LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 109 DEL 26 ottobre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMI Reclamo, della Soc. SALERNITANA avverso l’ammenda di L. 25.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Salernitana-Messina del 7/10/01 – C.U. n. 89 del 9/10/01).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 109 DEL 26 ottobre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMI Reclamo, della Soc. SALERNITANA avverso l’ammenda di L. 25.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Salernitana-Messina del 7/10/01 – C.U. n. 89 del 9/10/01). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Salernitana la sanzione della ammenda di lire 25.000.000 per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Salernitana-Messina del 7/10/2001, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo una congrua riduzione della sanzione. Pur riconoscendo la gravità dei comportamenti posti in essere dai sostenitori della società e l’oggettiva pericolosità degli stessi, a sostegno del gravame si deduce che tali episodi erano finalizzati a procurare danni economici e sportivi alla stessa società reclamante, in esecuzione di un preordinato disegno di contestazione; ulteriormente, si evidenzia l’atteggiamento provocatorio della tifoseria avversaria. All’odierna riunione non è comparso alcun rappresentante della Società reclamante. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva, in primo luogo, che non può dubitarsi in alcun modo della gravità dei fatti contestati, peraltro riconosciuta dalla stessa Società. Del tutto irrilevante ex art. 11 C.G.S. deve ritenersi la finalità perseguita dai contestatori, al pari dell’atteggiamento provocatorio asseritamente tenuto dalla tifoseria avversaria. Infine la preventiva informativa inviata dalla Società all’autorità di P.S. per la tutela dell’ordine pubblico non integra un’attuante di responsabilità, in quanto tale condotta costituisce un preciso obbligo disposto dall'art. 9, co. 2, C.G.S. Il protrarsi degli episodi contestati (cori ingiuriosi, lancio di oggetto in campo e esplosione di bombe carta) rende congrua la sanzione comminata dal Giudice Sportivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione respinge il reclamo e dispone l’incameramento/la restituzione della tassa.
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