LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE ATIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 345 DEL 2 maggio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. PERUGIA avverso l’ammenda di € 40.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Perugia-Juventus del 7/4/02 – C.U. n. 318 del 9/4/02).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE ATIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 345 DEL 2 maggio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. PERUGIA avverso l’ammenda di € 40.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Perugia-Juventus del 7/4/02 – C.U. n. 318 del 9/4/02). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Perugia la sanzione della ammenda di € 40.000,00, con diffida, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Perugia-Juventus del 7/4/02, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la revoca e, in via subordinata, la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, si rileva che la sanzione sarebbe infondata e ingiustificatamente afflittiva, in primo luogo, perché non sarebbero state considerate in modo adeguato le attività di prevenzione svolte dalla Società e, in secondo luogo, perché il comportamento dei tifosi sarebbe stato provocato da una condotta non corretta di un calciatore della squadra avversaria. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente fondato. Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante, in primo luogo, hanno lanciato sul terreno di giuoco, nei pressi dell'Arbitro, un bastone in legno ed un gran numero di monete ed accendini; in secondo luogo, hanno lanciato contro il portiere avversario un pesante bullone in ferro, di diametro superiore ai 10 cm., che cadeva a pochissima distanza dal calciatore; in terzo luogo, hanno effettuato un fitto lancio contro il medesimo calciatore di oggetti vari tra i quali una lunga asta di bandiera, bottiglie in plastica, due sassi di significative dimensioni, monete, un bastone in legno, provocando così anche l'interruzione del giuoco per tre minuti; infine, hanno tentato di raggiungere con finalità aggressive i tifosi avversari, sistemati in altro settore dello stadio, così rendendo necessario un intervento dei poliziotti in servizio, taluni dei quali riportavano contusioni nella circostanza. Non v'è dubbio che tali comportamenti siano sanzionabili essendosi concretati, tra l’altro, nel reiterato lancio di oggetti contundenti (in particolare un bullone di notevoli dimensioni) che se avessero colpito uno dei calciatori o degli ufficiali di gara, avrebbero recato loro gravi lesioni personali. Tuttavia, mentre non sussistono i presupposti per l’applicabilità della scriminante di cui all’art. 11, comma 6, ritiene la Commissione che, pur tenendo in giusta considerazione la recidiva, la sanzione pecuniaria possa essere contenuta nella misura indicata nel dispositivo, con esclusione della diffida, tenuto conto dell’orientamento degli organi della giustizia sportiva in analoghe fattispecie, nonché delle documentate iniziative assunte dalla società per la prevenzione di simili comportamenti. Non vi sono invece i presupposti per attribuire valore di provocazione al comportamento tenuto in campo dal portiere della squadra ospite. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la sanzione a € 35.000,00; dispone la restituzione della tassa.
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