LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 104 DEL 18 ottobre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo, della Soc. MESSINA avverso l’ammenda di L. 15.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Messina-Ancona del 16/9/01 – C.U. n. 68 del 18/9/01).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002
COMUNICATO UFFICIALE N. 104 DEL 18 ottobre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo, della Soc. MESSINA avverso l’ammenda di L. 15.000.000 inflitta dal Giudice
Sportivo (gara Messina-Ancona del 16/9/01 – C.U. n. 68 del 18/9/01).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Messina la
sanzione della ammenda di lire 15.000.000 per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori
durante la gara Messina-Ancona del 16/9/2001, ha proposto reclamo la stessa Società,
chiedendo la revoca della sanzione e, in subordine, la sua riduzione.
A sostegno del gravame, si rileva, innanzitutto, che il lancio del fumogeno non sarebbe
addebitabile ai tifosi della Soc. Messina e che, comunque, non avrebbe determinato alcuna
conseguenza; in secondo luogo, che la sanzione comminata sarebbe eccessiva in relazione
ai fatti accaduti.
Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale ha illustrato
ulteriormente le argomentazioni difensive.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è
fondato.
Dalla relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini e dal supplemento di relazione
acquisito dal Giudice sportivo risulta che, durante il secondo tempo, da una parte, è stato
lanciato in campo un fumogeno dai sostenitori della Soc. Messina e, dall’altra, un calciatore
ospite è stato fatto oggetto di espressioni offensive e di un lancio di una bottiglietta di
plastica, che lo sfiorava.
Tali comportamenti concretizzano la violazione degli artt. 10 e 11 del C.G.S., anche perché
rappresentano una manifestazione di violenza potenzialmente pericolosa per l'incolumità
pubblica.
Non vi può essere alcun dubbio sulla responsabilità dei sostenitori della reclamante, posto
che il collaboratore dell’Ufficio Indagini ha espressamente precisato la circostanza.
Per quanto concerne la determinazione della sanzione, la Commissione osserva che, in
relazione alla portata dei fatti, il provvedimento del Giudice sportivo appare conforme con
l’orientamento degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento
della tassa.
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