LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 309 DEL 22 aprile 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gare del 19 aprile 2003 – Dodicesima giornata ritorno Gara Soc. Milan – Soc. Empoli

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 309 DEL 22 aprile 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gare del 19 aprile 2003 – Dodicesima giornata ritorno Gara Soc. Milan – Soc. Empoli Il Giudice Sportivo ricevuta rituale e tempestiva segnalazione della Procura Federale ex art. 31 comma a3) CGS relativamente alla condotta del calciatore Serginho Dos Santos Sergio (Soc. Milan) in danno del calciatore Vannucchi Ighli (Soc. Empoli) al 31° del primo tempo; acquisita ed esaminata la relativa documentazione televisiva; acquisito supplemento di rapporto da parte dell’Arbitro; osserva: le immagini evidenziano che, al 31° del primo tempo, i calciatori Serginho e Vannucchi si contendono il pallone, vicino ad una linea laterale, all’altezza all’incirca della metà campo. Vannucchi, intervenendo alle spalle, riesce a colpire il pallone, spingendolo in avanti. Contestualmente Serginho allarga il braccio destro e – senza voltarsi - colpisce Vannucchi con il gomito, in zona compresa tra spalla e torace. Per effetto della gomitata Vannucchi cade a terra. Le immagini non consentono di individuare la posizione dell’Arbitro al momento dell’episodio, che è invece avvenuto nel campo di visuale dell’Assistente n. 2, il quale non fa sospendere il giuoco, attribuendo la rimessa laterale a favore del Milan, poiché il pallone, respinto da Vannucchi, è uscito fuori del rettangolo. Vannucchi riprende regolarmente la gara e l’Arbitro non adotta provvedimenti disciplinari. Non sussistono nel caso di specie i presupposti per l’applicazione dell’art. 31 comma a3) CGS sotto un duplice profilo. Il gesto di Serginho non può essere definito come estraneo all’azione di giuoco. Infatti le immagini dimostrano che la gomitata viene inferta quando l’azione di giuoco, che vede protagonisti Serginho e Vannucchi, è ancora sostanzialmente in atto: Vannucchi tocca da dietro il pallone, che è tra i piedi di Serginho, e senza soluzione di continuità Serginho colpisce l’avversario con la gomitata. Il gesto è certamente scorretto ma è realizzato nel quadro del giuoco ancora in svolgimento. In pratica, non vi è intervallo di tempo oggettivamente significativo che separi i due interventi, e quindi l’atto del calciatore del Milan non può ragionevolmente essere qualificato come estraneo all’azione in svolgimento, tenuto conto della linea interpretativa seguita dagli Organi della giustizia sportiva sulla definizione di “azione di giuoco” ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 comma a3) CGS (cfr., ad esempio, Cu 248 del 13 febbraio 2003). Sotto un secondo profilo, il fatto segnalato dal Procuratore Federale non rientra nell’ambito di applicabilità del citato art. 31. Come risulta, infatti, dal supplemento inviato dall’Arbitro – il cui contenuto è pienamente coerente con le risultanze delle immagini televisive – il gesto scorretto commesso da Serginho non è visto dal Direttore di gara. Il fatto è, invece, visivamente controllato dall’Assistente n. 2, il quale peraltro ha fatto intendere all’Arbitro di non aver rilevato nulla di disciplinarmente sanzionabile. Quindi l’episodio in questione non può definirsi come sfuggito al controllo degli Ufficiali di gara e pertanto anche sotto tale aspetto le immagini televisive non sono utilizzabili per l’irrogazione di provvedimenti disciplinari da parte di questo Giudice. P.Q.M. delibera di non adottare - per quanto esposto in motivazione – provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore Serginho Dos Santos Sergio (Soc. Milan).
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