LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 204 DEL 14 gennaio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gare dell’11-12 gennaio 2003 – Sedicesima giornata andata Gara Soc. Juventus – Soc. Reggina
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 204 DEL 14 gennaio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gare dell’11-12 gennaio 2003 – Sedicesima giornata andata
Gara Soc. Juventus – Soc. Reggina
Il Giudice Sportivo
Ricevuta rituale e tempestiva segnalazione della Procura Federale ex art. 31 comma a3
C.G.S., relativamente alla condotta del calciatore Nedved Pavel (Soc. Juventus) in danno
del calciatore Cirillo Bruno (Soc. Reggina) al 1° del secondo tempo;
acquisita ed esaminata la relativa integrale documentazione televisiva;
osserva:
le immagini televisive documentano che Nedved, in possesso del pallone, sta conducendo
un’azione d’attacco della Juventus, nella tre quarti campo avversaria, verso il lato sinistro.
Egli affronta un primo avversario (Mamede) e lo supera; poi un secondo avversario
(Franceschini), che lo contrasta lateralmente e riesce a deviare il pallone, sottraendolo al
controllo dello juventino. Nel contrasto di giuoco Franceschini colpisce Nedved con il
ginocchio destro sulla gamba destra. Nedved prosegue la corsa, ormai senza più il controllo
del pallone, venendosi a trovare di fronte ad un terzo avversario, Cirillo. Nedved allarga il
braccio sinistro colpendo con la mano il viso dell’avversario, all’altezza del naso.
Nel frattempo l’azione continua, con il pallone controllato da Mamede che lo rilancia nella
metà campo avversaria. Il giuoco viene, infine, interrotto dall’Arbitro nei pressi dell’area di
rigore della Juventus, dopo che l’attenzione del Direttore di gara è stata richiamata sia
dall’Assistente n. 2, sia da alcuni giocatori che hanno di fatto fermato l’azione, poiché dalla
parte opposta sia Cirillo che Nedved sono rimasti a terra. I due calciatori, accompagnati
fuori campo, ricevono breve assistenza dai rispettivi staff medici, e riprendono poi a giocare
regolarmente. L’Arbitro non adotta alcun provvedimento per il gesto commesso da Nedved.
Così ricostruito il fatto, attraverso la visione a velocità normale e rallentata dell’episodio, da
diverse angolature, si deve verificare la sussistenza o meno dei requisiti posti dall’art. 31
comma a3 C.G.S. per l’utilizzabilità della prova televisiva.
Il gesto compiuto da Nedved è certamente sfuggito al controllo dell’Arbitro. Dalle
immagini risulta con chiarezza che, nel momento in cui Nedved allarga il braccio sinistro,
l’Arbitro è rimasto dietro di lui, con le spalle voltate al calciatore juventino, e quindi è
nell’impossibilità di rilevare il gesto, essendo impegnato a seguire lo sviluppo dell’azione
di giuoco, che non è stata mai interrotta. Dalle immagini non risulta alcuna posizione utile
dei collaboratori dell’Arbitro quanto alla loro possibilità di percepire l’accaduto.
Il gesto di Nedved deve considerarsi estraneo all’azione in svolgimento. Infatti Nedved
non è più in possesso del pallone, che è stato “recuperato” da Mamede, qualche metro
dietro Nedved, dopo il contrasto operato da Franceschini. Quindi, sebbene il gesto sia stato
commesso immediatamente dopo il calciatore ha perso il controllo del pallone, deve
osservarsi che Nedved non è più protagonista attivo dell’azione, e pertanto la manata sul
viso di Cirillo deve essere definita come avulsa dall’azione in svolgimento.
Ritiene, invece, questo Giudice che la condotta di Nedved non possa definirsi come
violenta ai sensi del citato art. 31 C.G.S. Va ricordata, ancora una volta, la definizione di
condotta violenta quale atto che costituisca intenzionalmente danno o pericolo di danno
nei confronti dell’integrità fisica di un avversario: definizione che, per consolidata ed
uniforme giurisprudenza, è stata adottata ai fini dell’applicazione dell’art. 31.
In altre parole, non qualsiasi contrasto fisico – pur scorretto – in danno di un avversario può
definirsi come condotta violenta, ma solo quei gesti che siano volutamente destinati a
pregiudicare l’integrità dell’avversario, e siano oggettivamente idonei a tale scopo illecito.
Nel caso di specie, le immagini non forniscono una prova univoca e certa
dell’intenzionalità aggressiva da parte di Nedved.
Infatti, da un lato, l’allargamento del braccio sinistro appare come non naturale in quel
frangente: questo dato potrebbe, quindi, essere sintomatico di una volontà del calciatore
diretta a colpire l’avversario.
Ma, di contro, le immagini stesse documentano che Nedved allarga non soltanto il braccio
sinistro ma anche il braccio destro e che la sua corsa, a seguito del contrasto di giuoco con
Franceschini, è divenuta palesemente scomposta, per effetto evidente dell’urto subito dal
calciatore della Juventus sulla gamba destra. Le immagini mostrano che Nedved manifesta
dolore alla gamba destra, in particolare nella parte inferiore: circostanza confermata dal
fatto che, dopo il contrasto con Cirillo, anche Nedved cade a terra, palesando una zoppia
alla caviglia destra.
In sintesi, dalle immagini risulta un insieme di elementi che possono far ritenere il
movimento di Nedved in danno di Cirillo - pur oggettivamente scorretto – frutto non di una
intenzionalità di danno contro l’avversario, ma correlato ai movimenti scomposti del
calciatore della Juventus nella sua corsa a seguito del precedente scontro con Franceschini.
In secondo luogo, le caratteristiche del gesto commesso da Nedved non risultano
caratterizzate da quell’intento di aggressività che – solo – consente di qualificare la
condotta in esame come violenta, ai sensi dell’art. 31 C.G.S. In proposito vale il richiamo,
in particolare, ad un caso già esaminato da questo Giudice, e risolto negli stessi termini di
insussistenza di una condotta violenta, in presenza di una manata inferta ad un avversario a
seguito di allargamento di un braccio (C.U. n. 115 del 30 ottobre 2001; calciatore Batistuta
gara Roma-Lazio del 27 ottobre 2001).
In conclusione, fermo restando il giudizio di oggettiva scorrettezza commesso da Nedved,
nella sua condotta non si ravvisano i requisiti specifici, come sopra illustrati, che ne
permettano la qualificazione in termini di atto violento.
Ne deriva pertanto un giudizio di non applicabilità della prova televisiva al caso di specie,
per le ragioni sopra riportate.
P.Q.M.
Delibera di non adottare alcun provvedimento disciplinare in merito alla condotta del
calciatore Nedved Pavel (Soc. Juventus) quale segnalata dal Procuratore Federale.