 DEL 3 dicembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gare del 30 novembre e 1° dicembre 2002 – Dodicesima giornata andata
Gara Soc. Roma – Soc. Juventus
Il Giudice Sportivo
ricevuta tempestiva segnalazione ex art. 31 comma a3 CGS della Procura Federale in
merito al comportamento dei calciatori Totti Francesco (Soc. Roma) e Montero Paolo
(Soc. Juventus) al 38° del primo tempo;
acquisita ed esaminata la relativa integrale documentazione televisiva;
osserva:
le immagini evidenziano che, al 38° del primo tempo, durante un’azione in attacco della
Roma, Totti subiva una scorrettezza di giuoco da parte dell’avversario Davids, in
prossimità di un vertice dell’area di rigore della Juventus. Totti cadeva a terra e
contemporaneamente Montero respingeva con il piede sinistro il pallone, appoggiando poi
il piede stesso sul corpo dell’avversario all’altezza di una spalla. Lo stesso Montero finiva a
terra addosso al corpo di Totti, il quale, a sua volta, allungava le gambe verosimilmente
contro il corpo dell’avversario.
Tutta l’azione si svolgeva nelle immediate vicinanze dell’Arbitro, il quale interrompeva il
giuoco ed ammoniva Davids, non prendendo alcun provvedimento nei confronti di altri
calciatori. A seguito del formarsi di un capannello di giocatori di entrambe le squadre
attorno al punto in cui era caduto Totti, entrava sul terreno anche l’Assistente che aveva
seguito lo svolgimento dell’azione.
Non ricorrono nella vicenda in esame i presupposti per l’applicazione dell’art. 31 C.G.S.,
sotto molteplici profili.
In primo luogo il fatto non risulta essere sfuggito al controllo degli Ufficiali di gara. Infatti,
quanto all’Arbitro, egli si trovava in posizione ottimale per seguire tutto lo svolgimento
dell’azione, che si verificò a brevissima distanza, in posizione frontale rispetto alla sua
prospettiva e senza ostacoli che ne impedissero o riducessero la visibilità. Lo stesso
immediato intervento disciplinare del Direttore di gara, che ammonì Davids, costituisce una
conferma a quanto detto.
Quanto all’Assistente, risulta chiaramente dalle immagini che non soltanto egli seguì, data
la sua posizione, lo svolgimento dei fatti, ma intervenne anche subito dopo, con un
eloquente gesto delle mani rivolto ad alcuni calciatori, per tranquillizzarli sul fatto che egli
aveva visto quanto avvenuto.
In secondo luogo, quanto al calciatore Totti, le immagini sono assolutamente inidonee a
dimostrare il compimento di un atto definibile come violento. La ripresa televisiva consente
di notare solo un movimento scomposto delle gambe del calciatore, dopo che questi era
finito a terra e su di lui era caduto anche Montero. I fotogrammi non permettono di stabilire
se Totti abbia o meno colpito Montero, ed in ogni caso il gesto di Totti è interpretabile,
dalle immagini stesse, anche semplicemente come una reazione finalizzata a liberarsi del
peso costituito dal corpo dell’avversario.
In sintesi, quindi non vi sono elementi per poter definire la condotta di Totti quale atto
violento, cioè quale gesto intenzionalmente diretto a ledere l’incolumità dell’avversario.
Quanto a Montero, le immagini dimostrano senza ombra di dubbio che egli colpì
l’avversario con un piede nel contesto dell’azione in giuoco: infatti il calciatore aveva con il
piede sinistro respinto il pallone verso il centrocampo e nella fase immediatamente
successiva di appoggio del piede stesso verso il basso urtava Totti su una spalla.
Va ancora osservato che tale movimento fu compiuto da Montero con lo sguardo rivolto
verso il centrocampo, e non verso il corpo dell’avversario: ulteriore elemento che appare
non compatibile con una intenzionalità dell’atto in danno di Totti.
Conclusivamente, anche per il calciatore Montero non ricorre nessuno dei requisiti per
l’applicazione dell’art. 31 C.G.S.
P.Q.M.
Delibera di non adottare alcun provvedimento disciplinare in merito alla condotta dei
calciatori Totti Francesco (Soc. Roma) e Montero Paolo (Soc. Juventus) quale segnalata
dal Procuratore Federale.