LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 171 DEL 10 dicembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gare del 7-8 dicembre 2002 – Tredicesima giornata andata Gara Soc. Lazio – Soc. Internazionale
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 171 DEL 10 dicembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gare del 7-8 dicembre 2002 – Tredicesima giornata andata
Gara Soc. Lazio – Soc. Internazionale
Il Giudice Sportivo
ricevuta tempestiva segnalazione ex art. 31 comma a3 CGS della Procura Federale in
merito al comportamento del calciatore Couto Fernando (Soc. Lazio) nei confronti del
calciatore Cannavaro Fabio (Soc. Internazionale) al 44° del primo tempo;
acquisita ed esaminata la relativa integrale documentazione televisiva;
osserva:
le immagini evidenziano che, al 44° del primo tempo, veniva battuto dall’Internazionale un
calcio d’angolo. Cannavaro e Couto si trovavano, vicini l’uno all’altro, nei pressi dell’area
di porta. Cannavaro colpiva il pallone indirizzandolo verso il centro area e scivolava a terra
in conseguenza del proprio intervento. L’Arbitro seguiva con lo sguardo la traiettoria del
pallone e quindi girava le spalle rispetto al punto di caduta del calciatore
dell’Internazionale. Mentre il pallone viaggiava ormai verso l’esterno dell’area di rigore,
Couto colpiva con la gamba destra Cannavaro, tra il collo e la nuca. Per effetto di questo
urto, lo stesso Couto perdeva l’equilibrio e finiva a terra. L’azione proseguiva: il pallone
veniva controllato da un calciatore dell’Internazionale che lo indirizzava verso la porta
avversaria. Al momento del gesto compiuto da Couto, l’Assistente n. 2, posizionato lungo
la linea laterale più lontana, seguiva anch’egli lo svolgimento dell’azione in giuoco. Il colpo
inferto da Couto a Cannavaro non provocava lesioni a quest’ultimo, che si rialzava e
riprendeva la sua partecipazione alla gara.
Così ricostruito il fatto, sulla base delle immagini esaminate a velocità sia normale che
rallentata, occorre verificare la sussistenza delle condizioni stabilite dall’art. 31 comma a3
C.G.S. sull’utilizzabilità della prova televisiva.
Il calcio inferto da Couto a Cannavaro è certamente definibile come fatto estraneo
all’azione di giuoco.
Infatti, in quel momento, il pallone era già uscito da qualsiasi possibilità di controllo e di
intervento da parte del difensore della Lazio, a seguito del precedente rinvio ad opera di
Cannavaro, che aveva spostato l’azione in una zona del campo distante da quella nella
quale si trovavano sia Couto che Cannavaro. In altre parole, al momento del calcio, Couto
non era più, e non poteva più diventare, in alcun modo partecipe attivo dell’azione in quel
momento in svolgimento: e difatti il pallone finiva per essere controllato da un calciatore
dell’Internazionale, fuori dell’area di rigore, in posizione centrale, e quindi in un contesto
sia spaziale che di giuoco avulso rispetto alla posizione di Couto.
Il gesto compiuto da Couto è certamente sfuggito al controllo degli Ufficiali di gara.
Le immagini dimostrano che l’Arbitro, impegnato correttamente a seguire l’ulteriore
svolgimento dell’azione, aveva volto le spalle alla coppia Couto-Cannavaro, dopo che
quest’ultimo aveva rinviato il pallone verso il centro area. Il Direttore di gara, quindi, era
nella materiale impossibilità di rilevare il gesto compiuto dietro di lui.
Analogamente, l’Assistente n.2 –la cui posizione è anch’essa documentata dalle immagini–
non poteva rilevare il calcio di Couto, perché intento anch’egli a seguire lo svolgimento
dell’azione di giuoco.
La condotta di Couto è definibile come violenta, cioè intenzionalmente diretta a colpire
l’avversario, ponendo a rischio la sua integrità fisica.
Le immagini provano la volontarietà del calcio del giocatore laziale contro quello interista.
Infatti occorre considerare la posizione rispettiva dei due calciatori negli istanti
immediatamente precedenti al calcio di Couto: i due atleti erano “attaccati” l’uno all’altro, e
Couto non poteva non accorgersi che Cannavaro era scivolato a terra, praticamente davanti
ai suoi piedi. L’aver sollevato la gamba e l’averla poi distesa costituiscono, nel contesto
specifico dell’episodio, dati indicativi di una volontà di Couto di colpire l’avversario,
perché egli era in condizione agevole – se lo avesse voluto – per evitare “l’ostacolo”
rappresentato dal corpo (e in particolare dalla testa) di Cannavaro, disteso a terra. Proprio le
modalità concrete del fatto, quali risultanti dalle immagini, escludono pertanto significato
sintomatico di una non volontarietà del gesto alla posizione eretta del viso di Couto, al
momento del calcio.
In altri termini, l’esame del filmato porta ad escludere che l’urto fra la gamba di Couto ed il
capo di Cannavaro sia stato conseguenza di un impatto involontario: esso, al contrario,
dimostra che Couto volontariamente andò ad urtare Cannavaro, compiendo quindi un gesto
idoneo a cagionare danni all’incolumità dell’avversario.
In sintesi, si deve concludere nel senso dell’intenzionalità del calcio sferrato da Couto
contro Cannavaro, e quindi della sua definibilità come comportamento violento.
Risultano, quindi, realizzate tutte le condizioni per una utilizzazione delle immagini ai fini
di sanzionare il gesto violento commesso da Couto e non rilevato dagli Ufficiali di gara.
Quanto alla commisurazione della pena, va considerata, da un lato, la pericolosità del gesto
compiuto da Couto in relazione alla zona del corpo colpita. Un calcio inferto tra nuca e
collo può certamente determinare conseguenze significativamente negative in danno della
persona colpita, in quel momento nella condizione di non potersi difendere o proteggere
dall’atto violento.
Dall’altro lato va invece doverosamente tenuto conto che, per fortuna, Cannavaro non subì
pregiudizi fisici, tanto da poter riprendere in piena regolarità il giuoco, senza interruzioni di
sorta.
Ancora, l’impatto tra la gamba di Couto ed il capo di Cannavaro non risulta dalle immagini
caratterizzato da una specifica brutalità.
La valutazione complessiva di tutte le circostanze del caso concreto porta in conclusione, a
ritenere adeguata all’entità del fatto la squalifica per due giornate di gara: misura adottata –
per consolidata prassi disciplinare – per punire simili gesti, se commessi a giuoco fermo o
estranei all’azione in svolgimento.
P.Q.M.
delibera di infliggere al calciatore Couto Fernando (Soc. Lazio) la squalifica per due
giornate effettive di gara per il comportamento segnalato dal Procuratore Federale.