LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 155 DEL 29 novembre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. CROTONE avverso l’ammenda di L. 35.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Crotone-Reggina del 4/11/01 – C.U. n. 123 del 6/11/01).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 155 DEL 29 novembre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. CROTONE avverso l’ammenda di L. 35.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Crotone-Reggina del 4/11/01 – C.U. n. 123 del 6/11/01). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Crotone la sanzione della ammenda di lire 35.000.000 per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Crotone-Reggina del 4/11/2001 (lancio di bottiglie d’acqua e fumogeni verso i sostenitori avversari, cori ingiuriosi ed offensivi nei confronti degli stessi), ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo una congrua riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, si rileva, in primo luogo, come i sostenitori locali abbiano sempre tenuto nel corso dell’incontro un comportamento irreprensibile fino a quando, inopinatamente, i tifosi ospiti iniziavano un fitto lancio di candelotti fumogeni verso i giocatori ed il pubblico, scavalcando poi la rete di recinzione e impossessandosi di uno striscione dei tifosi locali. Di qui una reazione, peraltro assai temperata dei tifosi locali i quali, per mera difesa “rilanciavano” nel settore ospiti solo alcune bottiglie di plastica in precedenza scagliate nei loro confronti. La reclamante contesta, al riguardo, la valutazione del Giudice Sportivo, evidentemente indotto in errore dal referto del IV Ufficiale di Gara, mentre diverso e conforme alla tesi difensiva appare quanto rilevato dal responsabile dell’Ufficio Indagini. Per quanto riguarda i fumogeni lanciati nei dintorni della porta difesa dal portiere locale, si sarebbe trattato di mero gesto provocato dal clima di tensione, privo di qualsivoglia pericolosità. Gesto che provocava, fra l’altro, solo una breve interruzione della partita; ed immediato era l’intervento della società la quale, attraverso lo speaker invitava i propri sostenitori ad interrompere tale atteggiamento, ammonendoli circa le conseguenze dei gesti posti in essere. Per quanto relativo ai cori ingiuriosi, si evidenzia come i medesimi costituiscano solo mera risposta “difensiva” a quelli intonati dai tifosi ospiti. Si contesta, in ultimo, la recidiva relativamente al lancio delle bottiglie. Alla stregua delle considerazioni difensive, la reclamante chiede pertanto, eventualmente previo supplemento istruttorio, la riduzione dell’ammenda inflitta nella misura complessiva di 10 milioni o in subordine, di quella di 17 milioni. All’odierna riunione non è comparso alcun rappresentante della Società reclamante. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente fondato. Dagli atti ufficiali risulta infatti che i sostenitori del Crotone prima dell’inizio e durante il secondo tempo, hanno lanciato bottiglie di plastica piene d’acqua e fumogeni verso i sostenitori avversari (i quali avevano in precedenza lanciato tali oggetti contro di loro), interrotto la gara lanciando fumogeni sul terreno di gioco, nonché intonato cori offensivi nei confronti dei sostenitori avversari. Trattasi, indubbiamente, di comportamenti tutti sanzionabili per la loro pericolosità e per il loro contenuto antisportivo, in conformità con l’orientamento costante degli Organi di giustizia sportiva in casi analoghi, avendo riguardo alla responsabilità oggettiva delle Società per l’operato e la condotta dei propri tifosi. Peraltro, valutato il pronto intervento dei responsabili della Società nell’irradiare l’annuncio con il quale si sollecitava l’immediato arresto del lancio di fumogeni, nonché il clima particolarmente acceso creatosi anche per il comportamento della tifoseria avversaria, appare equa la riduzione della sanzione nella misura indicata nel dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la sanzione dell’ammenda a lire 20.000.000; dispone la restituzione della tassa.
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