LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 274 DEL 18 marzo 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gare del 15-16 marzo 2003 – Ottava giornata ritorno Soc. CHIEVO VERONA:
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 274 DEL 18 marzo 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gare del 15-16 marzo 2003 – Ottava giornata ritorno
Soc. CHIEVO VERONA:
Il Giudice Sportivo,
rilevato dal rapporto del Collaboratore dell’Ufficio Indagini che:
un gruppo di sostenitori della Soc. Chievo Verona intonava, nel primo e nel secondo tempo,
alcuni cori caratterizzati da significato di discriminazione razziale nei confronti di un
calciatore avversario;
altri sostenitori della Società manifestavano, con applausi e fischi di disapprovazione, la
propria dissociazione da tale condotta razzista;
P.Q.M.
Visto l’art. 10 comma 2 C.G.S. dichiara la non punibilità, a titolo di responsabilità
oggettiva, della Soc. Chievo Verona.