LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 104 DEL 18 ottobre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo, della Soc. MESSINA avverso l’ammenda di L. 15.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Messina-Ancona del 16/9/01 – C.U. n. 68 del 18/9/01).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 104 DEL 18 ottobre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo, della Soc. MESSINA avverso l’ammenda di L. 15.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Messina-Ancona del 16/9/01 – C.U. n. 68 del 18/9/01). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Messina la sanzione della ammenda di lire 15.000.000 per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Messina-Ancona del 16/9/2001, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la revoca della sanzione e, in subordine, la sua riduzione. A sostegno del gravame, si rileva, innanzitutto, che il lancio del fumogeno non sarebbe addebitabile ai tifosi della Soc. Messina e che, comunque, non avrebbe determinato alcuna conseguenza; in secondo luogo, che la sanzione comminata sarebbe eccessiva in relazione ai fatti accaduti. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato. Dalla relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini e dal supplemento di relazione acquisito dal Giudice sportivo risulta che, durante il secondo tempo, da una parte, è stato lanciato in campo un fumogeno dai sostenitori della Soc. Messina e, dall’altra, un calciatore ospite è stato fatto oggetto di espressioni offensive e di un lancio di una bottiglietta di plastica, che lo sfiorava. Tali comportamenti concretizzano la violazione degli artt. 10 e 11 del C.G.S., anche perché rappresentano una manifestazione di violenza potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica. Non vi può essere alcun dubbio sulla responsabilità dei sostenitori della reclamante, posto che il collaboratore dell’Ufficio Indagini ha espressamente precisato la circostanza. Per quanto concerne la determinazione della sanzione, la Commissione osserva che, in relazione alla portata dei fatti, il provvedimento del Giudice sportivo appare conforme con l’orientamento degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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