LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 104 DEL 18 ottobre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo, della Soc. MESSINA avverso l’ammenda di L. 12.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Messina-Vicenza del 30/9/01 – C.U. n. 83 del 2/10/01).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002
COMUNICATO UFFICIALE N. 104 DEL 18 ottobre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo, della Soc. MESSINA avverso l’ammenda di L. 12.000.000 inflitta dal Giudice
Sportivo (gara Messina-Vicenza del 30/9/01 – C.U. n. 83 del 2/10/01).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Messina la
sanzione della ammenda di lire 12.000.000 per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori
durante la gara Messina-Vicenza del 30/9/2001, ha proposto reclamo la stessa Società,
chiedendo la revoca della sanzione e, in subordine, la sua riduzione.
A sostegno del gravame, si rileva, in primo luogo, che nessun fumogeno sarebbe stato
lanciato in campo, e, in secondo luogo, che, comunque, si sarebbe trattato di una
manifestazione non pericolosa.
Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale ha illustrato
ulteriormente le argomentazioni difensive e depositato una nota informativa del Comando
provinciale dei Vigili del fuoco di Messina.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è
parzialmente fondato.
Dagli atti ufficiali – che formano piena prova – risulta che, prima dell’inizio della gara e del
secondo tempo, sono stati lanciati numerosi fumogeni sul terreno di gioco.
Tali comportamenti rappresentano una manifestazione di violenza potenzialmente
pericolosa per l'incolumità pubblica, che gli Organi della Giustizia sportiva ha già avuto
modo più volte di sanzionare.
Tuttavia, in relazione alla portata dei fatti e pur in considerazione della esistenza di recidiva
specifica, appare sufficientemente afflittiva la sanzione di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la
sanzione a lire 8.000.000; dispone la restituzione della tassa.
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