LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 255 DEL 25 febbraio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gare del 22-23 febbraio 2003 – Quinta giornata ritorno Gara Soc. Torino – Soc. Milan

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 255 DEL 25 febbraio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gare del 22-23 febbraio 2003 – Quinta giornata ritorno Gara Soc. Torino – Soc. Milan Il Giudice Sportivo; letto il rapporto dell’Arbitro, degli Assistenti, del Quarto Ufficiale, del collaboratore Ufficio Indagini e relativo supplemento; rilevato, quanto al comportamento dei sostenitori del Torino, che: - all’inizio del secondo tempo, sul risultato di 3 a 0 in favore del Milan, i sostenitori del Torino nella curva “Maratona” iniziavano una violenta contestazione nei confronti della dirigenza della propria squadra, - in particolare, una cinquantina-sessantina di essi (numero approssimativo), dopo aver divelto i seggiolini, li scagliava sulla pista di atletica retrostante la linea di fondo campo; - oltre ai seggiolini, venivano lanciati nella medesima area monete, bastoni e bottiglie; - venivano anche accesi numerosi fuochi sulla curva; - i tifosi violenti riuscivano anche, dopo numerosi tentativi, ad infrangere il cristallo di una delle porte della recinzione ed in numero di cinque-sei entravano sulla pista di atletica, avvicinandosi a qualche metro di distanza dalla linea di fondo campo, nel frattempo già presidiata dalle Forze dell’Ordine; - queste ultime, dopo una prima fase di contenimento “passivo” della condotta violenta, erano costretti a lanciare razzi lacrimogeni sulla curva, nel tentativo di bloccare i facinorosi; - i lacrimogeni venivano, peraltro, rilanciati dai tifosi verso la polizia: tutto ciò determinava il formarsi di una fitta coltre di fumo, che si spostava progressivamente dalla pista al terreno di giuoco; - tutti i calciatori e gli Ufficiali di gara accusavano, di conseguenza, difficoltà di respirazione e lacrimazione intensa; - l’Arbitro, preso atto della situazione ambientale, decideva di sospendere il giuoco al 18°, rimandando le squadre negli spogliatoi; - egli, d’intesa con i due capitani, verificava due volte, dopo diciassette e ventidue minuti, la situazione, constatando l’impossibilità di far riprendere la partita a causa specificamente dell’impossibilità di una normale respirazione per la nube residua lasciata dai lacrimogeni; - gli atti violenti dei tifosi, che si erano succeduti in varie riprese nell’arco dei primi diciotto minuti, continuavano anche dopo la sospensione della gara, sempre all’interno dello stadio e nella medesima zona della curva Maratona; - all’esito del lancio degli oggetti, in particolare dei seggiolini, alcuni poliziotti lamentavano lesioni – per fortuna di lieve entità – alle mani, alle braccia ed alle spalle. Osserva: le risultanze ufficiali – precise, dettagliate, concordanti – dimostrano, in primo luogo, la sussistenza della fattispecie prevista dall’art. 12, comma 1° CGS a carico della Soc. Torino, a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta dei propri sostenitori. Il fittissimo lancio di oggetti vari (ed in particolare dei seggiolini) all’interno del recinto di giuoco; lo sfondamento di una delle porte di accesso al campo; l’irruzione di alcuni tifosi violenti sulla pista di atletica; il susseguirsi di tali comportamenti dall’inizio al 18° del secondo tempo; la dimostrata inutilità, a fronte di simili condotte violente, di uno schieramento pur cospicuo delle Forze dell’ordine a presidio del terreno di giuoco: sono stati – tutti – i fattori che hanno reso necessario l’uso di razzi lacrimogeni per arginare le “ondate” di violenza che dalla curva raggiungevano l’interno del recinto di giuoco. Molti di tali candelotti sono stati, poi, rilanciati dagli stessi tifosi nel recinto di giuoco, così aggravando sensibilmente la situazione ambientale. E’ provato - pertanto – che l’impossibilità di continuare la partita a causa della non respirabilità dell’aria e della lacrimazione intensa lamentata da tutti gli atleti ed Ufficiali di gara è stata conseguenza diretta della prolungata e sistematica condotta violenta posta in essere dai sostenitori del Torino. Nessun dubbio – in conclusiva sintesi – sussiste, quindi, sull’oggettiva impossibilità di continuare il giuoco, a partire dal 18° del secondo tempo, e di riprenderlo pur dopo un significativo intervallo di tempo (come attestato dall’Arbitro), così come nessun dubbio vi è sulla riconducibilità di tale situazione al comportamento dei sostenitori del Torino: comportamento del quale risponde, a titolo di responsabilità oggettiva, la Soc. Torino. Ne discende, pertanto, l’inflizione della punizione sportiva della perdita della gara a carico della Soc. Torino, con il punteggio di 0 a 3, miglior punteggio acquisito sul campo al momento dalla Soc. Milan. In secondo luogo, la descritta condotta integra la fattispecie prevista dall’art. 11, 1° comma CGS. L’incolumità di un numero indeterminato di persone presenti all’interno del recinto di giuoco è stata posta in grave pericolo. Si pensi ai poliziotti colpiti dagli oggetti scagliati con violenza, pericolosa sia per le modalità dei lanci sia per la natura ed il peso degli oggetti, in specie i seggiolini divelti: tant’è che più di un poliziotto ha subito lesioni varie. Si pensi all’intrinseca, straordinaria gravità degli effetti conseguenti allo sfondamento di una pesante lastra di cristallo, con spezzoni acuminati di vetro sparsi sul terreno ed altri rimasti infissi sulla porta: vere e proprie armi che potevano cagionare ferite gravissime ai poliziotti impegnati a respingere le incursioni dei facinorosi. Si pensi alle conseguenze della nube creata dai lacrimogeni, rilanciati dalla curva verso il campo per destinazione ed il terreno di giuoco: conseguenze effettivamente concretizzatesi in danno dei calciatori e degli Ufficiali di gara, di intensità tale da costringere l’Arbitro a sospendere l’incontro. Si rifletta sulla concreta pericolosità della presenza, nel recinto, a più riprese, di tifosi “scatenati”, animati da una carica di aggressività che è resa evidente dalla narrazione dei fatti contenuta, in specie, nella relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini. Risulta, quindi, un contesto di violenza definibile – senza dubbio – come eccezionale, tale da comportare una punizione della Soc. Torino – a titolo di responsabilità oggettiva – con la squalifica del campo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 11, comma 1 e 3, e 9, comma 1 CGS. Entità adeguata alla straordinaria gravità di tali condotte di devastazione dell’impianto, di aggressione verso le Forze dell’ordine, di concreto pericolo per l’integrità fisica e la sicurezza dei protagonisti della gara è una squalifica del campo per sei giornate. Misura, quest’ultima, che tiene conto dei connotati violenti e pericolosi del comportamento realizzato da quel gruppo di tifosi, nell’arco di ben diciotto minuti e anche dopo la sospensione della partita. Misura, infine, che è coerente ai parametri di valutazione già adottati di recente e nel passato (gara Sampdoria-Bologna, su C.U. n. 135 del 15.10.99 e C.U. n. 157 del 29.10.99; gara Como-Udinese, su C.U. n. 183 del 20.12.02 e C.U. n. 200 del 09.01.03) per situazioni di analoga ma minore gravità, in una analisi complessiva delle vicende. Nel caso in esame, infatti, va sottolineata in negativo – rispetto ai casi citati – la pervicace ed organizzata tattica di aggressione realizzata da un cospicuo numero di sostenitori violenti i quali, solo grazie alla distanza del terreno di giuoco dalla rete di recinzione ed al massiccio schieramento delle Forze dell’ordine, non hanno raggiunto di persona e con gli oggetti scagliati il campo, sul quale era in svolgimento la gara. Essi hanno, comunque, superato la rete di recinzione, sfondando una lastra di cristallo, e raggiunto il campo per destinazione, divenuto teatro di una prolungata azione violenta, tale da costringere le Forze dell’ordine addirittura all’impiego di razzi lacrimogeni. Vanno, doverosamente, considerati anche taluni profili che attenuano, per contro, il peso della responsabilità oggettiva della Soc. Torino. Date le modalità dei fatti, non sono rilevabili palesi carenze organizzative, tali da aver potuto agevolare la commissione degli atti violenti dei tifosi, che hanno lanciato seggiolini divelti e rilanciato razzi fumogeni. Risulta, poi, che le inqualificabili gesta dei tifosi avevano, come primo obiettivo della contestazione, proprio la dirigenza della Società e non gli Ufficiali di gara o la squadra avversaria. Infine , nella presente stagione sportiva il Torino non aveva ancora riportato sanzioni disciplinari per episodi di specifica violenza e pericolosità ad opera dei suoi sostenitori. Appare, in conclusione, sanzione adeguata la squalifica del campo per cinque giornate di gara. P.Q.M. delibera di: infliggere alla Soc. Torino la punizione sportiva della gara Torino-Milan con il punteggio di 0-3; infliggere alla soc. Torino la squalifica del campo per cinque giornate ufficiali di gara. Trasmette gli atti al Comitato di Presidenza della Lega Nazionale Professionisti per gli adempimenti di competenza.
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