LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 104 DEL 18 ottobre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo, della Soc. REGGINA avverso l’ammenda di L. 60.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Cosenza-Reggina del 30/9/01 – C.U. n. 83 del 2/10/01).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 104 DEL 18 ottobre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo, della Soc. REGGINA avverso l’ammenda di L. 60.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Cosenza-Reggina del 30/9/01 – C.U. n. 83 del 2/10/01). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Reggina la sanzione della ammenda di lire 60.000.000 per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Cosenza-Reggina del 30/9/2001, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la revoca della sanzione e, in subordine, la sua riduzione. A sostegno del gravame, si rileva, quanto allo striscione, che esso sarebbe stato esposto solo per pochi secondi e che, comunque, non avrebbe avuto contenuto offensivo; quanto al lancio di oggetti, che esso sarebbe stato provocato da analogo comportamento da parte dei tifosi della squadra avversaria; quanto al lancio di monete verso l’Assistente, che esso non ha determinato conseguenze dannose; e, infine, quanto ai danneggiamenti dei servizi igienici, che non vi sarebbe prova certa sulla responsabilità dei sostenitori della Soc. Reggina. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente fondato. Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della Soc. Reggina hanno, prima, esposto, per brevissimo tempo uno striscione offensivo nei confronti degli avversari; poi, colpito un Assistente con una moneta al capo e un calciatore della squadra avversaria con una moneta al collo, cagionando rispettivamente una ecchimosi e un graffio; ancora, lanciato contro il medesimo Assistente monete, colpendolo al collo e sulla guancia con conseguente intenso dolore; ancora, lanciato contro i tifosi della squadra ospite monete e oggetti di ridotte dimensioni; infine, per aver danneggiato alcuni servizi igienici dell’impianto. Si tratta di una serie di comportamenti indubbiamente censurabili, perché, pur nella loro diversità, appaiono gravi e senza dubbio imputabili ai sostenitori della Società reclamante. Tuttavia, in relazione alla portata dei fatti, appare sufficientemente afflittiva la sanzione di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la sanzione a 40.000.000; dispone la restituzione della tassa. Il Presidente: f.to Stefano Azzali
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