LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 309 DEL 22 aprile 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gare del 19 aprile 2003 – Dodicesima giornata ritorno Gara Soc. Milan – Soc. Empoli
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 309 DEL 22 aprile 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gare del 19 aprile 2003 – Dodicesima giornata ritorno
Gara Soc. Milan – Soc. Empoli
Il Giudice Sportivo
ricevuta rituale e tempestiva segnalazione della Procura Federale ex art. 31 comma a3)
CGS relativamente alla condotta del calciatore Serginho Dos Santos Sergio (Soc. Milan)
in danno del calciatore Vannucchi Ighli (Soc. Empoli) al 31° del primo tempo;
acquisita ed esaminata la relativa documentazione televisiva;
acquisito supplemento di rapporto da parte dell’Arbitro;
osserva:
le immagini evidenziano che, al 31° del primo tempo, i calciatori Serginho e Vannucchi si
contendono il pallone, vicino ad una linea laterale, all’altezza all’incirca della metà campo.
Vannucchi, intervenendo alle spalle, riesce a colpire il pallone, spingendolo in avanti.
Contestualmente Serginho allarga il braccio destro e – senza voltarsi - colpisce Vannucchi
con il gomito, in zona compresa tra spalla e torace. Per effetto della gomitata Vannucchi
cade a terra. Le immagini non consentono di individuare la posizione dell’Arbitro al
momento dell’episodio, che è invece avvenuto nel campo di visuale dell’Assistente n. 2, il
quale non fa sospendere il giuoco, attribuendo la rimessa laterale a favore del Milan, poiché
il pallone, respinto da Vannucchi, è uscito fuori del rettangolo.
Vannucchi riprende regolarmente la gara e l’Arbitro non adotta provvedimenti disciplinari.
Non sussistono nel caso di specie i presupposti per l’applicazione dell’art. 31 comma a3)
CGS sotto un duplice profilo.
Il gesto di Serginho non può essere definito come estraneo all’azione di giuoco. Infatti le
immagini dimostrano che la gomitata viene inferta quando l’azione di giuoco, che vede
protagonisti Serginho e Vannucchi, è ancora sostanzialmente in atto: Vannucchi tocca da
dietro il pallone, che è tra i piedi di Serginho, e senza soluzione di continuità Serginho
colpisce l’avversario con la gomitata. Il gesto è certamente scorretto ma è realizzato nel
quadro del giuoco ancora in svolgimento. In pratica, non vi è intervallo di tempo
oggettivamente significativo che separi i due interventi, e quindi l’atto del calciatore del
Milan non può ragionevolmente essere qualificato come estraneo all’azione in svolgimento,
tenuto conto della linea interpretativa seguita dagli Organi della giustizia sportiva sulla
definizione di “azione di giuoco” ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 comma a3) CGS (cfr.,
ad esempio, Cu 248 del 13 febbraio 2003).
Sotto un secondo profilo, il fatto segnalato dal Procuratore Federale non rientra nell’ambito
di applicabilità del citato art. 31. Come risulta, infatti, dal supplemento inviato dall’Arbitro
– il cui contenuto è pienamente coerente con le risultanze delle immagini televisive – il
gesto scorretto commesso da Serginho non è visto dal Direttore di gara. Il fatto è, invece,
visivamente controllato dall’Assistente n. 2, il quale peraltro ha fatto intendere all’Arbitro
di non aver rilevato nulla di disciplinarmente sanzionabile. Quindi l’episodio in questione
non può definirsi come sfuggito al controllo degli Ufficiali di gara e pertanto anche sotto
tale aspetto le immagini televisive non sono utilizzabili per l’irrogazione di provvedimenti
disciplinari da parte di questo Giudice.
P.Q.M.
delibera di non adottare - per quanto esposto in motivazione – provvedimenti disciplinari
nei confronti del calciatore Serginho Dos Santos Sergio (Soc. Milan).