LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 73 DELL’1 ottobre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara del 28-29 settembre 2002 – Quarta giornata andata Gara Soc. JUVENTUS – Soc. PARMA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 73 DELL’1 ottobre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara del 28-29 settembre 2002 – Quarta giornata andata Gara Soc. JUVENTUS – Soc. PARMA Il Giudice Sportivo ricevuta tempestiva segnalazione ex art. 31 comma a3 CGS della Procura Federale in merito al comportamento del calciatore Tacchinardi Alessio (Soc. Juventus) nei confronti del calciatore Lamouchi Sabri (Soc. Parma) al 42° del secondo tempo, nonché del calciatore Tudor Igor (Soc. Juventus) nei confronti del calciatore Benarrivo Antonio (Soc. Parma), al 49° del secondo tempo; acquisita ed esaminata la relativa integrale documentazione televisiva, acquisito un supplemento di rapporto da parte dell’arbitro; osserva: quanto all’episodio relativo a Tacchinardi, le immagini televisive (diffuse in replay in coda all’integrale trasmissione della gara) evidenziano quanto segue. Dopo la realizzazione di una rete da parte della Juventus si verificavano le usuali “schermaglie” tra calciatori delle due squadre, interessati gli uni a accelerare, gli altri a rallentare la ripresa del giuoco. Il calciatore Lamouchi era collocato nei pressi della linea di porta, mentre Tacchinardi – ed al suo fianco Del Piero – erano leggermente più avanzati. Tacchinardi distendeva all’indietro la gamba sinistra e, sollevandola, toccava con la scarpa Lamouchi all’altezza dei testicoli; indi continuava a camminare per raggiungere il centro campo. Il calciatore del Parma, immediatamente dopo, reagiva, allungando una gamba e colpendo con un calcio Del Piero. Si determinava in tal modo una sorta di mischia tra i calciatori di entrambe le squadre. L’arbitro, che non aveva potuto accorgersi di quanto avvenuto perché ormai aveva raggiunto la zona del centro campo per la ripresa del giuoco, veniva richiamato dall’assistente n. 1; ritornava nell’area di rigore del Parma e, a seguito di consultazione con il suo collaboratore, espelleva solo il calciatore Lamouchi. Così ricostruito l’episodio nella sua integralità, attraverso la combinata visione delle immagini sia della ripresa diretta sia di quella in replay, occorre valutare la sussistenza dei requisiti posti dall’art. 31 comma a3 CGS, per verificare l’utilizzabilità o meno della prova televisiva quanto al comportamento, specificamente, di Tacchinardi. La condotta di questo calciatore è avvenuta a giuoco fermo, poiché la partita doveva ancora riprendere dopo la segnatura della rete della Juventus. Il fatto è sfuggito al controllo degli ufficiali di gara: come documentano le immagini, confermate dal supplemento dell’arbitro, quest’ultimo non poté avere alcuna percezione dell’episodio che avvenne alle sue spalle. Analogamente il fatto è sfuggito alla percezione dell’assistente, il quale – come risulta dal supplemento inviato all’arbitro e da questi trasmesso al Giudice sportivo – poté percepire solo la seconda parte della vicenda, e cioè la reazione di Lamouchi, mentre non vide il gesto compiuto da Tacchinardi, evidentemente avvenuto mentre l’assistente, il quale già stava dirigendosi verso il centro campo, aveva il proprio sguardo rivolto in altra direzione. La condotta di Tacchinardi è definibile come atto violento. Si richiama in proposito la definizione di condotta violenta, rilevante ex art. 31 CGS, più volte ribadita dagli organi della giustizia sportiva: ogni atto che costituisca intenzionalmente danno o pericolo di danno nei confronti di un terzo. Il calcio all’indietro di Tacchinardi verso l’avversario è certamente un gesto violento: chiara è l’intenzionalità finalizzata a colpire l’avversario; evidente è la potenzialità del danno all’integrità fisica del medesimo, considerata la zona del corpo verso la quale il calcio fu indirizzato. Sussistono pertanto tutti i presupposti richiesti dalla norma per considerare utilizzabile la prova televisiva, e conseguentemente sanzionare il gesto commesso da Tacchinardi. Quanto all’entità della pena va tenuto conto, da un lato, che si trattò di atto compiuto a giuoco fermo e, almeno potenzialmente, pericoloso per l’integrità fisica di Lamouchi. Dall’altro lato occorre sottolineare come le immagini televisive documentino che la scarpa di Tacchinardi ebbe solo a sfiorare il corpo dell’avversario, il quale non riportò alcuna concreta conseguenza lesiva, e neppure manifestò di aver subito sensazioni di dolore, tanto da non compiere alcun gesto sintomatico al riguardo. Il calcio, proprio perché sferrato con un movimento all’indietro di una gamba, non fu caratterizzato da particolare forza. Appare, quindi, sanzione adeguata all’entità del fatto la squalifica per due giornate di gara. Quanto al comportamento del calciatore Tudor, le immagini (anch’esse diffuse in replay in coda alla trasmissione integrale della gara) evidenziano quanto segue. Al 49° del secondo tempo, nella tre quarti campo del Parma, il calciatore Benarrivo rilanciava in avanti, con la gamba sinistra sollevata in alto, il pallone. Contemporaneamente il calciatore Tudor, anch’egli impegnato nel tentativo di controllare il pallone, alzava la gamba destra. Si determinava inevitabilmente un impatto tra i due atleti, a seguito del quale Benarrivo cadeva a terra, da prima inginocchiandosi e poi distendendosi con il viso sul terreno. Senza soluzione di continuità Tudor afferrava con la mano destra i capelli di Benarrivo, li stringeva, compiendo un movimento come per sollevare da terra il capo di Benarrivo e costringerlo così a rialzarsi. Tale atto del calciatore della Juventus era accompagnato peraltro, da uno spontaneo movimento di Benarrivo che si sollevava da terra e si rimetteva in piedi. L’episodio avveniva alle spalle dell’arbitro, il quale aveva seguito lo svolgersi dell’azione sino alla fase in cui Benarrivo aveva calciato il pallone in avanti; dopodiché l’arbitro aveva, ovviamente, controllato il prosieguo del giuoco, voltando quindi le spalle a Tudor e Benarrivo. La condotta di Tudor è definibile come estranea all’azione di giuoco, essendo stata realizzata dopo che l’avversario aveva rilanciato il pallone. Il fatto è sfuggito al controllo degli ufficiali di gara: l’arbitro – come già detto – non ha potuto percepirlo in quanto avvenuto alle sue spalle, e nemmeno è stato rilevato dall’Assistente n. 1, il quale era impegnato a controllare un’altra zona del campo, come risulta dal supplemento inviato all’Arbitro e da questi trasmesso al Giudice Sportivo. La condotta di Tudor è definibile come violenta secondo il parametro interpretativo sopra già indicato. Infatti il gesto di afferrare volontariamente per i capelli un avversario disteso a terra, stringerli, e compiere il gesto di sollevare con forza la testa dell’avversario medesimo risulta essere condotta potenzialmente idonea a cagionargli un danno all’integrità fisica. Sussistono pertanto i requisiti che rendono applicabile nel caso di specie la norma ex art. 31 comma a3 CGS. Quanto all’entità della sanzione, la pena base per simile comportamento, avvenuto in un contesto estraneo all’azione in svolgimento, è di due giornate di squalifica. Peraltro occorre tener conto che si trattò di un gesto compiuto senza soluzione di continuità rispetto ad uno scontro di giuoco fra i due calciatori; che il Benarrivo si rialzò da terra (dopo essere caduto un po’ platealmente dopo il citato scontro) in modo spontaneo, senza cioè che il gesto di Tudor abbia avuto in proposito efficacia decisiva; che Benarrivo non riportò alcuna conseguenza di alcun genere per effetto dell’atto compiuto dall’avversario. Risulta quindi proporzionata all’entità dell’infrazione compiuta la squalifica per una giornata di gara. P.Q.M. Delibera di infliggere al calciatore Tacchinardi Alessio (Soc. Juventus) la squalifica per due giornate effettive di gara ed al calciatore Tudor Igor (Soc. Juventus) la squalifica per una giornata effettiva di gara.
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