LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 309 DEL 22 aprile 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gare del 19 aprile 2003 – Dodicesima giornata ritorno Gara Soc. Brescia – Soc. Internazionale
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 309 DEL 22 aprile 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gare del 19 aprile 2003 – Dodicesima giornata ritorno
Gara Soc. Brescia – Soc. Internazionale
Il Giudice Sportivo
ricevuta rituale e tempestiva segnalazione della Procura Federale ex art. 31 comma a3)
CGS relativamente alla condotta del calciatore Vieri Christian (Soc. Internazionale) in
danno del calciatore Bilica Da Silva Fabio (Soc. Brescia) al 15° del secondo tempo;
nonché del calciatore Tare Igli (Soc. Brescia) in danno del calciatore Materazzi Marco
(Soc. Internazionale) al 20° del secondo tempo;
acquisita ed esaminata la relativa documentazione televisiva;
osserva:
l’esame della documentazione televisiva evidenzia la palese inapplicabilità dell’art. 31
comma a3) CGS con riferimento ad entrambi gli episodi segnalati.
Quanto a Vieri, certamente egli commette una condotta scorretta perché colpisce con il
gomito destro l’avversario, ad una guancia. Ma il gesto avviene nel contesto dell’azione di
giuoco, poiché in quel momento Bilica sta controllando il pallone e l’azione di Vieri è – sia
pure in modo scorretto – finalizzata a sottrarre all’avversario il controllo della palla.
Tale considerazione dimostra come – a tacer d’altro – manchi nel caso di specie uno dei
requisiti posti dall’art. 31 sopra citato a fondamento dell’utilizzazione della prova
televisiva. Conseguentemente nessun provvedimento disciplinare può essere adottato da
questo Giudice in ordine al fatto riferito dal Procuratore Federale.
Quanto a Tare, le immagini evidenziano, al di là di ogni possibile dubbio, che il calciatore
non commette alcun atto violento in danno dell’avversario. Infatti, dopo un normale
contrasto di giuoco, che vede Materazzi respingere di testa il pallone, Tare si avvicina
all’avversario e appoggia la propria fronte su quella di Materazzi, senza peraltro imprimere
alcuna spinta violenta. E’ vero che Materazzi cade a terra, ma dalle immagini non risulta in
alcun modo che egli sia stato effettivamente colpito.
Manca pertanto, di evidenza, uno dei requisiti che condizionano l’applicabilità dell’art. 31
comma a3) CGS, vale a dire l’avvenuto compimento di atto violento in pregiudizio di un
avversario.
Conseguentemente nessuno provvedimento disciplinare può essere adottato nei confronti
del calciatore Tare Igli.
P.Q.M.
delibera di non adottare - per quanto esposto in motivazione – provvedimenti disciplinari
nei confronti del calciatore Vieri Christian (Soc. Internazionale) e del calciatore Tare
Igli (Soc. Brescia).