LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 73 DELL’1 ottobre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara del 28-29 settembre 2002 – Quarta giornata andata Gara Soc. JUVENTUS – Soc. PARMA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 73 DELL’1 ottobre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 28-29 settembre 2002 – Quarta giornata andata
Gara Soc. JUVENTUS – Soc. PARMA
Il Giudice Sportivo
ricevuta tempestiva segnalazione ex art. 31 comma a3 CGS della Procura Federale in
merito al comportamento del calciatore Tacchinardi Alessio (Soc. Juventus) nei confronti
del calciatore Lamouchi Sabri (Soc. Parma) al 42° del secondo tempo, nonché del
calciatore Tudor Igor (Soc. Juventus) nei confronti del calciatore Benarrivo Antonio
(Soc. Parma), al 49° del secondo tempo;
acquisita ed esaminata la relativa integrale documentazione televisiva, acquisito un
supplemento di rapporto da parte dell’arbitro;
osserva:
quanto all’episodio relativo a Tacchinardi, le immagini televisive (diffuse in replay in coda
all’integrale trasmissione della gara) evidenziano quanto segue. Dopo la realizzazione di
una rete da parte della Juventus si verificavano le usuali “schermaglie” tra calciatori delle
due squadre, interessati gli uni a accelerare, gli altri a rallentare la ripresa del giuoco.
Il calciatore Lamouchi era collocato nei pressi della linea di porta, mentre Tacchinardi –
ed al suo fianco Del Piero – erano leggermente più avanzati.
Tacchinardi distendeva all’indietro la gamba sinistra e, sollevandola, toccava con la scarpa
Lamouchi all’altezza dei testicoli; indi continuava a camminare per raggiungere il centro
campo. Il calciatore del Parma, immediatamente dopo, reagiva, allungando una gamba e
colpendo con un calcio Del Piero. Si determinava in tal modo una sorta di mischia tra i
calciatori di entrambe le squadre. L’arbitro, che non aveva potuto accorgersi di quanto
avvenuto perché ormai aveva raggiunto la zona del centro campo per la ripresa del
giuoco, veniva richiamato dall’assistente n. 1; ritornava nell’area di rigore del Parma e, a
seguito di consultazione con il suo collaboratore, espelleva solo il calciatore Lamouchi.
Così ricostruito l’episodio nella sua integralità, attraverso la combinata visione delle
immagini sia della ripresa diretta sia di quella in replay, occorre valutare la sussistenza dei
requisiti posti dall’art. 31 comma a3 CGS, per verificare l’utilizzabilità o meno della
prova televisiva quanto al comportamento, specificamente, di Tacchinardi.
La condotta di questo calciatore è avvenuta a giuoco fermo, poiché la partita doveva
ancora riprendere dopo la segnatura della rete della Juventus.
Il fatto è sfuggito al controllo degli ufficiali di gara: come documentano le immagini,
confermate dal supplemento dell’arbitro, quest’ultimo non poté avere alcuna percezione
dell’episodio che avvenne alle sue spalle. Analogamente il fatto è sfuggito alla percezione
dell’assistente, il quale – come risulta dal supplemento inviato all’arbitro e da questi
trasmesso al Giudice sportivo – poté percepire solo la seconda parte della vicenda, e cioè la
reazione di Lamouchi, mentre non vide il gesto compiuto da Tacchinardi, evidentemente
avvenuto mentre l’assistente, il quale già stava dirigendosi verso il centro campo, aveva il
proprio sguardo rivolto in altra direzione.
La condotta di Tacchinardi è definibile come atto violento. Si richiama in proposito la
definizione di condotta violenta, rilevante ex art. 31 CGS, più volte ribadita dagli organi
della giustizia sportiva: ogni atto che costituisca intenzionalmente danno o pericolo di
danno nei confronti di un terzo.
Il calcio all’indietro di Tacchinardi verso l’avversario è certamente un gesto violento:
chiara è l’intenzionalità finalizzata a colpire l’avversario; evidente è la potenzialità del
danno all’integrità fisica del medesimo, considerata la zona del corpo verso la quale il
calcio fu indirizzato.
Sussistono pertanto tutti i presupposti richiesti dalla norma per considerare utilizzabile la
prova televisiva, e conseguentemente sanzionare il gesto commesso da Tacchinardi.
Quanto all’entità della pena va tenuto conto, da un lato, che si trattò di atto compiuto a
giuoco fermo e, almeno potenzialmente, pericoloso per l’integrità fisica di Lamouchi.
Dall’altro lato occorre sottolineare come le immagini televisive documentino che la scarpa
di Tacchinardi ebbe solo a sfiorare il corpo dell’avversario, il quale non riportò alcuna
concreta conseguenza lesiva, e neppure manifestò di aver subito sensazioni di dolore, tanto
da non compiere alcun gesto sintomatico al riguardo. Il calcio, proprio perché sferrato con
un movimento all’indietro di una gamba, non fu caratterizzato da particolare forza.
Appare, quindi, sanzione adeguata all’entità del fatto la squalifica per due giornate di gara.
Quanto al comportamento del calciatore Tudor, le immagini (anch’esse diffuse in replay in
coda alla trasmissione integrale della gara) evidenziano quanto segue.
Al 49° del secondo tempo, nella tre quarti campo del Parma, il calciatore Benarrivo
rilanciava in avanti, con la gamba sinistra sollevata in alto, il pallone.
Contemporaneamente il calciatore Tudor, anch’egli impegnato nel tentativo di controllare il
pallone, alzava la gamba destra. Si determinava inevitabilmente un impatto tra i due atleti,
a seguito del quale Benarrivo cadeva a terra, da prima inginocchiandosi e poi distendendosi
con il viso sul terreno. Senza soluzione di continuità Tudor afferrava con la mano destra i
capelli di Benarrivo, li stringeva, compiendo un movimento come per sollevare da terra il
capo di Benarrivo e costringerlo così a rialzarsi. Tale atto del calciatore della Juventus era
accompagnato peraltro, da uno spontaneo movimento di Benarrivo che si sollevava da terra
e si rimetteva in piedi.
L’episodio avveniva alle spalle dell’arbitro, il quale aveva seguito lo svolgersi dell’azione
sino alla fase in cui Benarrivo aveva calciato il pallone in avanti; dopodiché l’arbitro
aveva, ovviamente, controllato il prosieguo del giuoco, voltando quindi le spalle a Tudor e
Benarrivo.
La condotta di Tudor è definibile come estranea all’azione di giuoco, essendo stata
realizzata dopo che l’avversario aveva rilanciato il pallone.
Il fatto è sfuggito al controllo degli ufficiali di gara: l’arbitro – come già detto – non ha
potuto percepirlo in quanto avvenuto alle sue spalle, e nemmeno è stato rilevato
dall’Assistente n. 1, il quale era impegnato a controllare un’altra zona del campo, come
risulta dal supplemento inviato all’Arbitro e da questi trasmesso al Giudice Sportivo.
La condotta di Tudor è definibile come violenta secondo il parametro interpretativo sopra
già indicato. Infatti il gesto di afferrare volontariamente per i capelli un avversario disteso
a terra, stringerli, e compiere il gesto di sollevare con forza la testa dell’avversario
medesimo risulta essere condotta potenzialmente idonea a cagionargli un danno all’integrità
fisica.
Sussistono pertanto i requisiti che rendono applicabile nel caso di specie la norma ex art.
31 comma a3 CGS.
Quanto all’entità della sanzione, la pena base per simile comportamento, avvenuto in un
contesto estraneo all’azione in svolgimento, è di due giornate di squalifica. Peraltro occorre
tener conto che si trattò di un gesto compiuto senza soluzione di continuità rispetto ad uno
scontro di giuoco fra i due calciatori; che il Benarrivo si rialzò da terra (dopo essere caduto
un po’ platealmente dopo il citato scontro) in modo spontaneo, senza cioè che il gesto di
Tudor abbia avuto in proposito efficacia decisiva; che Benarrivo non riportò alcuna
conseguenza di alcun genere per effetto dell’atto compiuto dall’avversario.
Risulta quindi proporzionata all’entità dell’infrazione compiuta la squalifica per una
giornata di gara.
P.Q.M.
Delibera di infliggere al calciatore Tacchinardi Alessio (Soc. Juventus) la squalifica per
due giornate effettive di gara ed al calciatore Tudor Igor (Soc. Juventus) la squalifica per
una giornata effettiva di gara.