LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 232 DEL 4 febbraio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gare dell’1-2 febbraio 2003 – Seconda giornata ritorno Gara Soc. Torino – Soc. Internazionale

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 232 DEL 4 febbraio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gare dell’1-2 febbraio 2003 – Seconda giornata ritorno Gara Soc. Torino – Soc. Internazionale Il Giudice Sportivo Ricevuta rituale e tempestiva segnalazione della Procura Federale ex art. 31 comma a3 C.G.S., relativamente alla condotta del calciatore Franco Ramallo Josè Maria (Soc. Torino) in danno del calciatore Zanetti Cristiano (Soc. Internazionale) al 12° del primo tempo; acquisita ed esaminata la relativa integrale documentazione televisiva; osserva: le immagini evidenziano che, all’11° del primo tempo, un gruppo di calciatori del Torino e dell’Internazionale, era posizionato nell’area di rigore di quest’ultima, vicino al dischetto, in attesa che venisse battuto un calcio di punizione dal Torino. Nella circostanza il calciatore Franco, con la mano destra chiusa a pugno, colpiva da dietro sul fianco destro Zanetti, il quale piegava le ginocchia e poi cadeva a terra. L’Arbitro – che nel frattempo si stava spostando dalla zona di battuta all’interno dell’area per seguire la ripresa del gioco – raggiungeva il gruppo dei calciatori sopra menzionato quando già Zanetti era finito sul terreno. L’Arbitro scambiava qualche frase con i calciatori lì presenti, rivolgeva lo sguardo verso la linea laterale esterna di destra, evidentemente per cogliere eventuali indicazioni su quanto accaduto dall’Assistente n. 1; poi faceva riprendere il gioco senza adottare provvedimenti disciplinari. Zanetti, dal canto suo rialzatosi da terra, riprendeva a giocare senza necessità di interventi da parte dello staff medico. Così ricostruito l’episodio sulla base delle immagini esaminate a velocità sia normale che rallentata, occorre verificare la sussistenza dei requisiti posti dall’art. 31 comma a 3) CGS ai fini dell’utilizzabilità della prova televisiva. La condotta del calciatore Franco è avvenuta a gioco fermo. Infatti l’azione non era, in quel momento ancora ripresa perchè il calcio di punizione in favore del Torino non era stato battuto. Il fatto è sfuggito al controllo degli ufficiali di gara. Le immagini documentano, infatti, che l’Arbitro si avvicina al punto in cui Zanetti è piegato verso terra dopo che il pugno è stato inferto dall’avversario. La circostanza è stata confermata nel suo supplemento dal direttore di gara il quale ha precisato che egli, in attesa dell’effettuazione del calcio di punizione, si stava collocando in posizione per seguire la ripresa del giuoco, ed il suo campo di visuale non comprendeva il punto in cui si trovavano Franco e Zanetti. Quanto all’Assistente n. 1, la sua posizione non è documentata dalle immagini che riprendono il momento in cui venne dato il pugno da Franco, e l’Arbitro ha specificato nel suo supplemento che il collaboratore non potè rilevare nulla, essendo impegnato in quei frangenti a controllare la regolarità di distanza della barriera. Il pugno sferrato da Franco deve qualificarsi come atto violento, cioè come gesto intenzionalmente diretto ed idoneo a ledere l’integrità fisica dell’avversario. La ripresa televisiva dimostra che Franco colpì volontariamente, con il pugno chiuso, l’avversario in una zona del corpo che poteva essere idonea a subire conseguenze lesive. La stessa reazione immediata di Zanetti, che cadeva a terra comprimendosi la parte del corpo raggiunta dal pugno, appare – sulla scorta delle immagini – come conseguenza reale, e non simulata, di un dolore avvertito per effetto del colpo ricevuto. A conferma di un connotato di gratuita offensività, va rilevato che Franco compì quel gesto in un contesto nel quale non era in atto alcun contrasto o scorrettezza ai suoi danni da parte dell’avversario. Ricorrono pertanto tutti i requisiti per l’utilizzabilità della prova televisiva, al fine di sanzionare disciplinarmente la condotta del calciatore Franco Ramallo, sfuggita al controllo degli Ufficiali di gara. Quanto al determinazione dell’entità della sanzione, vanno tenute in considerazione – come attenuanti della gravità – sia la circostanza che il pugno non fu inferto, data la posizione rispettiva dei due calciatori, con una forza particolarmente accentuata sia la circostanza che il colpo non provocò esiti lesivi di sorta in danno di Zanetti, il quale infatti potè riprendere nell’immediatezza a giocare in condizioni di piena efficienza fisica e senza che fosse nemmeno necessario un intervento dello staff medico. Sulla scorta dei parametri di valutazione costantemente utilizzati in sede disciplinare per fatti analoghi, appare in conclusione misura adeguata all’entità del gesto compiuto dal calciatore Franco Ramallo la squalifica per due giornate effettive di gara. P.Q.M. Delibera di infliggere al calciatore Franco Ramallo Josè Maria (Soc. Torino) la squalifica per due giornate effettive di gara.
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