LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 178 DEL 17 dicembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gare del 14 e 15 dicembre 2002 – Quattordicesima giornata andata Gara Soc. Bologna – Soc. Parma
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 178 DEL 17 dicembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gare del 14 e 15 dicembre 2002 – Quattordicesima giornata andata
Gara Soc. Bologna – Soc. Parma
Il Giudice Sportivo
Ricevuta rituale e tempestiva segnalazione della Procura Federale ex art. 31 comma a3
C.G.S., relativamente allla condotta del calciatore Mutu Adrian (Soc. Parma) in danno del
calciatore Frara Alessandro (Soc. Bologna) al 42° del secondo tempo;
acquisita ed esaminata la relativa integrale documentazione televisiva;
osserva:
le immagini evidenziano che, al 42° del secondo tempo, avviene un contrasto di giuoco,
nella zona centrale del campo, tra Mutu e Frara. I due si contendono il possesso del pallone;
Frara riesce a toccare la palla, rinviandola in avanti. I calciatori si trattengono
reciprocamente, e Frara finisce a terra. Quando la palla è ormai allontanata, Mutu, che
continua a seguire l’evolversi del giuoco, alza la gamba destra; tocca con il piede il fianco
sinistro dell’avversario, il quale si sta rialzando; poi, continuando il movimento della
gamba, la appoggia sulla schiena di Frara. Questi, rialzatosi da terra, riprende
immediatamente a giocare. Il fatto non determina alcuna decisione da parte dell’Arbitro.
Così sintetizzato il fatto segnalato dalla Procura Federale, ritiene questo Giudice che non
sia applicabile il disposto dell’art. 31 comma a3 C.G.S. A prescindere dagli altri requisiti
che condizionano l’applicabilità della norma, è agevole rilevare che la condotta segnalata
non può essere definita come violenta, cioè intenzionalmente diretta ed idonea a ledere
l’integrità fisica dell’avversario.
Le immagini, esaminate a velocità sia normale sia rallentata, non forniscono prova
affidabile circa l’intenzionalità del gesto commesso da Mutu. In particolare, va osservato
che il contatto tra il piede destro di Mutu ed il fianco sinistro di Frara avviene nel momento
in cui Frara si sta rialzando da terra, sì che non si può affermare con certezza che
l’appoggio del piede sia stato conseguenza di un deliberato movimento del calciatore del
Parma.
In secondo luogo, ed anche volendo dare per dimostrata tale intenzionalità, le immagini
evidenziano che non si è trattato di un calcio, ma – lo si ripete - di un lievissimo tocco con
la punta del piede, cui è seguito – per automatico effetto del movimento sia di Mutu che di
Frara – l’appoggio della tibia del primo sulla schiena del secondo.
Quindi, la condotta di Mutu non ha assunto quel carattere di violenza, che solo può
legittimare il ricorso all’art. 31 comma a3 C.G.S.
P.Q.M.
Delibera di non adottare alcun provvedimento disciplinare in merito alla condotta del
calciatore Mutu Adrian (Soc. Parma) quale segnalata dal Procuratore Federale.